Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) - Trattato, Bruxelles, 26 luglio 1995: differenze tra le versioni

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===TITOLO I ISTITUZIONE E FUNZIONI ===
;Articolo 1 - Istituzione
# Gli Stati membri dell'Unione europea, denominati in appresso «Stati membri», istituiscono con la presente convenzione un ufficio europeo di polizia, in appresso denominato «Europol».
# L'Europol è in contatto in ogni Stato membro con un'unica unità nazionale creata o designata ai sensi dell'articolo 4.
 
;Articolo 2 - Obiettivo
 
<ol><li> L'obiettivo dell'Europol è di migliorare, nel quadro della cooperazione tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea e mediante le misure menzionate nella presente convenzione, l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre gravi forme di criminalità internazionale, purché esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purché due o più Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalità in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.</li>
Articolo 1
<li> Al fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Europol è incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati. <br />L'Europol si occuperà altresì, al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni. Il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, può decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di queste attività di terrorismo prima del termine previsto.</br>Il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, può decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di altre forme di criminalità tra quelle enumerate nell'allegato della presente convenzione o di aspetti specifici di tali forme di criminalità. Prima di prendere una decisione il Consiglio incarica il consiglio di amministrazione di predisporre la decisione e di indicare in particolare le incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol.</li>
 
<li> La competenza dell'Europol per una forma di criminalità o per aspetti specifici di una forma di criminalità comprende allo stesso tempo:
Istituzione
<ol><li> il riciclaggio di denaro collegato a tali forme di criminalità o ai loro aspetti specifici,</li>
 
<li> i reati ad essi connessi.</li></ol>
1. Gli Stati membri dell'Unione europea, denominati in appresso «Stati membri», istituiscono con la presente convenzione un ufficio europeo di polizia, in appresso denominato «Europol».
 
2. L'Europol è in contatto in ogni Stato membro con un'unica unità nazionale creata o designata ai sensi dell'articolo 4.
 
 
Articolo 2
 
Obiettivo
 
1. L'obiettivo dell'Europol è di migliorare, nel quadro della cooperazione tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea e mediante le misure menzionate nella presente convenzione, l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre gravi forme di criminalità internazionale, purché esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purché due o più Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalità in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.
 
2. Al fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Europol è incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati.
 
L'Europol si occuperà altresì, al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni. Il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, può decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di queste attività di terrorismo prima del termine previsto.
 
Il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, può decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di altre forme di criminalità tra quelle enumerate nell'allegato della presente convenzione o di aspetti specifici di tali forme di criminalità. Prima di prendere una decisione il Consiglio incarica il consiglio di amministrazione di predisporre la decisione e di indicare in particolare le incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol.
 
3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalità o per aspetti specifici di una forma di criminalità comprende allo stesso tempo:
 
1) il riciclaggio di denaro collegato a tali forme di criminalità o ai loro aspetti specifici,
 
2) i reati ad essi connessi.
 
Si considerano connessi e vengono presi in considerazione secondo le modalità precisate agli articoli 8 e 10:
<ul><li> i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;</li>
<li> i reati commessi per agevolare o consumare l'esecuzione degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;</li>
<li> i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol.</li></ul>
<li> Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità.</li>
<li> Per «traffico illecito di stupefacenti» di cui ai paragrafi 1 e 2 si intendono i reati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988, nonché nelle disposizioni che modificano o integrano detta convenzione.</li></ol>
 
;Articolo 3 - Funzioni
- i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;
# Per conseguire l'obiettivo definito dall'articolo 2, paragrafo 1 l'Europol svolge prioritariamente le seguenti funzioni:
 
## agevolare lo scambio di informazioni fra Stati membri;
- i reati commessi per agevolare o consumare l'esecuzione degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;
## raccogliere, riunire ed analizzare informazioni;
 
## comunicare senza indugio ai servizi competenti degli Stati membri, attraverso le unità nazionali definite all'articolo 4, le informazioni che li concernono e informarli immediatamente dei collegamenti constatati tra fatti delittuosi;
- i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol.
## facilitare le indagini negli Stati membri trasmettendo alle unità nazionali tutte le pertinenti informazioni al riguardo;
 
## gestire raccolte informatizzate di informazioni contenenti dati conformemente agli articoli 8, 10 e 11;
4. Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità.
# Per migliorare tramite le unità nazionali la cooperazione e l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri nell'ambito degli obiettivi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol svolge inoltre le seguenti ulteriori funzioni:
 
## approfondire le conoscenze specializzate utilizzate dai servizi competenti degli Stati membri nel quadro delle loro indagini e offrire consigli per le indagini;
5. Per «traffico illecito di stupefacenti» di cui ai paragrafi 1 e 2 si intendono i reati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988, nonché nelle disposizioni che modificano o integrano detta convenzione.
## fornire informazioni strategiche intese a facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili a livello nazionale per le attività operative;
 
## elaborare relazioni generali sull'andamento dei lavori.
 
# lnoltre, nell'ambito dell'obiettivo previsto all'articolo 2, paragrafo 1 l'Europol può, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante consigli e attività di ricerca, nei seguenti settori:
Articolo 3
## formazione dei membri dei servizi competenti;
 
## organizzazione e equipaggiamento materiale di tali servizi;
Funzioni
## metodi di prevenzione dei reati;
 
## metodi di polizia tecnica e scientifica e metodi di indagine.
1. Per conseguire l'obiettivo definito dall'articolo 2, paragrafo 1 l'Europol svolge prioritariamente le seguenti funzioni:
 
1) agevolare lo scambio di informazioni fra Stati membri;
 
2) raccogliere, riunire ed analizzare informazioni;
 
3) comunicare senza indugio ai servizi competenti degli Stati membri, attraverso le unità nazionali definite all'articolo 4, le informazioni che li concernono e informarli immediatamente dei collegamenti constatati tra fatti delittuosi;
 
4) facilitare le indagini negli Stati membri trasmettendo alle unità nazionali tutte le pertinenti informazioni al riguardo;
 
5) gestire raccolte informatizzate di informazioni contenenti dati conformemente agli articoli 8, 10 e 11;
 
2. Per migliorare tramite le unità nazionali la cooperazione e l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri nell'ambito degli obiettivi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol svolge inoltre le seguenti ulteriori funzioni:
 
1) approfondire le conoscenze specializzate utilizzate dai servizi competenti degli Stati membri nel quadro delle loro indagini e offrire consigli per le indagini;
 
2) fornire informazioni strategiche intese a facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili a livello nazionale per le attività operative;
 
3) elaborare relazioni generali sull'andamento dei lavori.
 
3. lnoltre, nell'ambito dell'obiettivo previsto all'articolo 2, paragrafo 1 l'Europol può, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante consigli e attività di ricerca, nei seguenti settori:
 
1) formazione dei membri dei servizi competenti;
 
2) organizzazione e equipaggiamento materiale di tali servizi;
 
3) metodi di prevenzione dei reati;
 
4) metodi di polizia tecnica e scientifica e metodi di indagine.
 
 
Articolo 4
 
Unità nazionali
 
1. Ciascuno Stato membro crea o designa un'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nel presente articolo.
 
2. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti. Le relazioni tra l'unità nazionale e i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, segnatamente dalle norme costituzionali.
 
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'unità nazionale e, in particolare, organizzare l'accesso di tale unità ai pertinenti dati nazionali.
 
4. Le unità nazionali svolgono le seguenti funzioni:
 
1) fornire di loro iniziativa all'Europol le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni;
 
2) rispondere alle richieste di informazioni e consulenza rivolte loro dall'Europol;
 
3) tenere aggiornate le informazioni;
 
4) utilizzare e diffondere informazioni a vantaggio dei servizi competenti, nel rispetto della legislazione nazionale;
 
5) chiedere all'Europol consulenza, informazioni e analisi;
 
6) trasmettere all'Europol informazioni da memorizzare nelle raccolte informatizzate;
 
7) assicurare la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra l'Europol e le unità nazionali stesse.
 
5. Fatto salvo l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri, quali sono enunciate nell'articolo K.2, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4, punti 1, 2 e 6, nonché agli articoli 8 e 10 se così facendo:
 
1) si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali di sicurezza nazionale;
 
2) è compromesso il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone;
 
3) vengono trasmesse informazioni riguardanti servizi o attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato.
 
6. Le spese sostenute dalle unità nazionali per la comunicazione con l'Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate all'Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.
 
7. I capi delle unità nazionali si riuniscono ove necessario per assistere l'Europol fornendo le loro consulenze.
 
 
Articolo 5
 
Ufficiali di collegamento
 
1. Ciascuna unità nazionale invia all'Europol almeno un ufficiale di collegamento. Il numero di ufficiali di collegamento che possono essere inviati all'Europol dagli Stati membri è deciso all'unanimità dal consiglio di amministrazione; tale decisione può essere modificata in qualsiasi momento con decisione unanime del consiglio di amministrazione. Fatte salve le disposizioni specifiche della presente convenzione, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine.
 
2. Gli ufficiali di collegamento sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito dell'Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento dell'Europol.
 
3. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 gli ufficiali di collegamento facilitano, nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lo scambio di informazioni tra le unità nazionali da cui provengono e l'Europol, in particolare:
 
1) trasmettendo all'Europol informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali,
 
2) comunicando alle rispettive unità nazionali le informazioni dell'Europol e
 
3) cooperando con gli agenti dell'Europol mediante informazioni e consulenza nell'analisi delle informazioni concernenti lo Stato membro di origine.
 
4. Al tempo stesso gli ufficiali di collegamento contribuiscono, in conformità della legislazione nazionale e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 allo scambio di informazioni provenienti dalle unità nazionali e al coordinamento delle misure che ne derivano.
 
5. Ove sia necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 3, gli ufficiali di collegamento hanno il diritto di accedere ai diversi archivi, secondo le opportune disposizioni precisate nei pertinenti articoli.
 
6. All'attività degli ufficiali di collegamento si applica per analogia l'articolo 25.
 
7. Fatte salve le altre disposizioni della presente convenzione, i diritti ed i doveri degli ufficiali di collegamento nei confronti dell'Europol sono decisi all'unanimità dal consiglio d'amministrazione.
 
8. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2.
 
9. Nel suo edificio l'Europol mette a disposizione degli Stati membri, a titolo gratuito, i locali necessari per l'attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse con l'invio degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine; ciò vale anche per le spese relative alla loro attrezzatura, salvo i casi particolari in cui il consiglio di amministrazione, all'unanimità, raccomandi una deroga nell'ambito della stesura del bilancio dell'Europol.
 
 
Articolo 6
 
Sistema informatizzato di raccolte di informazioni
 
1. L'Europol gestisce un sistema informatizzato di raccolte di informazioni che consta dei seguenti elementi:
 
1) il sistema di informazioni di cui all'articolo 7 di contenuto limitato e definito con precisione, che consente di accertare rapidamente di quali informazioni dispongono gli Stati membri e l'Europol,
 
2) gli archivi di lavoro di cui all'articolo 10, istituiti per una durata variabile, e contenenti informazioni esaurienti, nonché
 
;Articolo 4 - Unità nazionali
3) il sistema di indice, che contiene elementi tratti dagli archivi di analisi di cui al punto 2 secondo le modalità previste all'articolo 11.
# Ciascuno Stato membro crea o designa un'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nel presente articolo.
# L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti. Le relazioni tra l'unità nazionale e i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, segnatamente dalle norme costituzionali.
# Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'unità nazionale e, in particolare, organizzare l'accesso di tale unità ai pertinenti dati nazionali.
# Le unità nazionali svolgono le seguenti funzioni:
## fornire di loro iniziativa all'Europol le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni;
## rispondere alle richieste di informazioni e consulenza rivolte loro dall'Europol;
## tenere aggiornate le informazioni;
## utilizzare e diffondere informazioni a vantaggio dei servizi competenti, nel rispetto della legislazione nazionale;
## chiedere all'Europol consulenza, informazioni e analisi;
## trasmettere all'Europol informazioni da memorizzare nelle raccolte informatizzate;
## assicurare la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra l'Europol e le unità nazionali stesse.
# Fatto salvo l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri, quali sono enunciate nell'articolo K.2, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4, punti 1, 2 e 6, nonché agli articoli 8 e 10 se così facendo:
## si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali di sicurezza nazionale;
## è compromesso il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone;
## vengono trasmesse informazioni riguardanti servizi o attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato.
# Le spese sostenute dalle unità nazionali per la comunicazione con l'Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate all'Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.
# I capi delle unità nazionali si riuniscono ove necessario per assistere l'Europol fornendo le loro consulenze.
 
;Articolo 5 - Ufficiali di collegamento
2. Il sistema informatizzato di raccolte di informazioni attuato dall'Europol non deve in alcun caso essere collegato ad altri sistemi di trattamento automatizzato, fatta eccezione per il sistema di trattamento automatizzato delle unità nazionali.
# Ciascuna unità nazionale invia all'Europol almeno un ufficiale di collegamento. Il numero di ufficiali di collegamento che possono essere inviati all'Europol dagli Stati membri è deciso all'unanimità dal consiglio di amministrazione; tale decisione può essere modificata in qualsiasi momento con decisione unanime del consiglio di amministrazione. Fatte salve le disposizioni specifiche della presente convenzione, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine.
# Gli ufficiali di collegamento sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito dell'Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento dell'Europol.
# Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 gli ufficiali di collegamento facilitano, nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lo scambio di informazioni tra le unità nazionali da cui provengono e l'Europol, in particolare:
## trasmettendo all'Europol informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali,
## comunicando alle rispettive unità nazionali le informazioni dell'Europol e
## cooperando con gli agenti dell'Europol mediante informazioni e consulenza nell'analisi delle informazioni concernenti lo Stato membro di origine.
# Al tempo stesso gli ufficiali di collegamento contribuiscono, in conformità della legislazione nazionale e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 allo scambio di informazioni provenienti dalle unità nazionali e al coordinamento delle misure che ne derivano.
# Ove sia necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 3, gli ufficiali di collegamento hanno il diritto di accedere ai diversi archivi, secondo le opportune disposizioni precisate nei pertinenti articoli.
# All'attività degli ufficiali di collegamento si applica per analogia l'articolo 25.
# Fatte salve le altre disposizioni della presente convenzione, i diritti ed i doveri degli ufficiali di collegamento nei confronti dell'Europol sono decisi all'unanimità dal consiglio d'amministrazione.
# Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2.
# Nel suo edificio l'Europol mette a disposizione degli Stati membri, a titolo gratuito, i locali necessari per l'attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse con l'invio degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine; ciò vale anche per le spese relative alla loro attrezzatura, salvo i casi particolari in cui il consiglio di amministrazione, all'unanimità, raccomandi una deroga nell'ambito della stesura del bilancio dell'Europol.
 
;Articolo 6 - Sistema informatizzato di raccolte di informazioni
# L'Europol gestisce un sistema informatizzato di raccolte di informazioni che consta dei seguenti elementi:
## il sistema di informazioni di cui all'articolo 7 di contenuto limitato e definito con precisione, che consente di accertare rapidamente di quali informazioni dispongono gli Stati membri e l'Europol,
## gli archivi di lavoro di cui all'articolo 10, istituiti per una durata variabile, e contenenti informazioni esaurienti, nonché
## il sistema di indice, che contiene elementi tratti dagli archivi di analisi di cui al punto 2 secondo le modalità previste all'articolo 11.
# Il sistema informatizzato di raccolte di informazioni attuato dall'Europol non deve in alcun caso essere collegato ad altri sistemi di trattamento automatizzato, fatta eccezione per il sistema di trattamento automatizzato delle unità nazionali.
 
===TITOLO II SISTEMA DI INFORMAZIONE ===