Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen - Trattato, Bruxelles, 18 maggio 1999: differenze tra le versioni

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==ATTO FINALE ==
 
Le parti contraenti hanno adottato il presente atto finale, contenente le dichiarazioni seguenti:
2;1. Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sull'articolo 84, paragrafo 42
:Relativamente alle riunioni del comitato misto a livello ministeriale, l'Islanda e la Norvegia reputano che spetti loro valutare se una data questione debba essere considerata un "problema" da essi riscontrato (primo trattino della disposizione) o "che le riguarda" (secondo trattino della disposizione) e sia di natura tale da richiedere discussioni a livello ministeriale. Nell'interesse comune delle parti, è previsto che tali problemi "riscontrati" o "che le riguardano" affiorino di regola nel quadro della consueta cooperazione secondo modalità che ne determinino l'iscrizione all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale. L'Islanda e la Norvegia sottolineano tuttavia il diritto dei membri del comitato misto di chiedere la convocazione di riunioni di detto comitato a tutti i livelli, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo.
 
1;2. Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sull'articolo 48, paragrafo 24
:Qualora si verifichi una delle situazioni prospettate all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), b), c) o d), l'Islanda o la Norvegia si varranno dell'oppportunità prevista all'articolo 3, paragrafo 3, di chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto a livello ministeriale per cercare modalità con cui continuare l'accordo.
 
Relativamente alle riunioni del comitato misto a livello ministeriale, l'Islanda e la Norvegia reputano che spetti loro valutare se una data questione debba essere considerata un "problema" da essi riscontrato (primo trattino della disposizione) o "che le riguarda" (secondo trattino della disposizione) e sia di natura tale da richiedere discussioni a livello ministeriale. Nell'interesse comune delle parti, è previsto che tali problemi "riscontrati" o "che le riguardano" affiorino di regola nel quadro della consueta cooperazione secondo modalità che ne determinino l'iscrizione all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale. L'Islanda e la Norvegia sottolineano tuttavia il diritto dei membri del comitato misto di chiedere la convocazione di riunioni di detto comitato a tutti i livelli, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo.
 
2. Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sull'articolo 8, paragrafo 4
 
Qualora si verifichi una delle situazioni prospettate all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), b), c) o d), l'Islanda o la Norvegia si varranno dell'oppportunità prevista all'articolo 3, paragrafo 3, di chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto a livello ministeriale per cercare modalità con cui continuare l'accordo.
 
3. Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sull'estradizione
 
1) Le riserve fatte a norma dell'articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, non si applicano alle procedure di estradizione nelle relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea che assicurano un trattamento equivalente.
 
2) Le dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957, non sono addotte come motivo per rifiutare l'estradizione di residenti di Stati non nordici verso gli Stati membri dell'Unione europea che assicurano un trattamento equivalente.
 
4. Dichiarazione congiunta sulla consultazione parlamentare
 
L'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia reputano opportuno che delle materie rientranti nel presente accordo si discuta nel quadro delle riunioni interparlamentari Parlamento europeo-Islanda e Parlamento europeo-Norvegia
 
;3. Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sull'estradizione
5. Dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea, adottata all'unanimità dei membri cui rimanda l'articolo 6, primo comma del protocollo Schengen, sulle decisioni da prendere in sede di comitato misto
:1) Le riserve fatte a norma dell'articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, non si applicano alle procedure di estradizione nelle relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea che assicurano un trattamento equivalente.
:2) Le dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957, non sono addotte come motivo per rifiutare l'estradizione di residenti di Stati non nordici verso gli Stati membri dell'Unione europea che assicurano un trattamento equivalente.
 
;4. Dichiarazione congiunta sulla consultazione parlamentare
Resta inteso per il Consiglio che le decisioni da prendere in sede di comitato misto in virtù del presente accordo sono prese all'unanimità dai rappresentanti dei membri del Consiglio cui rimanda l'articolo 6, primo comma, del protocollo Schengen e dai rappresentanti dei governi islandese e norvegese, salva disposizione contraria nel regolamento interno o nell'accordo concluso ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del protocollo Schengen.
:L'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia reputano opportuno che delle materie rientranti nel presente accordo si discuta nel quadro delle riunioni interparlamentari Parlamento europeo-Islanda e Parlamento europeo-Norvegia
 
;5. Dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea, adottata all'unanimità dei membri cui rimanda l'articolo 6, primo comma del protocollo Schengen, sulle decisioni da prendere in sede di comitato misto
6. Dichiarazione della Commissione europea sulla disponibilità delle proposte
:Resta inteso per il Consiglio che le decisioni da prendere in sede di comitato misto in virtù del presente accordo sono prese all'unanimità dai rappresentanti dei membri del Consiglio cui rimanda l'articolo 6, primo comma, del protocollo Schengen e dai rappresentanti dei governi islandese e norvegese, salva disposizione contraria nel regolamento interno o nell'accordo concluso ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del protocollo Schengen.
 
;6. Dichiarazione della Commissione europea sulla disponibilità delle proposte
:Contestualmente alla trasmissione al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo, la Commissione europea inoltra all'Islanda e alla Norvegia copia delle proposte pertinenti ai fini del presente accordo.
 
Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.
 
(Seguono le firme)
 
==ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE ==