Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) - Trattato, Bruxelles, 26 luglio 1995: differenze tra le versioni

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===TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI ===
;Articolo 42 - Relazioni con gli Stati ed organismi terzi
# Qualora ciò sia utile per svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 l'Europol instaura e mantiene relazioni di cooperazione con gli organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 1-3. Il consiglio di amministrazione, deliberando all'unanimità, stabilisce le norme che disciplinano tali relazioni. L'articolo 10, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 18, paragrafo 2 restano impregiudicati; uno scambio di dati di carattere personale può aver luogo solo nel rispetto delle disposizioni dei titoli II, III e IV della presente convenzione.
# Qualora ciò sia necessario per svolgere le funzioni definite all'articolo 3, l'Europol può inoltre instaurare e mantenere relazioni con gli Stati e gli altri organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 4-7. Il Consiglio, che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione, stabilisce norme che disciplinano le relazioni di cui alla prima frase. Si applica per analogia il disposto dell'articolo 1, terza frase.
 
;Articolo 43 - Modifica della convenzione
# Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del consiglio di amministrazione adotta all'unanimità, nel quadro dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea, modifiche della presente convenzione, che raccomanda agli Stati membri di adottare conformemente alle rispettive norme costituzionali.
# Le modifiche entrano in vigore in base all'articolo 45, paragrafo 2 della presente convenzione.
# Tuttavia il Consiglio che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea può decidere, su iniziativa di uno Stato membro e previo esame da parte del consiglio di amministrazione, di arricchire, modificare o completare le definizioni delle forme di criminalità riportate nell'allegato. Può inoltre decidere di introdurre nuove definizioni per quanto riguarda queste forme di criminalità.
# Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche.
 
;Articolo 4244 - Riserve
:Non sono ammesse riserve in merito alla presente convenzione.
 
;Articolo 45 - Entrata in vigore
Relazioni con gli Stati ed organismi terzi
# La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
# Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
# La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla notifica di cui al secondo paragrafo da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che ottemperi per ultimo a detta formalità.
# Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, L'Europol inizierà la sua attività ai sensi della presente convenzione solo quando sarà entrato in vigore l'ultimo degli atti previsti dall'articolo 5 paragrafo 7, dall'articolo 10 paragrafo 1, dall'articolo 24 paragrafo 7, dall'articolo 30 paragrafo 3, dall'articolo 31 paragrafo 1, dall'articolo 35, paragrafo 9, dall'articolo 37 e dall'articolo 41, paragrafi 1 e 2.
# Con l'inizio dell'attività dell'Europol prenderà fine l'attività dell'Unità droga/Europol conformemente all'azione comune del 10 marzo 1995 concernente l'Unità droghe di Europol. A tale data l'Europol diventa proprietario di tutte le attrezzature finanziate mediante il bilancio comune dell'Unità droghe/Europol, sviluppate o prodotte da detta Unità o messe a sua disposizione permanente e gratuita dallo Stato che ne ospitava la sede, nonché della totalità dei suoi archivi e dei sistemi di dati da essa autonomamente gestiti.
# A decorrere dall'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, gli Stati membri adottano, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, separatamente o di comune accordo, tutte le misure preparatorie necessarie all'avvio delle attività dell'Europol.
 
;Articolo 46 - Adesione di nuovi Stati membri
1. Qualora ciò sia utile per svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 l'Europol instaura e mantiene relazioni di cooperazione con gli organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 1-3. Il consiglio di amministrazione, deliberando all'unanimità, stabilisce le norme che disciplinano tali relazioni. L'articolo 10, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 18, paragrafo 2 restano impregiudicati; uno scambio di dati di carattere personale può aver luogo solo nel rispetto delle disposizioni dei titoli II, III e IV della presente convenzione.
# La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
# Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
# Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
# La presente convenzione entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo.
 
;Articolo 47 - Depositario
2. Qualora ciò sia necessario per svolgere le funzioni definite all'articolo 3, l'Europol può inoltre instaurare e mantenere relazioni con gli Stati e gli altri organismi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, punti 4-7. Il Consiglio, che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione, stabilisce norme che disciplinano le relazioni di cui alla prima frase. Si applica per analogia il disposto dell'articolo 1, terza frase.
# Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
 
# Ogni strumento, notifica o comunicazione relativa alla presente convenzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ad opera del depositario.
 
Articolo 43
 
Modifica della convenzione
 
1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del consiglio di amministrazione adotta all'unanimità, nel quadro dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea, modifiche della presente convenzione, che raccomanda agli Stati membri di adottare conformemente alle rispettive norme costituzionali.
 
2. Le modifiche entrano in vigore in base all'articolo 45, paragrafo 2 della presente convenzione.
 
3. Tuttavia il Consiglio che delibera all'unanimità secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea può decidere, su iniziativa di uno Stato membro e previo esame da parte del consiglio di amministrazione, di arricchire, modificare o completare le definizioni delle forme di criminalità riportate nell'allegato. Può inoltre decidere di introdurre nuove definizioni per quanto riguarda queste forme di criminalità.
 
4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche.
 
 
Articolo 44
 
Riserve
 
Non sono ammesse riserve in merito alla presente convenzione.
 
 
Articolo 45
 
Entrata in vigore
 
1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
 
2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
 
3. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla notifica di cui al secondo paragrafo da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che ottemperi per ultimo a detta formalità.
 
4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, L'Europol inizierà la sua attività ai sensi della presente convenzione solo quando sarà entrato in vigore l'ultimo degli atti previsti dall'articolo 5 paragrafo 7, dall'articolo 10 paragrafo 1, dall'articolo 24 paragrafo 7, dall'articolo 30 paragrafo 3, dall'articolo 31 paragrafo 1, dall'articolo 35, paragrafo 9, dall'articolo 37 e dall'articolo 41, paragrafi 1 e 2.
 
5. Con l'inizio dell'attività dell'Europol prenderà fine l'attività dell'Unità droga/Europol conformemente all'azione comune del 10 marzo 1995 concernente l'Unità droghe di Europol. A tale data l'Europol diventa proprietario di tutte le attrezzature finanziate mediante il bilancio comune dell'Unità droghe/Europol, sviluppate o prodotte da detta Unità o messe a sua disposizione permanente e gratuita dallo Stato che ne ospitava la sede, nonché della totalità dei suoi archivi e dei sistemi di dati da essa autonomamente gestiti.
 
6. A decorrere dall'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, gli Stati membri adottano, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, separatamente o di comune accordo, tutte le misure preparatorie necessarie all'avvio delle attività dell'Europol.
 
 
Articolo 46
 
Adesione di nuovi Stati membri
 
1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
 
2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
 
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
 
4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo.
 
 
Articolo 47
 
Depositario
 
1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
 
2. Ogni strumento, notifica o comunicazione relativa alla presente convenzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ad opera del depositario.
 
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.
 
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.
 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.
 
Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.
 
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.
 
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
 
Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.
 
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
 
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.
 
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.
 
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.
 
Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.
 
Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.
 
Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.
 
Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.
 
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá, üëá äå ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ êáé êáôáôßèåíôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.
 
Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.
 
Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
 
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.
 
Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.
 
(Seguono le firme)
Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.
 
Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.
 
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.
 
Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.
 
Pour le gouvernement du royaume de Belgique
 
Voor de Regering van het Koninkrijk België
 
Für die Regierung des Königreichs Belgien
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
For regeringen for Kongeriget Danmark
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Por el Gobierno del Reino de España
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour le gouvernement de la République française
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Thar ceann Rialtas na hÉireann
 
For the Government of Ireland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Per il governo della Repubblica italiana
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Für die Regierung der Republik Österreich
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Pelo Governo da República Portuguesa
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
Suomen hallituksen puolesta
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
På svenska regeringens vägnar
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 
>RIFERIMENTO A UN FILM>
 
 
 
 
===ALLEGATO Di cui all'articolo 2 ===
 
Elenco delle altre forme gravi di criminalità internazionale di cui l'Europol potrebbe occuparsi integrando quelle già previste nell'articolo 2, paragrafo 2, nel rispetto degli obiettivi dell'Europol enunciati all'articolo 2, paragrafo 1
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===Dichiarazione ===
 
Articolo 40, paragrafo 2