Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen - Trattato, Bruxelles, 18 maggio 1999: differenze tra le versioni

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==TESTO DELL'ACCORDO ==
ACCORDO
 
concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
 
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HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
 
;Articolo 1
:La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia in seguito denominati rispettivamente "Islanda" e "Norvegia" sono associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e al loro ulteriore sviluppo.
:Il presente accordo instaura diritti e obblighi reciproci secondo le procedure in esso stabilite.
 
;Articolo 2
La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia in seguito denominati rispettivamente "Islanda" e "Norvegia" sono associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e al loro ulteriore sviluppo.
:1. L'Islanda e la Norvegia attuano e applicano le disposizioni dell'acquis di Schengen elencate nell'allegato A, quali esse si applicano agli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominati gli "Stati membri") che partecipano alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen.
:2. L'Islanda e la Norvegia attuano e applicano le disposizioni degli atti della Comunità europea elencati nell'allegato B, nella misura in cui essi hanno sostituito disposizioni corrispondenti della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni o disposizioni adottate in virtù di essa.
:3. Fatto salvo l'articolo 8, l'Islanda e la Norvegia accettano, attuano e applicano, inoltre, gli atti e i provvedimenti adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B per i quali sono state seguite le procedure previste dal presente accordo.
 
;Articolo 3
Il presente accordo instaura diritti e obblighi reciproci secondo le procedure in esso stabilite.
:1. È istituito un comitato congiunto, composto di rappresentanti dei Governi islandese e norvegese e di membri del Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato il "Consiglio") e della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominato la "Commissione").
:2. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno all'unanimità.
:3. Il comitato misto si ruinisce su iniziativa del presidente o dietro richiesta di uno qualsiasi dei membri.
:4. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, il comitato misto si ruinisce a livello di ministri, di alti funzionari o di esperti in funzione delle circostanze.
:5. La presidenza del comitato misto è esercitata:
::* a livello di esperti: dal rappresentante dell'Unione europea;
::* a livello di alti funzionari e di ministri: a rotazione semestrale dal rappresentante dell'Unione europea e dal rappresentante del Governo islandese o norvegese.
 
;Articolo 24
:1. Il comitato misto esamina, conformemente al presente accordo, tutte le tematiche contemplate dall'articolo 2 e si accerta che le eventuali preoccupazioni manifestate dall'Islanda e dalla Norvegia siano tenute nella debita considerazione.
:2. In sede di comitato misto a livello ministeriale i rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia hanno modo di:
::* illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento e dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni;
::* pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione.
:3. Le riunioni del comitato misto a livello ministeriale sono preparate dal comitato misto a livello di alti funzionari.
:4. I rappresentanti dei governi islandese e norvegese hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate all'articolo 1. Previa discussione al riguardo, la Commissione o un qualsiasi Stato membro può studiare il suggerimento nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un'iniziativa, conformemente alle regole dell'Unione europea, mirata all'adozione di un atto o provvedimento della Comunità europea o dell'Unione europea.
 
;Articolo 5
1. L'Islanda e la Norvegia attuano e applicano le disposizioni dell'acquis di Schengen elencate nell'allegato A, quali esse si applicano agli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominati gli "Stati membri") che partecipano alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen.
:Fatto salvo l'articolo 4, il comitato misto è informato quando, nell'ambito del Consiglio, è in preparazione un atto o un provvedimento che può rientrare nel presente accordo.
 
;Articolo 6
2. L'Islanda e la Norvegia attuano e applicano le disposizioni degli atti della Comunità europea elencati nell'allegato B, nella misura in cui essi hanno sostituito disposizioni corrispondenti della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni o disposizioni adottate in virtù di essa.
:La Commissione, quando elabora una nuova normativa in uno dei settori contemplati dal presente accordo, consulta in via informale gli esperti islandesi e norvegesi, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.
 
;Articolo 7
3. Fatto salvo l'articolo 8, l'Islanda e la Norvegia accettano, attuano e applicano, inoltre, gli atti e i provvedimenti adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B per i quali sono state seguite le procedure previste dal presente accordo.
:Le parti contraenti convengono che occorre pervenire a un'intesa adeguata sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia. Detta intesa dovrebbe essere definita anteriormente alla data alla quale le disposizioni cui rimandando gli allegati A e B e le disposizioni già adottate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, hanno effetto in Islanda e in Norvegia a norma dell'articolo 15, paragrafo 4.
 
;Articolo 38
:1. L'adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all'articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell'Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri interessati e per l'Islanda e la Norvegia, a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dall'Islanda e dalla Norvegia in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi ad esse necessari per soddisfare i rispettivi requisiti costituzionali.
:2.
::a) Il Consiglio comunica immediatamente all'Islanda e alla Norvegia l'avvenuta adozione degli atti o provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente accordo. L'Islanda e la Norvegia decidono autonomamente se accetarne il contenuto e dargli attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Le decisioni in tal senso sono comunicate al Consiglio e alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione dell'atto o provvedimento in questione.
::b) L'Islanda, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, informa in tal senso il Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. L'Islanda informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti e fornisce tale informazione almeno quattro settimane prima della data di entrata in vigore prevista per l'Islanda dell'atto o provvedimento come stabilito a norma del paragrafo 1.
::c) La Norvegia, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, informa in tal senso il Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. La Norvegia informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti, al più tardi entro sei mesi dalla comunicazione del Consiglio. Se possibile la Norvegia applica in via provvisoria il contenuto dell'atto o provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore per la Norvegia e fino al momento in cui fornisce l'informazione che i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.
:3. Il fatto che l'Islanda e la Norvegia accettino il contenuto degli atti e provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri vincolati da detti atti o provvedimenti, dall'altro.
:4. Qualora:
::a) l'Islanda o la Norvegia comunichino la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo, oppure
::b) l'Islanda o la Norvegia non effettuino la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), oppure
::c) l'Islanda non effettui la notifica entro il termine di quattro settimane prima della data prevista per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento nei suoi confronti, di cui al paragrafo 2, lettera b), oppure
::d) la Norvegia non effettui la notifica entro il termine di sei mesi, previsto al paragrafo 2, lettera c), o non provveda all'applicazione transitoria contemplata nel medesimo paragrafo a partire dalla data di entrata in vigore prevista per questo paese dell'atto o del provvedimento,
:il presente accordo è considerato estinto nei confronti dell'Islanda o della Norvegia, secondo il caso, a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare l'accordo, non decida altrimenti entro novanta giorni. L'estinzione dell'accordo ha effetto tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.
 
;Articolo 9
1. È istituito un comitato congiunto, composto di rappresentanti dei Governi islandese e norvegese e di membri del Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato il "Consiglio") e della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominato la "Commissione").
:1. Il comitato misto, in considerazione dell'obiettivo delle parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 2, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in seguito denominata la "Corte di giustizia"), e di quella dei competenti tribunali islandesi e norvegesi, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.
:2. Fatta salva l'adozione delle necessarie modifiche dello statuto della Corte di giustizia, l'Islanda e la Norvegia hanno diritto di presentare a detta Corte memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sul'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 2.
 
;Articolo 10
2. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno all'unanimità.
:1. L'Islanda e la Norvegia presentano annualmente al comitato misto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giurisdizionali hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 2, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.
:2. La procedura di cui all'articolo 11 si applica nei casi in cui il comitato misto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella dei tribunali islandesi o norvegesi oppure una sostanziale divergenza d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle islandesi o norvegesi per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 2.
 
;Articolo 11
3. Il comitato misto si ruinisce su iniziativa del presidente o dietro richiesta di uno qualsiasi dei membri.
:1. In caso di controversia circa l'applicazione del presente accordo o qualora si verfichi la situazione prospettata nell'articolo 10, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.
:2. Il comitato misto ha un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata registrata.
:3. Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di trenta giorni per la ricerca di una composizione definitiva.
:Se una composizione definitiva non è possibile, il presente accordo è considerato estinto nei confronti dell'Islanda o della Norvegia, a seconda dello Stato coinvolto nella controversia. Detta estinzione ha effetto sei mesi dopo la scadenza del termine di trenta giorni.
 
;Articolo 12
4. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, il comitato misto si ruinisce a livello di ministri, di alti funzionari o di esperti in funzione delle circostanze.
:1. Per quanto riguarda i costi amministrativi derivanti dall'applicazione del presente accordo, l'Islanda e la Norvegia versano al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari:
::* per l'Islanda: allo 0,1 %
::* per la Norvegia: al 4,995 %
:di un importo di 300000000 di BEF (o importo equivalente in euro) ritoccato su base annua in funzione del tasso di inflazione all'interno dell'Unione europea.
:L'Islanda e la Norvegia, qualora i costi operativi derivanti dall'applicazione del presente accordo non siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee bensì posti direttamente a carico degli Stati membri partecipanti, contribuiscono in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.
:L'Islanda e la Norvegia, qualora i costi operativi siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, contribuiscono versando al predetto bilancio un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.
:2. L'Islanda e la Norvegia hanno diritto a ricevere i documenti inerenti al presente accordo redatti dalla Commissione o nell'ambito del Consiglio e a chiedere, nelle riunioni del comitato misto, l'interpretazione verso la lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di loro scelta. Tuttavia, le eventuali spese per la traduzione l'interpretazione da e verso l'islandese o il norvegese sono sostenute, secondo il caso, dall'Islanda o dalla Norvegia.
 
;Articolo 13
5. La presidenza del comitato misto è esercitata:
:1. Il presente accordo lascia impregiudicato l'accordo sullo Spazio economico europeo o qualsiasi altro accordo concluso fra la Comunità europea e l'Islanda e/o la Norvegia.
:2. Il presente accordo lascia impregiudicati gli eventuali accordi futuri conclusi con l'Islanda e/o la Norvegia dalla Comunità europea o in base agli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea.
:3. Il presente accordo lascia impregiudicata la cooperazione nell'ambito dell'Unione nordica dei passaporti nella misura in cui essa non è contraria e non osta al presente accordo e agli atti e provvedimenti basati su di esso.
 
;Articolo 14
- a livello di esperti: dal rappresentante dell'Unione europea;
:Il presente accordo non si applica allo Svalbard.
 
;Articolo 15
- a livello di alti funzionari e di ministri: a rotazione semestrale dal rappresentante dell'Unione europea e dal rappresentante del Governo islandese o norvegese.
:1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso delle parti dell'accordo ad essere vincolate da esso, ovvero l'adempimento in loro nome di tali formalità.
:2. Gli articoli 1, 3, 4 e 5 e l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), prima frase si applicano in via provvisoria a decorrere dal momento della firma del presente accordo.
:3. Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ultima frase decorre dalla data d'entrata in vigore del presente accordo.
:4. Le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e quelle già adottate in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 hanno effetto nei confronti dell'Islanda e della Norvegia alla data che il Consiglio fissa con voto unanime dei suoi membri che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen, previe consultazioni in sede di comitato misto conformi all'articolo 4 e una volta accertato che l'Islanda e la Norvegia riuniscono i presupposti per l'attuazione delle disposizioni pertinenti e che i controlli alle loro frontiere sono efficaci.
:5. L'effetto delle disposizioni di cui al paragrafo 4 instaura diritti e obblighi fra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri nei cui confronti dette disposizioni hanno parimenti effetto, dall'altro.
 
;Articolo 416
:Il presente accordo può essere denunciato dall'Islanda o dalla Norvegia oppure mediante decisione del Consiglio con voto unanime dei sui membri che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen. La denuncia è notificata al depositario. Essa ha effetto sei mesi dopo la notifica.
 
;Articolo 17
1. Il comitato misto esamina, conformemente al presente accordo, tutte le tematiche contemplate dall'articolo 2 e si accerta che le eventuali preoccupazioni manifestate dall'Islanda e dalla Norvegia siano tenute nella debita considerazione.
:Le conseguenze della denuncia del presente accordo da parte dell'Islanda o della Norvegia o della sua estinzione nei loro confronti sono oggetto di un accordo fra la parte che ha denunciato l'accordo, o nei cui confronti l'estinzione è destinata ad avere effetto, e le altre parti. Se non è possibile giungere a un accordo, il Consiglio decide le misure necessarie previa consultazione dell'altra parte contraente associata. Tuttavia, dette misure vincolano tale parte soltanto se essa le accetta.
 
;Articolo 18
2. In sede di comitato misto a livello ministeriale i rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia hanno modo di:
:Il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Rebupplica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.
 
- illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento e dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni;
 
- pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione.
 
3. Le riunioni del comitato misto a livello ministeriale sono preparate dal comitato misto a livello di alti funzionari.
 
4. I rappresentanti dei governi islandese e norvegese hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate all'articolo 1. Previa discussione al riguardo, la Commissione o un qualsiasi Stato membro può studiare il suggerimento nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un'iniziativa, conformemente alle regole dell'Unione europea, mirata all'adozione di un atto o provvedimento della Comunità europea o dell'Unione europea.
 
Articolo 5
 
Fatto salvo l'articolo 4, il comitato misto è informato quando, nell'ambito del Consiglio, è in preparazione un atto o un provvedimento che può rientrare nel presente accordo.
 
Articolo 6
 
La Commissione, quando elabora una nuova normativa in uno dei settori contemplati dal presente accordo, consulta in via informale gli esperti islandesi e norvegesi, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.
 
Articolo 7
 
Le parti contraenti convengono che occorre pervenire a un'intesa adeguata sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia. Detta intesa dovrebbe essere definita anteriormente alla data alla quale le disposizioni cui rimandando gli allegati A e B e le disposizioni già adottate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, hanno effetto in Islanda e in Norvegia a norma dell'articolo 15, paragrafo 4.
 
Articolo 8
 
1. L'adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all'articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell'Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri interessati e per l'Islanda e la Norvegia, a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dall'Islanda e dalla Norvegia in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi ad esse necessari per soddisfare i rispettivi requisiti costituzionali.
 
2. a) Il Consiglio comunica immediatamente all'Islanda e alla Norvegia l'avvenuta adozione degli atti o provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente accordo. L'Islanda e la Norvegia decidono autonomamente se accetarne il contenuto e dargli attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Le decisioni in tal senso sono comunicate al Consiglio e alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione dell'atto o provvedimento in questione.
 
b) L'Islanda, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, informa in tal senso il Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. L'Islanda informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti e fornisce tale informazione almeno quattro settimane prima della data di entrata in vigore prevista per l'Islanda dell'atto o provvedimento come stabilito a norma del paragrafo 1.
 
c) La Norvegia, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, informa in tal senso il Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. La Norvegia informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti, al più tardi entro sei mesi dalla comunicazione del Consiglio. Se possibile la Norvegia applica in via provvisoria il contenuto dell'atto o provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore per la Norvegia e fino al momento in cui fornisce l'informazione che i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.
 
3. Il fatto che l'Islanda e la Norvegia accettino il contenuto degli atti e provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri vincolati da detti atti o provvedimenti, dall'altro.
 
4. Qualora:
 
a) l'Islanda o la Norvegia comunichino la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo, oppure
 
b) l'Islanda o la Norvegia non effettuino la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), oppure
 
c) l'Islanda non effettui la notifica entro il termine di quattro settimane prima della data prevista per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento nei suoi confronti, di cui al paragrafo 2, lettera b), oppure
 
d) la Norvegia non effettui la notifica entro il termine di sei mesi, previsto al paragrafo 2, lettera c), o non provveda all'applicazione transitoria contemplata nel medesimo paragrafo a partire dalla data di entrata in vigore prevista per questo paese dell'atto o del provvedimento,
 
il presente accordo è considerato estinto nei confronti dell'Islanda o della Norvegia, secondo il caso, a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare l'accordo, non decida altrimenti entro novanta giorni. L'estinzione dell'accordo ha effetto tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.
 
Articolo 9
 
1. Il comitato misto, in considerazione dell'obiettivo delle parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 2, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in seguito denominata la "Corte di giustizia"), e di quella dei competenti tribunali islandesi e norvegesi, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.
 
2. Fatta salva l'adozione delle necessarie modifiche dello statuto della Corte di giustizia, l'Islanda e la Norvegia hanno diritto di presentare a detta Corte memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sul'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 2.
 
Articolo 10
 
1. L'Islanda e la Norvegia presentano annualmente al comitato misto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giurisdizionali hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 2, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.
 
2. La procedura di cui all'articolo 11 si applica nei casi in cui il comitato misto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella dei tribunali islandesi o norvegesi oppure una sostanziale divergenza d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle islandesi o norvegesi per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 2.
 
Articolo 11
 
1. In caso di controversia circa l'applicazione del presente accordo o qualora si verfichi la situazione prospettata nell'articolo 10, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.
 
2. Il comitato misto ha un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata registrata.
 
3. Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di trenta giorni per la ricerca di una composizione definitiva.
 
Se una composizione definitiva non è possibile, il presente accordo è considerato estinto nei confronti dell'Islanda o della Norvegia, a seconda dello Stato coinvolto nella controversia. Detta estinzione ha effetto sei mesi dopo la scadenza del termine di trenta giorni.
 
Articolo 12
 
1. Per quanto riguarda i costi amministrativi derivanti dall'applicazione del presente accordo, l'Islanda e la Norvegia versano al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari:
 
- per l'Islanda: allo 0,1 %
 
- per la Norvegia: al 4,995 %
 
di un importo di 300000000 di BEF (o importo equivalente in euro) ritoccato su base annua in funzione del tasso di inflazione all'interno dell'Unione europea.
 
L'Islanda e la Norvegia, qualora i costi operativi derivanti dall'applicazione del presente accordo non siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee bensì posti direttamente a carico degli Stati membri partecipanti, contribuiscono in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.
 
L'Islanda e la Norvegia, qualora i costi operativi siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, contribuiscono versando al predetto bilancio un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.
 
2. L'Islanda e la Norvegia hanno diritto a ricevere i documenti inerenti al presente accordo redatti dalla Commissione o nell'ambito del Consiglio e a chiedere, nelle riunioni del comitato misto, l'interpretazione verso la lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di loro scelta. Tuttavia, le eventuali spese per la traduzione l'interpretazione da e verso l'islandese o il norvegese sono sostenute, secondo il caso, dall'Islanda o dalla Norvegia.
 
Articolo 13
 
1. Il presente accordo lascia impregiudicato l'accordo sullo Spazio economico europeo o qualsiasi altro accordo concluso fra la Comunità europea e l'Islanda e/o la Norvegia.
 
2. Il presente accordo lascia impregiudicati gli eventuali accordi futuri conclusi con l'Islanda e/o la Norvegia dalla Comunità europea o in base agli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea.
 
3. Il presente accordo lascia impregiudicata la cooperazione nell'ambito dell'Unione nordica dei passaporti nella misura in cui essa non è contraria e non osta al presente accordo e agli atti e provvedimenti basati su di esso.
 
Articolo 14
 
Il presente accordo non si applica allo Svalbard.
 
Articolo 15
 
1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso delle parti dell'accordo ad essere vincolate da esso, ovvero l'adempimento in loro nome di tali formalità.
 
2. Gli articoli 1, 3, 4 e 5 e l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), prima frase si applicano in via provvisoria a decorrere dal momento della firma del presente accordo.
 
3. Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ultima frase decorre dalla data d'entrata in vigore del presente accordo.
 
4. Le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e quelle già adottate in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 hanno effetto nei confronti dell'Islanda e della Norvegia alla data che il Consiglio fissa con voto unanime dei suoi membri che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen, previe consultazioni in sede di comitato misto conformi all'articolo 4 e una volta accertato che l'Islanda e la Norvegia riuniscono i presupposti per l'attuazione delle disposizioni pertinenti e che i controlli alle loro frontiere sono efficaci.
 
5. L'effetto delle disposizioni di cui al paragrafo 4 instaura diritti e obblighi fra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri nei cui confronti dette disposizioni hanno parimenti effetto, dall'altro.
 
Articolo 16
 
Il presente accordo può essere denunciato dall'Islanda o dalla Norvegia oppure mediante decisione del Consiglio con voto unanime dei sui membri che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen. La denuncia è notificata al depositario. Essa ha effetto sei mesi dopo la notifica.
 
Articolo 17
 
Le conseguenze della denuncia del presente accordo da parte dell'Islanda o della Norvegia o della sua estinzione nei loro confronti sono oggetto di un accordo fra la parte che ha denunciato l'accordo, o nei cui confronti l'estinzione è destinata ad avere effetto, e le altre parti. Se non è possibile giungere a un accordo, il Consiglio decide le misure necessarie previa consultazione dell'altra parte contraente associata. Tuttavia, dette misure vincolano tale parte soltanto se essa le accetta.
 
Articolo 18
 
Il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Rebupplica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.
 
Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, islandese e norvegese i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.
 
(Seguono le firme)
Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union
 
==ALLEGATO A ==
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;(Articolo 2, paragrafo 1)
 
Por la República de Islandia/For Republikken Island/Für die Republik Island/Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας/For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island
 
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Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/Για το Βασίλειο της Νορβηγίας/For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge
 
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ALLEGATO A
 
(Articolo 2, paragrafo 1)
 
La parte 1 del presente allegato rinvia all'accordo di Schengen del 1985 e alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985, firmata nel 1990. La parte 2 fa riferimento agli strumenti di adesione a la parte 3 ai pertinenti atti derivati Schengen.
 
===PARTE 1 ===
 
Le disposizioni dell'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
 
Line 273 ⟶ 199:
Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato
 
===PARTE 2 ===
 
Le disposizioni degli accordi e protocolli di adesione all'accordo di Schengen e alla convenzione di Schengen con la Repubblica italiana (firmato a Parigi il 27 novembre 1990), il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati a Bonn il 25 giungo 1991), la Repubblica ellenica (firmato a Madrid il 6 novembre 1992), la Repubblica austriaca (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995), nonché il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), tranne:
 
Line 401 ⟶ 326:
Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato
 
===PARTE 3 ===
 
A. Le seguenti decisioni del Comitato esecutivo:
 
Line 429 ⟶ 353:
(2) Fatto salvo il rapporto con le disposizioni relative alla determinazione di paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto o che sono esentati da tale obbligo, adottate nell'ambito della cooperazione Schengen, che continueranno ad applicarsi dopo l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e che rientrano nell'allegato A.
 
==ATTO FINALE ==
 
Le parti contraenti hanno adottato il presente atto finale, contenente le dichiarazioni seguenti:
Line 458 ⟶ 382:
 
Contestualmente alla trasmissione al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo, la Commissione europea inoltra all'Islanda e alla Norvegia copia delle proposte pertinenti ai fini del presente accordo.
 
Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
 
Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.
 
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.
 
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.
 
Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
 
Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
 
Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.
 
(Seguono le firme
Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.
 
Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.
 
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
 
Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.
 
Gjört í Brussel 18. maí 1999.
 
Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.
 
Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union
 
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Por la República de Islandia/For Republikken Island/Für die Republik Island/Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας/For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island
 
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Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/Για το Βασίλειο της Νορβηγίας/For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge
 
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ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
 
==ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE ==
fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi
;fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi
 
A. Lettera della Comunità