Atti relativi all'adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica - 1979: differenze tra le versioni

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#[[Atti relativi all'adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica - 1979/Parere della Commissione|PARERE DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1979 relativo alla domanda di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee]]
#[[Atti relativi all'adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica - 1979/Decisione CECA|DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE del 24 maggio 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea dei carbone e dell'acciaio]]
 
#[[Atti relativi all'adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica - 1979/Decisione CEE CEEA|DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE del 24 maggio 1979 relativa all'ammissione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica]]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
#[[Atti relativi all'adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica - 1979/Testo del Trattato|TRATTATO relativo all'adesione della Repubblica ellenìca alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica]]
 
visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 
considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di diventare membro delle suddette Comunità;
 
considerando che nel parere del 29 gennaio 1976 la Commissione ha già avuto occasione di esprimere la propria opinione in merito ad alcuni aspetti fondamentali dei problemi sollevati da questa domanda;
 
considerando che le condizioni per l'ammissione della Repubblica ellenica e gli adattamenti dei trattati istitutivi delle Comunità inerenti all'adesione sono stati oggetto di negoziati svoltisi in seno ad una conferenza fra le Comunità e lo Stato richiedente; che è stata assicurata, nel rispetto del dialogo istituzionale organizzato dai trattati, l'unicità della rappresentanza delle Comunità;
 
considerando che al termine dei negoziati in oggetto risulta che le disposizioni concordate dalle parti sono eque ed adeguate; che quindi l'ampliamento, pur salvaguardando la coesione e il dinamismo interno della Comunità, consentirà di potenziarne la partecipazione allo sviluppo delle relazioni internazionali;
 
considerando che, divenendo membro delle Comunità, lo Stato richiedente accetta senza riserve i trattati e le relative finalità politiche, le decisioni di ogni tipo adottate successivamente alla loro entrata in vigore e le opzioni fatte in materia di sviluppo e di potenziamento delle Comunità;
 
considerando in particolare che l'ordinamento giuridico definito dai trattati istitutivi delle Comunità è essenzialmente caratterizzato dall'applicabilità diretta di talune disposizioni contenute nel trattati stessi e di determinati atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, dal primato del diritto comunitario sulle norme nazionali che sarebbero ad esso contrarie e dall'esistenza di procedure che consentono di garantire l'uniformità di interpretazione del diritto comunitario; che l'adesione alle Comunità implica il riconoscimento del carattere cogente di tali regole, la cui osservanza è indispensabile per garantire l'efficacia e l'unità del diritto comunitario;
 
considerando che i principi di democrazia pluralista e di rispetto dei diritti dell'uomo fanno parte dei patrimonio comune dei popoli degli Stati riuniti nelle Comunità europee e costituiscono pertanto elementi essenziali dell'appartenenza a dette Comunità;
 
considerando che l'ampliamento delle Comunità mediante adesione della Repubblica ellenica contribuirà a rafforzare le difese della pace e della libertà in Europa,
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
 
all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.
 
Il presente parere è indirizzato al Consiglio.
 
Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1979.
 
Per la Commissione
 
DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 
del 24 maggio 1979
 
relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea dei carbone e dell'acciaio
 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 
visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
 
visto il parere della Commissione,
 
considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di aderire alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
 
considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con la Repubblica ellenica,
 
DECIDE:
 
Articolo 1
 
1. La Repubblica ellenica può diventare membro della Comunità europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunità, quale è stato modificato e completato.
 
2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.
 
3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.
 
Articolo 2
 
Lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio sarà depositato presso il governo della Repubblica francese al 1° gennaio 1981.
 
L'adesione prende effetto il 1° gennaio 1981, a condizione che la Repubblica ellenica abbia depositato il suo strumento di adesione a tale data e che tutti gli Stati firmatari del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea ed -alla Comunità europea dell'energia atomica abbiano depositato i loro strumenti di ratifica prima di tale data.
 
Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione della Repubblica ellenica al governi degli Stati membri.
 
Articolo 3
 
La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, è comunicata agli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed alla Repubblica ellenica.
 
Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1979.
 
Per il Consiglio
Il Presidente
 
DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
del 24 maggio 1979
 
relativa all'ammissione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla
Comunità europea dell'energia atomica
 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 
visto l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 
considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di diventare membro della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, previo parere della Commissione,
 
DECIDE:
 
di accettare tale domanda di ammissione; le condizioni per l'ammissione, nonché gli adattamenti dei trattati da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e la Repubblica ellenica.
 
Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1979.
 
 
Per il Consiglio
Il Presidente
 
TRATTATO
 
 
relativo all'adesione della Repubblica ellenìca
alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica
 
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
 
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
 
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
 
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
 
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
 
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 
UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 
DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta già realizzate, un'unione sempre più stretta tra i popoli europei,
 
CONSIDERANDO che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica danno agli Stati europei la possibilità di diventare membri di tali Comunità;
 
CONSIDERANDO che la Repubblica ellenica ha chiesto di diventare membro di dette Comunità
 
CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunità europee, sentito il parere della Commissione, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detto Stato,
 
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari
 
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:
signor Wilfried MARTENS, primo ministro;
signor Henri SIMONET, ministro degli affari esteri
signor joseph VAN DER MEULEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee
 
SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA:
signor Niels Anker KOFOED, ministro dell'agricoltura;
signor Gunnar RIBERHOLDT, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
signor Hans-Dìetrich GENSCHER, ministro federale degli affari esteri
signor Helmut SIGRIST, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
signor Constantinos CARAMANLIS, primo ministro;
signor Georgios RALLIS, ministro degli affari esteri
signor Georgios CONTOGEORGIS, ministro senza portafoglio, incaricato delle relazioni con le Comunità europee
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
signor Jean FRANÇOIS-PONCET, ministro degli affari esteri;
signor Pierre BERNARD-REYMOND, sottosegretario di Stato presso il ministero degli affari esteri
signor Luc de la BARRE de NANTEUIL, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee
 
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:
signor John LYNCH, primo ministro;
signor Michael O'KENNEDY, ministro degli affari esteri
signor Brendan DILLON, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
signor Giulio ANDREOTTI, presidente dei Consiglio dei ministri
signor Adolfo BATTAGLIA, sottosegretario di Stato agli affari esteri
signor Eugenio PLAJA, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee
 
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
signor Gaston THORN, presidente del governo, ministro degli affari esteri
signor jean DONDELINGER, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee
 
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:
signor Ch. A. van der KLAAUW, ministro degli affari esteri
signor J. H.LUBBERS, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee
 
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
lord CARRINGTON, segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth
sir Donald MAITLAND, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee
 
I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
 
HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:
 
Articolo 1
 
l. La Repubblica ellenica diventa membro della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e parte ai trattati che istituiscono tali Comunità, quali sono stati modificati e completati.
 
2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.
 
3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.
 
Articolo 2
 
Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1980.
 
Il presente trattato entrerà in vigore il l' gennaio 1981, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea dei carbone e dell'accialo sia depositato a tale data.
 
Articolo 3
 
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
 
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.
 
Fatto ad Atene, addì ventotto maggio millenovecentosettantanove.
 
(Seguono le firme)