Decisione del Consiglio 99-C 26-05: differenze tra le versioni
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DECIDE:
;Articolo 1▼
:La definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol è completata come segue:▼
::«- tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti dei minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli. In tali forme di sfruttamento sono comprese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedopornografico;».▼
;Articolo 2▼
:La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.▼
▲Articolo 1
▲La definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol è completata come segue:
▲«- tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti dei minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli. In tali forme di sfruttamento sono comprese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedopornografico;».
▲Articolo 2
▲La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1998.
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Per il Consiglio
;Il Presidente
:'''''K. SCHLÖGL'''''▼
▲K. SCHLÖGL
''(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.''
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