Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori a agenti - Trattato, Bruxelles, 19 giugno 1997: differenze tra le versioni

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{{diritto
ATTO DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (97/C 221/01)
|Titolo=Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori a agenti
 
|NomePagina=Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori a agenti - Trattato, Bruxelles, 19 giugno 1997
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. C 221 del 19 luglio 1997
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{{diritto convenzione
|Depositario=Segretario Generale del Consiglio dell'Unione Europea
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==ATTO DEL CONSIGLIO ==
;che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (97/C 221/01)
 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
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RACCOMANDA l'adozione di detto protocollo da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
 
 
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1997.
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Per il Consiglio
 
;Il Presidente
:'''''M. DE BOER'''''
 
M. DE BOER
 
 
(1) GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 1.
 
''(1) GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 1.''
 
==PROTOCOLLO ==
PROTOCOLLO che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori a agenti
;che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori a agenti
 
LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,
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HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
 
;Articolo 1 Definizioni
 
:Ai fini del presente protocollo si intende per:
:a) «convenzione», la convenzione, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol);
:b) «Europol», l'Ufficio europeo di polizia;
:c) «organi di Europol», il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28 della convenzione, il controllore finanziario di cui all'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione e il comitato finanziario di cui all'articolo 35, paragrafo 8 della convenzione;
:d) «consiglio di amministrazione», il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28 della convenzione;
:e) «direttore», il direttore dell'Europol di cui all'articolo 29 della convenzione;
:f)«personale», il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell'Europol di cui all'articolo 30 della convenzione, con l'esclusione del personale assunto localmente di cui all'articolo 3 dello statuto del personale;
:g) «archivi di Europol», tutti i records, corrispondenza, documenti, manoscritti, dati di computer e di media, fotografie, film, registrazioni video e di suoni appartenenti o in possesso di Europol o di un membro del suo personale, ed ogni altro materiale analogo che, a parere unanime del direttore e del consiglio di amministrazione, sia parte degli archivi di Europol.
 
;Articolo 2 Immunità giurisdizionale e immunità da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, e da qualsiasi altra forma di violazione
Articolo 1 Definizioni
 
:1. Europol gode dell'immunità giurisdizionale per la responsabilità, di cui all'articolo 38, paragrafo 1 della convenzione, rispetto al trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto.
Ai fini del presente protocollo si intende per:
 
:2. I beni, i fondi e gli averi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri o dalla persona che li detenga, sono esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca e da qualsiasi altra forma di violazione.
a) «convenzione», la convenzione, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol);
 
;Articolo 3 Inviolabilità degli archivi
b) «Europol», l'Ufficio europeo di polizia;
 
:Gli archivi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri e dalla persona che li detenga, sono inviolabili.
c) «organi di Europol», il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28 della convenzione, il controllore finanziario di cui all'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione e il comitato finanziario di cui all'articolo 35, paragrafo 8 della convenzione;
 
;Articolo 4 Esenzione da imposte e dazi
d) «consiglio di amministrazione», il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28 della convenzione;
 
:1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, Europol, i suoi averi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
e) «direttore», il direttore dell'Europol di cui all'articolo 29 della convenzione;
 
:2. Europol è esente dalle imposte e dai dazi compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili e dei servizi, acquisiti per suo uso ufficiale, e che comportino spese considerevoli. L'esenzione può essere concessa mediante un rimborso.
f)«personale», il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell'Europol di cui all'articolo 30 della convenzione, con l'esclusione del personale assunto localmente di cui all'articolo 3 dello statuto del personale;
 
:3. I beni acquistati a norma del presente articolo in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito se non secondo le condizioni convenute con lo Stato membro che ha concesso l'esenzione.
g) «archivi di Europol», tutti i records, corrispondenza, documenti, manoscritti, dati di computer e di media, fotografie, film, registrazioni video e di suoni appartenenti o in possesso di Europol o di un membro del suo personale, ed ogni altro materiale analogo che, a parere unanime del direttore e del consiglio di amministrazione, sia parte degli archivi di Europol.
 
:4. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte e diritti che costituiscono remunerazione di servizi specifici.
 
;Articolo 5 Esenzione delle attività finanziarie da restrizioni
Articolo 2 Immunità giurisdizionale e immunità da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, e da qualsiasi altra forma di violazione
 
:Senza essere soggetto a controlli di carattere finanziario, regolamenti, obblighi di segnalazione rispetto a operazioni finanziarie ovvero moratorie di alcun tipo, Europol può liberamente:
1. Europol gode dell'immunità giurisdizionale per la responsabilità, di cui all'articolo 38, paragrafo 1 della convenzione, rispetto al trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto.
 
::a) acquistare qualsiasi valuta per il tramite di canali autorizzati, detenerla o disporre della stessa;
2. I beni, i fondi e gli averi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri o dalla persona che li detenga, sono esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca e da qualsiasi altra forma di violazione.
 
::b) gestire conti in qualsiasi valuta.
 
;Articolo 6 Agevolazioni e immunità in materia di comunicazioni
Articolo 3 Inviolabilità degli archivi
 
:1. Gli Stati membri consentono ad Europol di comunicare liberamente e senza doversi munire di speciale autorizzazione, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggono il diritto di Europol ad agire in tal senso. Europol ha il diritto di utilizzare codici, nonché di spedire e ricevere corrispondenza e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficiano degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.
Gli archivi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri e dalla persona che li detenga, sono inviolabili.
 
:2. Europol, nella misura compatibile con la convenzione internazionale sulle telecomunicazioni del 6 novembre 1982, beneficia per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri ad organizzazioni internazionali o governi, comprese le rappresentanze diplomatiche di questi ultimi, in ordine a priorità alle comunicazioni via posta, cablogrammi, telegrammi, telex, radiogrammi, comunicazioni televisive, telefoniche, via telefax, satellite o altri mezzi di comunicazioni.
 
;Articolo 47 EsenzioneIngresso, da impostesoggiorno e dazipartenza
 
:Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza delle persone di cui all'articolo 8 allo scopo di condurre affari ufficiali. Ciò non impedisce la richiesta di ragionevoli prove al fine di stabilire che le persone che invocano il trattamento previsto a norma di tale articolo rientrano nelle categorie descritte nell'articolo 8.
1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, Europol, i suoi averi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
 
;Articolo 8 Privilegi e immunità del personale di Europol
2. Europol è esente dalle imposte e dai dazi compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili e dei servizi, acquisiti per suo uso ufficiale, e che comportino spese considerevoli. L'esenzione può essere concessa mediante un rimborso.
 
:1. I membri del personale di Europol godono delle immunità seguenti:
3. I beni acquistati a norma del presente articolo in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito se non secondo le condizioni convenute con lo Stato membro che ha concesso l'esenzione.
 
::a) fatto salvo l'articolo 32 e, per quanto applicabile, l'articolo 40, paragrafo 3 della convenzione, immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunità di cui continuano a beneficiare anche quando abbiano cessato di essere membri di un organo di Europol o membri del personale di Europol;
4. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte e diritti che costituiscono remunerazione di servizi specifici.
 
::b) inviolabilità di tutti i documenti ufficiali e di altro materiale ufficiale.
 
:2. I membri del personale di Europol, i cui salari ed emolumenti sono soggetti a un'imposta a profitto di Europol come indicato all'articolo 10, godono dell'esenzione dalle imposte sui redditi professionali per quanto attiene agli stipendi ed emolumenti versati da Europol. Tuttavia si potrà tener conto di tali stipendi ed emolumenti nel valutare l'ammontare delle imposte applicabili ai redditi da altre fonti. Il presente paragrafo non si applica a pensioni e vitalizi versati al personale in quiescenza dell'Europol ed alle persone a loro carico.
Articolo 5 Esenzione delle attività finanziarie da restrizioni
 
:3. Si applicano ai membri del personale di Europol le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Senza essere soggetto a controlli di carattere finanziario, regolamenti, obblighi di segnalazione rispetto a operazioni finanziarie ovvero moratorie di alcun tipo, Europol può liberamente:
 
;Articolo 9 Deroghe alle immunità
a) acquistare qualsiasi valuta per il tramite di canali autorizzati, detenerla o disporre della stessa;
 
:L'immunità delle persone di cui all'articolo 8 non si estende all'azione civile di terzi per danni, compresi le lesioni personali o il decesso derivanti da un incidente stradale causato da tali persone.
b) gestire conti in qualsiasi valuta.
 
;Articolo 10 Disposizioni fiscali
 
:1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite da Europol ed approvate dal consiglio di amministrazione, i membri del personale di Europol assunti per un periodo minimo di un anno sono soggetti, a profitto di quest'ultimo, ad un'imposta sugli stipendi ed emolumenti dallo stesso versati.
Articolo 6 Agevolazioni e immunità in materia di comunicazioni
 
:2. Nomi e indirizzi dei membri del personale di Europol di cui al presente articolo, nonché del personale con contratto di lavoro presso Europol, sono comunicati ogni anno agli Stati membri. Europol rilascia annualmente a ciascuno di essi un certificato per l'anno in questione indicante l'importo totale, lordo e netto, delle retribuzioni di qualsiasi tipo corrisposte da Europol stesso ogni anno, i particolari e la natura dei pagamenti e l'importo delle ritenute alla fonte.
1. Gli Stati membri consentono ad Europol di comunicare liberamente e senza doversi munire di speciale autorizzazione, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggono il diritto di Europol ad agire in tal senso. Europol ha il diritto di utilizzare codici, nonché di spedire e ricevere corrispondenza e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficiano degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.
 
:3. Il presente articolo non si applica a pensioni e vitalizi al personale in quiescenza di Europol ed alle persone a loro carico.
2. Europol, nella misura compatibile con la convenzione internazionale sulle telecomunicazioni del 6 novembre 1982, beneficia per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri ad organizzazioni internazionali o governi, comprese le rappresentanze diplomatiche di questi ultimi, in ordine a priorità alle comunicazioni via posta, cablogrammi, telegrammi, telex, radiogrammi, comunicazioni televisive, telefoniche, via telefax, satellite o altri mezzi di comunicazioni.
 
;Articolo 11 Protezione del personale
 
:Gli Stati membri, su eventuale richiesta del direttore, prendono tutte le misure logicamente adatte secondo le normative nazionali per garantire la necessaria sicurezza e protezione delle persone oggetto del presente protocollo che siano in pericolo a motivo delle funzioni esercitate presso Europol.
Articolo 7 Ingresso, soggiorno e partenza
 
;Articolo 12 Sospensione delle immunità
Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza delle persone di cui all'articolo 8 allo scopo di condurre affari ufficiali. Ciò non impedisce la richiesta di ragionevoli prove al fine di stabilire che le persone che invocano il trattamento previsto a norma di tale articolo rientrano nelle categorie descritte nell'articolo 8.
 
:1. I privilegi e le immunità previsti dal presente protocollo sono concessi non per beneficio personale, ma nell'interesse di Europol. È dovere di Europol e di tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità osservare, per tutti gli altri aspetti, le leggi ed i regolamenti degli Stati membri.
 
:2. Il direttore ha l'obbligo di sospendere le immunità di Europol o di qualsiasi membro del personale di Europol qualora esse impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quando tali immunità possano essere sospese senza pregiudicare gli interessi di Europol. Nei confronti del direttore, del controllore finanziario e del comitato finanziario, il consiglio d'amministrazione ha un obbligo analogo. Nei confronti dei membri del consiglio d'amministrazione la sospensione dell'immunità spetta ai rispettivi Stati membri.
Articolo 8 Privilegi e immunità del personale di Europol
 
:3. Qualora sia sospesa l'immunità dell'Europol di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le perquisizioni e i sequestri ordinati dalle autorità giudiziarie degli Stati membri sono effettuati in presenza del direttore o di una persona da questi incaricata, secondo le norme di riservatezza specificate nella convenzione o da essa derivanti.
1. I membri del personale di Europol godono delle immunità seguenti:
 
:4. L'Europol coopera in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia ed evita ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi in base alle disposizioni del presente protocollo.
a) fatto salvo l'articolo 32 e, per quanto applicabile, l'articolo 40, paragrafo 3 della convenzione, immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunità di cui continuano a beneficiare anche quando abbiano cessato di essere membri di un organo di Europol o membri del personale di Europol;
 
:5. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si è verificato un abuso di un privilegio o di un'immunità conferiti dal presente protocollo, l'organo responsabile della sospensione dell'immunità a norma del paragrafo 2 consulta, su richiesta, le autorità competenti al fine di accertare se tale abuso si è verificato. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la questione è risolta secondo la procedura stabilita all'articolo 13.
b) inviolabilità di tutti i documenti ufficiali e di altro materiale ufficiale.
 
;Articolo 13 Risoluzione delle controversie
2. I membri del personale di Europol, i cui salari ed emolumenti sono soggetti a un'imposta a profitto di Europol come indicato all'articolo 10, godono dell'esenzione dalle imposte sui redditi professionali per quanto attiene agli stipendi ed emolumenti versati da Europol. Tuttavia si potrà tener conto di tali stipendi ed emolumenti nel valutare l'ammontare delle imposte applicabili ai redditi da altre fonti. Il presente paragrafo non si applica a pensioni e vitalizi versati al personale in quiescenza dell'Europol ed alle persone a loro carico.
 
:1. Le controversie concernenti il rifiuto di sospendere un'immunità di Europol o di una persona che, a causa della sua posizione ufficiale, goda dell'immunità a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, sono discusse dal Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea per giungere ad una soluzione.
3. Si applicano ai membri del personale di Europol le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
 
:2. Qualora le controversie non siano risolte, il Consiglio decide all'unanimità in merito alle modalità per la loro risoluzione.
 
;Articolo 914 Deroghe alle immunitàRiserve
 
:Il presente protocollo non può essere oggetto di riserve.
L'immunità delle persone di cui all'articolo 8 non si estende all'azione civile di terzi per danni, compresi le lesioni personali o il decesso derivanti da un incidente stradale causato da tali persone.
 
;Articolo 15 Entrata in vigore
 
:1. Il presente protocollo è soggetto all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
Articolo 10 Disposizioni fiscali
 
:2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite da Europol ed approvate dal consiglio di amministrazione, i membri del personale di Europol assunti per un periodo minimo di un anno sono soggetti, a profitto di quest'ultimo, ad un'imposta sugli stipendi ed emolumenti dallo stesso versati.
 
:3. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro, che sia membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, il quale ottemperi per ultimo a detta formalità.
2. Nomi e indirizzi dei membri del personale di Europol di cui al presente articolo, nonché del personale con contratto di lavoro presso Europol, sono comunicati ogni anno agli Stati membri. Europol rilascia annualmente a ciascuno di essi un certificato per l'anno in questione indicante l'importo totale, lordo e netto, delle retribuzioni di qualsiasi tipo corrisposte da Europol stesso ogni anno, i particolari e la natura dei pagamenti e l'importo delle ritenute alla fonte.
 
;Articolo 16 Adesione
3. Il presente articolo non si applica a pensioni e vitalizi al personale in quiescenza di Europol ed alle persone a loro carico.
 
:1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
 
:2. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
Articolo 11 Protezione del personale
 
:3. Il testo del presente protocollo stabilito dal Consiglio dell'Unione europea nella lingua dello Stato membro che vi aderisce fa fede.
Gli Stati membri, su eventuale richiesta del direttore, prendono tutte le misure logicamente adatte secondo le normative nazionali per garantire la necessaria sicurezza e protezione delle persone oggetto del presente protocollo che siano in pericolo a motivo delle funzioni esercitate presso Europol.
 
:4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del protocollo se questo non è ancora entrato in vigore allo scadere di detto periodo di novanta giorni.
 
;Articolo 1217 Sospensione delle immunitàValutazione
 
:1. Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, il protocollo medesimo è oggetto di valutazione con la supervisione del consiglio di amministrazione.
1. I privilegi e le immunità previsti dal presente protocollo sono concessi non per beneficio personale, ma nell'interesse di Europol. È dovere di Europol e di tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità osservare, per tutti gli altri aspetti, le leggi ed i regolamenti degli Stati membri.
 
:2. L'immunità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è concessa unicamente per gli atti ufficiali che richiedono di essere compiuti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione nella versione firmata il 22 luglio 1995. Anteriormente a qualsiasi modifica o ampliamento delle funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione si tiene una valutazione, a norma del paragrafo 1, in particolare rispetto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 13.
2. Il direttore ha l'obbligo di sospendere le immunità di Europol o di qualsiasi membro del personale di Europol qualora esse impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quando tali immunità possano essere sospese senza pregiudicare gli interessi di Europol. Nei confronti del direttore, del controllore finanziario e del comitato finanziario, il consiglio d'amministrazione ha un obbligo analogo. Nei confronti dei membri del consiglio d'amministrazione la sospensione dell'immunità spetta ai rispettivi Stati membri.
 
;Articolo 18 Modifiche
3. Qualora sia sospesa l'immunità dell'Europol di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le perquisizioni e i sequestri ordinati dalle autorità giudiziarie degli Stati membri sono effettuati in presenza del direttore o di una persona da questi incaricata, secondo le norme di riservatezza specificate nella convenzione o da essa derivanti.
 
:1. Le modifiche del presente protocollo possono essere proposte da qualsiasi Stato membro, Alta Parte Contraente. Ogni proposta di modifica va inviata al depositario che la trasmette al Consiglio.
4. L'Europol coopera in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia ed evita ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi in base alle disposizioni del presente protocollo.
 
:2. Le modifiche sono stabilite all'unanimità dal Consiglio, il quale ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
5. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si è verificato un abuso di un privilegio o di un'immunità conferiti dal presente protocollo, l'organo responsabile della sospensione dell'immunità a norma del paragrafo 2 consulta, su richiesta, le autorità competenti al fine di accertare se tale abuso si è verificato. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la questione è risolta secondo la procedura stabilita all'articolo 13.
 
:3. Una volta stabilite, le modifiche entrano in vigore in base alle disposizioni dell'articolo 15.
 
:4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche.
Articolo 13 Risoluzione delle controversie
 
;Articolo 19 Depositario
1. Le controversie concernenti il rifiuto di sospendere un'immunità di Europol o di una persona che, a causa della sua posizione ufficiale, goda dell'immunità a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, sono discusse dal Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea per giungere ad una soluzione.
 
:1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea svolge le funzioni di depositario del presente protocollo.
2. Qualora le controversie non siano risolte, il Consiglio decide all'unanimità in merito alle modalità per la loro risoluzione.
 
:2. Il depositario pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni concernenti il presente protocollo.
 
Articolo 14 Riserve
 
Il presente protocollo non può essere oggetto di riserve.
 
 
Articolo 15 Entrata in vigore
 
1. Il presente protocollo è soggetto all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
 
2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
 
3. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro, che sia membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, il quale ottemperi per ultimo a detta formalità.
 
 
Articolo 16 Adesione
 
1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
 
2. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
 
3. Il testo del presente protocollo stabilito dal Consiglio dell'Unione europea nella lingua dello Stato membro che vi aderisce fa fede.
 
4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del protocollo se questo non è ancora entrato in vigore allo scadere di detto periodo di novanta giorni.
 
 
Articolo 17 Valutazione
 
1. Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, il protocollo medesimo è oggetto di valutazione con la supervisione del consiglio di amministrazione.
 
2. L'immunità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è concessa unicamente per gli atti ufficiali che richiedono di essere compiuti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione nella versione firmata il 22 luglio 1995. Anteriormente a qualsiasi modifica o ampliamento delle funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione si tiene una valutazione, a norma del paragrafo 1, in particolare rispetto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 13.
 
 
Articolo 18 Modifiche
 
1. Le modifiche del presente protocollo possono essere proposte da qualsiasi Stato membro, Alta Parte Contraente. Ogni proposta di modifica va inviata al depositario che la trasmette al Consiglio.
 
2. Le modifiche sono stabilite all'unanimità dal Consiglio, il quale ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
 
3. Una volta stabilite, le modifiche entrano in vigore in base alle disposizioni dell'articolo 15.
 
4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche.
 
 
Articolo 19 Depositario
 
1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea svolge le funzioni di depositario del presente protocollo.
 
2. Il depositario pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni concernenti il presente protocollo.
 
 
EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
 
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
 
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
 
ÓÅ ÐÉÓÔÙÓÇ ÔÙÍ ÁÍÙÔÅÑÙ, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.
 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
 
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
 
DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo.
 
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
 
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol hebben gesteld.
 
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Protocolo.
 
TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.
 
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.
 
Hecho en Bruselas, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar único, en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.
 
Udfærdiget i Bruxelles, den nittende juni nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.
 
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.
 
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêáåííÝá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá, üëá äå ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ êáé êáôáôßèåíôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.
 
Done at Brussels, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-seven, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.
 
Fait à Bruxelles, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
 
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.
 
Fatto a Bruxelles, il diciannove giugno millenovecentonovantasette, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
 
(Seguono le firme)
Gedaan te Brussel, de negentiende juni negentienhonderd zevenennegentig, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.
 
Feito em Bruxelas, em dezanove de Junho de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.
 
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.
 
Utfärdat i Bryssel den nittonde juni nittonhundranittiosju i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, och detta original skall deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.
 
Pour le gouvernement du royaume de Belgique
 
Voor de regering van het Koninkrijk België
 
Für die Regierung des Königreichs Belgien
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
For regeringen for Kongeriget Danmark
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Por el Gobierno del Reino de España
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour le gouvernement de la République française
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Thar ceann Rialtas na hÉireann
 
For the Government of Ireland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Per il governo della Repubblica italiana
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Regierung der Republik Österreich
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pelo Governo da República Portuguesa
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Suomen hallituksen puolesta
 
På finska regeringens vägnar
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
På svenska regeringens vägnar
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>