Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) - Trattato, Bruxelles, 26 luglio 1995: differenze tra le versioni

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===TITOLO VI RESPONSABILITÀ E TUTELA GIURIDICA ===
;Articolo 38 - Responsabilità in caso di trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto
1.# Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla sua legislazione nazionale, di qualsiasi danno causato ad una persona in ragione di dati contenenti errori di diritto o di fatto, memorizzati o trattati in sede di Europol. Soltanto lo Stato membro nel quale si è verificato il danno può essere oggetto di un'azione legale a scopo di indennizzo da parte della vittima, che si rivolge alle giurisdizioni competenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro in questione. Uno Stato membro non può invocare il fatto che un'altro Stato membro o l'Europol abbia trasmesso dati non corretti per sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una persona lesa, che le incombe conformemente alla sua legislazione nazionale.
2.# Se questi dati contenenti errori di diritto o di fatto risultano da una trasmissione effettuata in modo non corretto o dal mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione da parte di uno o più Stati membri ovvero da una memorizzazione o trattamento illecito o effettuato in modo non corretto da parte dell'Europol, quest'ultimo o lo Stato membro ovvero gli Stati membri sono tenuti al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo d'indennizzo, a meno che i dati non siano stati utilizzati dallo Stato membro sul cui territorio è stato commesso il danno in violazione della presente convenzione.
3.# Qualsiasi disaccordo tra questo Stato membro e l'Europol o un altro Stato membro, relativo al principio o all'importo di detto rimborso, deve essere sottoposto al consiglio d'amministrazione, che delibera alla maggioranza dei due terzi.
 
;Articolo 39 - Altri tipi di responsabilità
1.# La responsabilità contrattuale dell'Europol è disciplinata dalla legge che si applica al contratto in questione.
2.# In materia di responsabilità non contrattuale, l'Europol deve, indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 38, risarcire i danni causati dai suoi organi, vicedirettori o agenti nell'esercizio delle loro funzioni, se tali danni sono loro attribuibili. Quanto precede non esclude il diritto ad altri risarcimenti basato sulla legislazione nazionale degli Stati membri.
3.# La persona lesa ha il diritto di esigere che l'Europol si astenga da un'azione o la revochi.
4.# Le giurisdizioni nazionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità dell'Europol di cui al presente articolo sono determinate con riferimento alle pertinenti disposizioni della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, successivamente adattata da convenzioni relative all'adesione.
 
;Articolo 3840 - Composizione delle controversie
1.# Qualsiasi controversia sorta tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio conformemente alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea al fine di giungere ad una soluzione.
 
2.# Se entro sei mesi non è stata trovata una soluzione, gli Stati membri parti della controversia decidono di comune accordo le modalità in base alle quali comporre detta controversia.
Responsabilità in caso di trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto
3.# Le disposizioni sui mezzi di ricorso di cui alla regolamentazione relativa al regime applicabile agli agenti temporanei e ausiliari delle Comunità europee si applicano, per analogia, al personale dell'Europol.
 
1. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla sua legislazione nazionale, di qualsiasi danno causato ad una persona in ragione di dati contenenti errori di diritto o di fatto, memorizzati o trattati in sede di Europol. Soltanto lo Stato membro nel quale si è verificato il danno può essere oggetto di un'azione legale a scopo di indennizzo da parte della vittima, che si rivolge alle giurisdizioni competenti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro in questione. Uno Stato membro non può invocare il fatto che un'altro Stato membro o l'Europol abbia trasmesso dati non corretti per sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una persona lesa, che le incombe conformemente alla sua legislazione nazionale.
 
2. Se questi dati contenenti errori di diritto o di fatto risultano da una trasmissione effettuata in modo non corretto o dal mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione da parte di uno o più Stati membri ovvero da una memorizzazione o trattamento illecito o effettuato in modo non corretto da parte dell'Europol, quest'ultimo o lo Stato membro ovvero gli Stati membri sono tenuti al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo d'indennizzo, a meno che i dati non siano stati utilizzati dallo Stato membro sul cui territorio è stato commesso il danno in violazione della presente convenzione.
 
3. Qualsiasi disaccordo tra questo Stato membro e l'Europol o un altro Stato membro, relativo al principio o all'importo di detto rimborso, deve essere sottoposto al consiglio d'amministrazione, che delibera alla maggioranza dei due terzi.
 
 
Articolo 39
 
Altri tipi di responsabilità
 
1. La responsabilità contrattuale dell'Europol è disciplinata dalla legge che si applica al contratto in questione.
 
2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'Europol deve, indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 38, risarcire i danni causati dai suoi organi, vicedirettori o agenti nell'esercizio delle loro funzioni, se tali danni sono loro attribuibili. Quanto precede non esclude il diritto ad altri risarcimenti basato sulla legislazione nazionale degli Stati membri.
 
3. La persona lesa ha il diritto di esigere che l'Europol si astenga da un'azione o la revochi.
 
4. Le giurisdizioni nazionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità dell'Europol di cui al presente articolo sono determinate con riferimento alle pertinenti disposizioni della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, successivamente adattata da convenzioni relative all'adesione.
 
 
Articolo 40
 
Composizione delle controversie
 
1. Qualsiasi controversia sorta tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio conformemente alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea al fine di giungere ad una soluzione.
 
2. Se entro sei mesi non è stata trovata una soluzione, gli Stati membri parti della controversia decidono di comune accordo le modalità in base alle quali comporre detta controversia.
 
3. Le disposizioni sui mezzi di ricorso di cui alla regolamentazione relativa al regime applicabile agli agenti temporanei e ausiliari delle Comunità europee si applicano, per analogia, al personale dell'Europol.
 
 
Articolo 41
 
Privilegi e immunità
 
1. L'Europol, i membri degli organi, i suoi vicedirettori e agenti godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in conformità di un protocollo che stabilisce le norme da applicare in tutti gli Stati membri.
 
2. Il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri concordano in termini identici, per gli ufficiali di collegamento inviati dagli altri Stati membri nonché per i loro familiari, i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti di tali ufficiali presso l'Europol.
 
3. Il protocollo di cui al paragrafo 1 è adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea ed è adottato dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
 
;Articolo 41 - Privilegi e immunità
1.# L'Europol, i membri degli organi, i suoi vicedirettori e agenti godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in conformità di un protocollo che stabilisce le norme da applicare in tutti gli Stati membri.
2.# Il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri concordano in termini identici, per gli ufficiali di collegamento inviati dagli altri Stati membri nonché per i loro familiari, i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti di tali ufficiali presso l'Europol.
3.# Il protocollo di cui al paragrafo 1 è adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea ed è adottato dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
 
===TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI ===