Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) - Trattato, Bruxelles, 26 luglio 1995: differenze tra le versioni

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## una relazione generale sulle attività svolte dall'Europol nell'anno trascorso;
## una relazione sulle attività svolte dall'Europol che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e delle incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol.
::Queste relazioni sono presentate al Consiglio, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.
 
;Articolo 29 - Direttore
# L'Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio che delibera all'unanimità previo parere del consiglio di amministrazione, conformemente alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, per un periodo di quattro anni prorogabile una volta.
# Il direttore è affiancato da vicedirettori il cui numero è determinato dal Consiglio e che sono nominati, per un periodo di quattro anni, prorogabile una volta, secondo la stessa procedura prevista al paragrafo 1. Le loro mansioni sono determinate dal direttore.
# Il direttore è responsabile per:
## lo svolgimento dei compiti assegnati all'Europol;
## l'ordinaria amministrazione;
## la gestione del personale;
## l'adeguata elaborazione e attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
## la preparazione dei progetti di bilancio, della tabella dell'organico e del piano finanziario quinquennale nonché l'esecuzione del bilancio dell'Europol;
## tutti gli altri compiti affidatigli dalla presente convenzione o dal consiglio di amministrazione.
# Il direttore è tenuto a rendere conto della sua gestione al consiglio di amministrazione. Egli assiste alle riunioni di quest'ultimo.
# Il direttore è il rappresentante legale dell'Europol.
# Il direttore e i vicedirettori possono essere sollevati dalle loro funzioni mediante decisione del Consiglio che delibera alla maggioranza di due terzi dei voti degli Stati membri secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione.
# In deroga ai paragrafi 1 e 2, il primo mandato dopo l'entrata in vigore della convenzione ha una durata di cinque anni per il direttore, di quattro anni per il vicedirettore e di tre anni per il secondo vicedirettore.
 
;Articolo 2930 - Organico
# Il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell'Europol sono guidati nella loro attività dagli obiettivi e dalle funzioni dell'Europol e non possono chiedere né accettare istruzioni di alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranea all'Europol, salvo diversa disposizione della presente convenzione; il titolo VI del trattato sull'Unione europea resta impregiudicato.
# I vicedirettori e gli agenti dell'Europol sono posti sotto l'autorità del direttore. Quest'ultimo nomina e revoca gli agenti. Nella selezione degli agenti egli, oltre a tener conto dell'idoneità personale e della capacità professionale, deve fare in modo di garantire che i cittadini di tutti gli Stati membri e le lingue ufficiali dell'Unione europea siano presi in considerazione in modo adeguato.
# I particolari sono disciplinati dallo statuto del personale, adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità previo parere del consiglio di amministrazione, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.
 
;Articolo 31 - Segretezza
Direttore
# L'Europol e gli Stati membri adottano adeguate misure per garantire la protezione delle informazioni che devono essere tenute segrete, raccolte in applicazione della presente convenzione o scambiate nell'ambito dell'Europol. A tal fine il Consiglio adotta all'unanimità un'adeguata normativa in materia di protezione del segreto, preparata dal consiglio di amministrazione e sottoposta al Consiglio secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.
# Qualora l'Europol incarichi determinate persone di svolgere attività sensibili dal punto di vista della sicurezza, gli Stati membri si impegnano a fare effettuare, su richiesta del direttore dell'Europol e in conformità delle proprie disposizioni nazionali, indagini di sicurezza su tali persone aventi la loro cittadinanza e a prestarsi a tal fine mutua assistenza. L'autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali comunica all'Europol solo il risultato della sua indagine di sicurezza, che è vincolante per quest'ultimo.
# Ogni Stato membro e l'Europol possono designare per il trattamento dei dati in sede di Europol soltanto persone specificamente qualificate e sottoposte ad un controllo di sicurezza.
 
;Articolo 32 - Obbligo del segreto e della riservatezza
1. L'Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio che delibera all'unanimità previo parere del consiglio di amministrazione, conformemente alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, per un periodo di quattro anni prorogabile una volta.
# Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol e gli ufficiali di collegamento devono astenersi da qualsiasi atto e espressione di opinioni che possano ledere la dignità dell'Europol o nuocere alla sua attività.
# Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol e gli ufficiali di collegamento nonché tutte le altre persone particolarmente vincolate al segreto e alla riservatezza, sono tenuti ad osservare - nei confronti di tutte le persone non autorizzate e del pubblico - la discrezione su fatti e informazioni di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o nell'ambito della loro attività. Tale obbligo non sussiste per fatti ed informazioni che, per il loro contenuto, non esigono alcuna segretezza. L'obbligo del segreto e della riservatezza rimane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell'attività. L'Europol notifica l'obbligo di cui alla prima frase e fa presenti le conseguenze penali di una violazione; viene preso atto della notifica per iscritto.
# Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol, gli ufficiali di collegamento nonché le persone vincolate al segreto di cui al paragrafo 2 non possono, senza riferirne al direttore o, per quanto riguarda il direttore, al consiglio di amministrazione, deporre o fare dichiarazioni in sede giudiziaria o extragiudiziaria su fatti ed informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività.<br />Il direttore o il consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, si mette in contatto con l'autorità giudiziaria o con qualsiasi altro organo competente al fine di prendere le misure necessarie in base alla legislazione nazionale che si applica all'organo in questione per mettere a punto le modalità della deposizione al fine di garantire la riservatezza delle informazioni oppure, sempre che la legislazione nazionale lo consenta, per rifiutare la comunicazione relativa alle informazioni, qualora la protezione degli interessi vitali dell'Europol o di uno Stato membro lo richieda.<br />Qualora la legislazione dello Stato membro preveda il diritto di rifiutare la deposizione, le persone invitate a deporre devono essere debitamente autorizzate a testimoniare. L'autorizzazione è data dal direttore e, qualora egli stesso sia invitato a deporre, dal consiglio di amministrazione. Qualora un ufficiale di collegamento sia chiamato a deporre in merito a informazioni che gli sono pervenute dall'Europol, l'autorizzazione è rilasciata previo accordo dello Stato membro da cui dipende l'ufficiale di collegamento in questione.<br />Inoltre, qualora appaia che la deposizione può comprendere informazioni trasmesse da uno Stato membro o che riguardano verosimilmente uno Stato membro, il parere di tale Stato membro deve essere ottenuto prima del rilascio dell'autorizzazione.<br />L'autorizzazione a testimoniare può essere rifiutata solo qualora ciò sia necessario per garantire interessi superiori degni della protezione dell'Europol o di quella dello Stato membro o degli Stati membri interessati.<br />Tale obbligo rimane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell'attività.
# Ogni Stato membro considera tutte le violazioni dell'obbligo di segreto e di riservatezza di cui ai paragrafi 2 e 3 come violazioni delle sue disposizioni giuridiche per la tutela dei segreti professionali o delle sue disposizioni per la protezione di documenti riservati.<br />Se del caso ogni Stato introduce al più tardi alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione le norme di diritto nazionale o le disposizioni richieste ai fini delle azioni giudiziarie contro le violazioni degli obblighi di riservatezza o di protezione del segreto di cui ai paragrafi 2 e 3. Esso provvede affinché queste norme e disposizioni si applichino anche ai suoi propri agenti che nell'ambito delle loro attività sono in rapporto con l'Europol.
 
;Articolo 33 - Lingue
2. Il direttore è affiancato da vicedirettori il cui numero è determinato dal Consiglio e che sono nominati, per un periodo di quattro anni, prorogabile una volta, secondo la stessa procedura prevista al paragrafo 1. Le loro mansioni sono determinate dal direttore.
# Le relazioni e tutti gli altri atti e documenti sottoposti al consiglio di amministrazione devono essere presentati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; le lingue di lavoro del consiglio di amministrazione sono le lingue ufficiali dell'Unione europea.
# I servizi di traduzione necessari per i lavori dell'Europol sono assicurati dal centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea.
 
;Articolo 34 - Informazione del Parlamento europeo
3. Il direttore è responsabile per:
# La presidenza del Consiglio invia annualmente al Parlamento europeo una relazione sui lavori svolti dall'Europol. Quest'ultimo è consultato in occasione dell'eventuale modifica della presente convenzione.
# Nei confronti del Parlamento europeo la presidenza del Consiglio, o il rappresentante designato dalla presidenza tiene conto degli obblighi di riservatezza e di protezione del segreto.
# Gli obblighi previsti dal presente articolo lasciano impregiudicati i diritti dei parlamenti nazionali, l'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea ed i principi generali applicabili alle relazioni con il Parlamento europeo ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea.
 
;Articolo 35 - Bilancio
1) lo svolgimento dei compiti assegnati all'Europol;
# Tutte le entrate e le spese dell'Europol, comprese le spese dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 24, e del suo segretariato istituito ai sensi dell'articolo 24, devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio di bilancio ed essere iscritte a bilancio; a quest'ultimo viene allegata una tabella dell'organico. L'esercizio di bilancio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.<br />Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.<br />Unitamente al bilancio viene elaborato un piano finanziario quinquennale.
# Il bilancio è finanziato dai contributi degli Stati membri e da altre entrate occasionali. Il contributo finanziario di ciascuno Stato membro è determinato in funzione del rapporto fra il suo prodotto nazionale lordo e il totale dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri nell'anno che precede quello in cui viene stabilito il bilancio. Ai fini del presente paragrafo, per «prodotto nazionale lordo» si intende il prodotto nazionale lordo definito dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi del mercato.
# Il direttore stabilisce il progetto di bilancio e quello della tabella dell'organico per l'esercizio successivo entro il 31 marzo di ogni anno e li sottopone, previo esame del comitato finanziario, al consiglio di amministrazione, corredati del progetto di piano finanziario quinquennale.
# Il consiglio di amministrazione adotta il piano finanziario quinquennale. Tale decisione viene adottata all'unanimità.
# Il Consiglio, che delibera in base alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione, adotta il bilancio dell'Europol entro il 30 giugno dell'anno che precede l'esercizio di bilancio. La decisione del Consiglio viene adottata all'unanimità. Si procede per analogia nel caso di bilanci suppletivi e rettificativi. L'adozione del bilancio da parte del Consiglio implica per ciascuno Stato membro l'obbligo di versare a tempo debito i contributi finanziari di sua competenza.
# Il direttore dà esecuzione al bilancio conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario di cui al paragrafo 9.
# Il controllo dell'impegno e del pagamento delle spese e il controllo della constatazione e della riscossione delle entrate sono effettuati da un controllore finanziario, nominato all'unanimità dal consiglio di amministrazione e responsabile dinanzi ad esso. Il regolamento finanziario può prevedere che per determinate entrate o spese il controllo sia effettuato dal controllore finanziario a posteriori.
# Il comitato finanziario si compone di un rappresentante per ciascuno Stato membro esperto di problemi di bilancio. Esso ha il compito di preparare le discussioni su problemi finanziari e inerenti al bilancio.
# Il Consiglio che delibera in base alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, adotta all'unanimità il regolamento finanziario determinando in particolare le modalità relative alla stesura, alla modifica e all'esecuzione del bilancio nonché al controllo di tale esecuzione, nonché le modalità di pagamento dei contributi finanziari degli Stati membri.
 
;Articolo 36 - Revisione dei conti
2) l'ordinaria amministrazione;
 
3) la gestione del personale;
 
4) l'adeguata elaborazione e attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
 
5) la preparazione dei progetti di bilancio, della tabella dell'organico e del piano finanziario quinquennale nonché l'esecuzione del bilancio dell'Europol;
 
6) tutti gli altri compiti affidatigli dalla presente convenzione o dal consiglio di amministrazione.
 
4. Il direttore è tenuto a rendere conto della sua gestione al consiglio di amministrazione. Egli assiste alle riunioni di quest'ultimo.
 
5. Il direttore è il rappresentante legale dell'Europol.
 
6. Il direttore e i vicedirettori possono essere sollevati dalle loro funzioni mediante decisione del Consiglio che delibera alla maggioranza di due terzi dei voti degli Stati membri secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione.
 
7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il primo mandato dopo l'entrata in vigore della convenzione ha una durata di cinque anni per il direttore, di quattro anni per il vicedirettore e di tre anni per il secondo vicedirettore.
 
 
Articolo 30
 
Organico
 
1. Il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell'Europol sono guidati nella loro attività dagli obiettivi e dalle funzioni dell'Europol e non possono chiedere né accettare istruzioni di alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranea all'Europol, salvo diversa disposizione della presente convenzione; il titolo VI del trattato sull'Unione europea resta impregiudicato.
 
2. I vicedirettori e gli agenti dell'Europol sono posti sotto l'autorità del direttore. Quest'ultimo nomina e revoca gli agenti. Nella selezione degli agenti egli, oltre a tener conto dell'idoneità personale e della capacità professionale, deve fare in modo di garantire che i cittadini di tutti gli Stati membri e le lingue ufficiali dell'Unione europea siano presi in considerazione in modo adeguato.
 
3. I particolari sono disciplinati dallo statuto del personale, adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità previo parere del consiglio di amministrazione, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.
 
 
Articolo 31
 
Segretezza
 
1. L'Europol e gli Stati membri adottano adeguate misure per garantire la protezione delle informazioni che devono essere tenute segrete, raccolte in applicazione della presente convenzione o scambiate nell'ambito dell'Europol. A tal fine il Consiglio adotta all'unanimità un'adeguata normativa in materia di protezione del segreto, preparata dal consiglio di amministrazione e sottoposta al Consiglio secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.
 
2. Qualora l'Europol incarichi determinate persone di svolgere attività sensibili dal punto di vista della sicurezza, gli Stati membri si impegnano a fare effettuare, su richiesta del direttore dell'Europol e in conformità delle proprie disposizioni nazionali, indagini di sicurezza su tali persone aventi la loro cittadinanza e a prestarsi a tal fine mutua assistenza. L'autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali comunica all'Europol solo il risultato della sua indagine di sicurezza, che è vincolante per quest'ultimo.
 
3. Ogni Stato membro e l'Europol possono designare per il trattamento dei dati in sede di Europol soltanto persone specificamente qualificate e sottoposte ad un controllo di sicurezza.
 
 
Articolo 32
 
Obbligo del segreto e della riservatezza
 
1. Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol e gli ufficiali di collegamento devono astenersi da qualsiasi atto e espressione di opinioni che possano ledere la dignità dell'Europol o nuocere alla sua attività.
 
2. Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol e gli ufficiali di collegamento nonché tutte le altre persone particolarmente vincolate al segreto e alla riservatezza, sono tenuti ad osservare - nei confronti di tutte le persone non autorizzate e del pubblico - la discrezione su fatti e informazioni di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o nell'ambito della loro attività. Tale obbligo non sussiste per fatti ed informazioni che, per il loro contenuto, non esigono alcuna segretezza. L'obbligo del segreto e della riservatezza rimane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell'attività. L'Europol notifica l'obbligo di cui alla prima frase e fa presenti le conseguenze penali di una violazione; viene preso atto della notifica per iscritto.
 
3. Gli organi, i loro membri, i vicedirettori, gli agenti dell'Europol, gli ufficiali di collegamento nonché le persone vincolate al segreto di cui al paragrafo 2 non possono, senza riferirne al direttore o, per quanto riguarda il direttore, al consiglio di amministrazione, deporre o fare dichiarazioni in sede giudiziaria o extragiudiziaria su fatti ed informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività.
 
Il direttore o il consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, si mette in contatto con l'autorità giudiziaria o con qualsiasi altro organo competente al fine di prendere le misure necessarie in base alla legislazione nazionale che si applica all'organo in questione per mettere a punto le modalità della deposizione al fine di garantire la riservatezza delle informazioni oppure, sempre che la legislazione nazionale lo consenta, per rifiutare la comunicazione relativa alle informazioni, qualora la protezione degli interessi vitali dell'Europol o di uno Stato membro lo richieda.
 
Qualora la legislazione dello Stato membro preveda il diritto di rifiutare la deposizione, le persone invitate a deporre devono essere debitamente autorizzate a testimoniare. L'autorizzazione è data dal direttore e, qualora egli stesso sia invitato a deporre, dal consiglio di amministrazione. Qualora un ufficiale di collegamento sia chiamato a deporre in merito a informazioni che gli sono pervenute dall'Europol, l'autorizzazione è rilasciata previo accordo dello Stato membro da cui dipende l'ufficiale di collegamento in questione.
 
Inoltre, qualora appaia che la deposizione può comprendere informazioni trasmesse da uno Stato membro o che riguardano verosimilmente uno Stato membro, il parere di tale Stato membro deve essere ottenuto prima del rilascio dell'autorizzazione.
 
L'autorizzazione a testimoniare può essere rifiutata solo qualora ciò sia necessario per garantire interessi superiori degni della protezione dell'Europol o di quella dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
 
Tale obbligo rimane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell'attività.
 
4. Ogni Stato membro considera tutte le violazioni dell'obbligo di segreto e di riservatezza di cui ai paragrafi 2 e 3 come violazioni delle sue disposizioni giuridiche per la tutela dei segreti professionali o delle sue disposizioni per la protezione di documenti riservati.
 
Se del caso ogni Stato introduce al più tardi alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione le norme di diritto nazionale o le disposizioni richieste ai fini delle azioni giudiziarie contro le violazioni degli obblighi di riservatezza o di protezione del segreto di cui ai paragrafi 2 e 3. Esso provvede affinché queste norme e disposizioni si applichino anche ai suoi propri agenti che nell'ambito delle loro attività sono in rapporto con l'Europol.
 
 
Articolo 33
 
Lingue
 
1. Le relazioni e tutti gli altri atti e documenti sottoposti al consiglio di amministrazione devono essere presentati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; le lingue di lavoro del consiglio di amministrazione sono le lingue ufficiali dell'Unione europea.
 
2. I servizi di traduzione necessari per i lavori dell'Europol sono assicurati dal centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea.
 
 
Articolo 34
 
Informazione del Parlamento europeo
 
1. La presidenza del Consiglio invia annualmente al Parlamento europeo una relazione sui lavori svolti dall'Europol. Quest'ultimo è consultato in occasione dell'eventuale modifica della presente convenzione.
 
2. Nei confronti del Parlamento europeo la presidenza del Consiglio, o il rappresentante designato dalla presidenza tiene conto degli obblighi di riservatezza e di protezione del segreto.
 
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo lasciano impregiudicati i diritti dei parlamenti nazionali, l'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea ed i principi generali applicabili alle relazioni con il Parlamento europeo ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea.
 
 
Articolo 35
 
Bilancio
 
1. Tutte le entrate e le spese dell'Europol, comprese le spese dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 24, e del suo segretariato istituito ai sensi dell'articolo 24, devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio di bilancio ed essere iscritte a bilancio; a quest'ultimo viene allegata una tabella dell'organico. L'esercizio di bilancio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
 
Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
 
Unitamente al bilancio viene elaborato un piano finanziario quinquennale.
 
2. Il bilancio è finanziato dai contributi degli Stati membri e da altre entrate occasionali. Il contributo finanziario di ciascuno Stato membro è determinato in funzione del rapporto fra il suo prodotto nazionale lordo e il totale dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri nell'anno che precede quello in cui viene stabilito il bilancio. Ai fini del presente paragrafo, per «prodotto nazionale lordo» si intende il prodotto nazionale lordo definito dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi del mercato.
 
3. Il direttore stabilisce il progetto di bilancio e quello della tabella dell'organico per l'esercizio successivo entro il 31 marzo di ogni anno e li sottopone, previo esame del comitato finanziario, al consiglio di amministrazione, corredati del progetto di piano finanziario quinquennale.
 
4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano finanziario quinquennale. Tale decisione viene adottata all'unanimità.
 
5. Il Consiglio, che delibera in base alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione, adotta il bilancio dell'Europol entro il 30 giugno dell'anno che precede l'esercizio di bilancio. La decisione del Consiglio viene adottata all'unanimità. Si procede per analogia nel caso di bilanci suppletivi e rettificativi. L'adozione del bilancio da parte del Consiglio implica per ciascuno Stato membro l'obbligo di versare a tempo debito i contributi finanziari di sua competenza.
 
6. Il direttore dà esecuzione al bilancio conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario di cui al paragrafo 9.
 
7. Il controllo dell'impegno e del pagamento delle spese e il controllo della constatazione e della riscossione delle entrate sono effettuati da un controllore finanziario, nominato all'unanimità dal consiglio di amministrazione e responsabile dinanzi ad esso. Il regolamento finanziario può prevedere che per determinate entrate o spese il controllo sia effettuato dal controllore finanziario a posteriori.
 
8. Il comitato finanziario si compone di un rappresentante per ciascuno Stato membro esperto di problemi di bilancio. Esso ha il compito di preparare le discussioni su problemi finanziari e inerenti al bilancio.
 
9. Il Consiglio che delibera in base alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, adotta all'unanimità il regolamento finanziario determinando in particolare le modalità relative alla stesura, alla modifica e all'esecuzione del bilancio nonché al controllo di tale esecuzione, nonché le modalità di pagamento dei contributi finanziari degli Stati membri.
 
 
Articolo 36
 
Revisione dei conti
 
1. I conti concernenti tutte le entrate e le spese iscritte nel bilancio nonché il bilancio degli elementi attivi e passivi dell'Europol sono sottoposti ad una revisione annuale conformemente al regolamento finanziario. A tal fine il direttore presenta entro il 31 maggio dell'anno successivo una relazione sulla chiusura dell'esercizio.
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;Articolo 37 - Accordo sulla sede
:Le disposizioni relative all'insediamento dell'Europol nello Stato che ospita la sede e alle prestazioni che debbono essere fornite da quest'ultimo nonché le norme particolari applicabili in detto Stato ai membri dei suoi organi, ai suoi vicedirettori, ai suoi agenti e ai rispettivi familiari sono stabilite in un accordo sulla sede fra l'Europol e il Regno dei Paesi Bassi, concluso previa approvazione unanime da parte del consiglio di amministrazione.
 
Accordo sulla sede
 
Le disposizioni relative all'insediamento dell'Europol nello Stato che ospita la sede e alle prestazioni che debbono essere fornite da quest'ultimo nonché le norme particolari applicabili in detto Stato ai membri dei suoi organi, ai suoi vicedirettori, ai suoi agenti e ai rispettivi familiari sono stabilite in un accordo sulla sede fra l'Europol e il Regno dei Paesi Bassi, concluso previa approvazione unanime da parte del consiglio di amministrazione.
 
===TITOLO VI RESPONSABILITÀ E TUTELA GIURIDICA ===