Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen - Trattato, Bruxelles, 18 maggio 1999: differenze tra le versioni

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>SPAZIO PER TABELLA>
 
==ALLEGATO B ==
;(Articolo 2, paragrafo 2)(1)
:Regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio, del 12 maggio 1999, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 2)(2);
:Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1) e decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, che stabilisce ulteriori specifiche tecniche per il modello uniforme per i visti (non pubblicata);
:Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51) e raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993, relativa alla carta europea d'arma da fuoco (GU L 93 del 17.4.1993, pag. 39), quale modificata con raccomandazione 96/129/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996 (GU L 30 del 8.2.1996, pag. 47).
 
''(1) Vedasi anche la dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 95/46/CE, adottata al momento della conclusione del presente accordo.''
(Articolo 2, paragrafo 2)(1)
 
Regolamento ''(CE2) n.Fatto 574/1999salvo delil Consiglio,rapporto delcon 12le maggiodisposizioni 1999,relative chealla determinadeterminazione quali siano idi paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto pero lche sono esentati da tale obbligo, adottate nell'attraversamentoambito delledella frontierecooperazione esterneSchengen, degliche Staticontinueranno membriad (GUapplicarsi Ldopo 72l'integrazione deldell'acquis 18.3.1999,di pag.Schengen 2)(2);nell'ambito dell'Unione europea e che rientrano nell'allegato A.''
 
Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1) e decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, che stabilisce ulteriori specifiche tecniche per il modello uniforme per i visti (non pubblicata);
 
Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51) e raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993, relativa alla carta europea d'arma da fuoco (GU L 93 del 17.4.1993, pag. 39), quale modificata con raccomandazione 96/129/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996 (GU L 30 del 8.2.1996, pag. 47).
 
(1) Vedasi anche la dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 95/46/CE, adottata al momento della conclusione del presente accordo.
 
(2) Fatto salvo il rapporto con le disposizioni relative alla determinazione di paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto o che sono esentati da tale obbligo, adottate nell'ambito della cooperazione Schengen, che continueranno ad applicarsi dopo l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e che rientrano nell'allegato A.
 
==ATTO FINALE ==