Decisione del Consiglio 99-C 26-05: differenze tra le versioni

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DECIDE:
 
;Articolo 1
:La definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol è completata come segue:
::«- tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti dei minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli. In tali forme di sfruttamento sono comprese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedopornografico;».
 
;Articolo 2
 
:La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Articolo 1
 
La definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol è completata come segue:
 
«- tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti dei minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli. In tali forme di sfruttamento sono comprese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedopornografico;».
 
 
Articolo 2
 
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.
 
 
Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1998.
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Per il Consiglio
 
;Il Presidente
:'''''K. SCHLÖGL'''''
 
K. SCHLÖGL
 
 
''(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.''
 
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