Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) - Trattato, Bruxelles, 26 luglio 1995: differenze tra le versioni

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===TITOLO II SISTEMA DI INFORMAZIONE ===
;Articolo 7 - Istituzione del sistema di informazione
1.# Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Europol istituisce e gestisce un sistema di informazione informatizzato. Alimentato direttamente dagli Stati membri rappresentati dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, nel rispetto delle rispettive procedure nazionali, e dall'Europol, per i dati forniti da Stati e organismi terzi nonché per i dati risultanti da analisi, il sistema d'informazione è direttamente accessibile alla consultazione delle unità nazionali, degli ufficiali di collegamento, del direttore, dei vicedirettori e degli agenti dell'Europol, debitamente autorizzati. <br />L'accesso diretto delle unità nazionali al sistema di informazione per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1, punto 2 è limitato agli elementi di identità previsti all'articolo 8, paragrafo 2. L'insieme dei dati è loro accessibile, su richiesta, tramite gli ufficiali di collegamento, per le esigenze di un'indagine determinata.
2.# L'Europol:
1)## è competente per il rispetto delle disposizioni sulla cooperazione e sulla gestione del sistema di informazione, e
2)## è responsabile per il corretto funzionamento del sistema di informazione dal punto di vista tecnico e funzionale. L'Europol adotta in particolare tutti i provvedimenti necessari per garantire la regolare attuazione delle misure indicate agli articoli 21 e 25 per quanto riguarda il sistema di informazione.
3.# Negli Stati membri l'unità nazionale è responsabile della comunicazione con il sistema di informazione. Essa è competente in particolare per le misure di sicurezza di cui all'articolo 25 applicabili alle attrezzature utilizzate per il trattamento dei dati nel territorio dello Stato membro interessato, per il controllo di cui all'articolo 21 ed inoltre, sempreché ciò sia necessario in base alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nonché alle procedure di tale Stato membro, per la corretta attuazione della presente convenzione in qualsiasi altro settore.
 
;Articolo 8 - Contenuto del sistema di informazione
 
Articolo 7
 
Istituzione del sistema di informazione
 
1. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Europol istituisce e gestisce un sistema di informazione informatizzato. Alimentato direttamente dagli Stati membri rappresentati dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, nel rispetto delle rispettive procedure nazionali, e dall'Europol, per i dati forniti da Stati e organismi terzi nonché per i dati risultanti da analisi, il sistema d'informazione è direttamente accessibile alla consultazione delle unità nazionali, degli ufficiali di collegamento, del direttore, dei vicedirettori e degli agenti dell'Europol, debitamente autorizzati.
 
L'accesso diretto delle unità nazionali al sistema di informazione per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1, punto 2 è limitato agli elementi di identità previsti all'articolo 8, paragrafo 2. L'insieme dei dati è loro accessibile, su richiesta, tramite gli ufficiali di collegamento, per le esigenze di un'indagine determinata.
 
2. L'Europol:
 
1) è competente per il rispetto delle disposizioni sulla cooperazione e sulla gestione del sistema di informazione, e
 
2) è responsabile per il corretto funzionamento del sistema di informazione dal punto di vista tecnico e funzionale. L'Europol adotta in particolare tutti i provvedimenti necessari per garantire la regolare attuazione delle misure indicate agli articoli 21 e 25 per quanto riguarda il sistema di informazione.
 
3. Negli Stati membri l'unità nazionale è responsabile della comunicazione con il sistema di informazione. Essa è competente in particolare per le misure di sicurezza di cui all'articolo 25 applicabili alle attrezzature utilizzate per il trattamento dei dati nel territorio dello Stato membro interessato, per il controllo di cui all'articolo 21 ed inoltre, sempreché ciò sia necessario in base alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nonché alle procedure di tale Stato membro, per la corretta attuazione della presente convenzione in qualsiasi altro settore.
 
 
Articolo 8
 
Contenuto del sistema di informazione
 
1. Nel sistema di informazione possono essere memorizzati, modificati e utilizzati solo i dati necessari allo svolgimento delle funzioni dell'Europol, ad eccezione dei dati relativi ai reati connessi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma. I dati introdotti riguardano:
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3. L'unità che richiama, introduce o modifica dati nel sistema d'informazione è responsabile della legittimità di tali operazioni; tale unità deve poter essere individuata. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionali e le autorità competenti degli Stati membri è disciplinata dalla legislazione nazionale.
 
 
===TITOLO III ARCHIVI DI LAVORO PER FINI DI ANALISI ===