Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni - Trattato, Schengen, 19 giugno 1990: differenze tra le versioni
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====CAPITOLO SESTO - Stupefacenti ====
;Articolo 70
:1. Le Parti contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione tra le Parti contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le sue proposte al Comitato esecutivo.
:2. Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, i cui membri sono designati dai competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti dei competenti servizi del settore doganale e di polizia.
;Articolo 71
:1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonchè alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite (*) tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.
:''(*)Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal Protocollo del 1972 recante Emendamento della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle Sostanze psicotrope;''
:''Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al Traffico illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze psicotrope.''
:2. Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, l' esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonchè la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte salve le disposizioni pertinenti degli articoli 74, 75 e 76.
:3. Allo scopo di lottare contro l`importazione illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la Cannabis, le Parti contraenti potenziano i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonchè dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne. Tali misure saranno specificate dal gruppo di lavoro previsto all' articolo 70. Questo gruppo prenderà in considerazione, in modo particolare, il trasferimento di parte del personale di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere interne nonchè il ricorso a moderni metodi di ricerca della droga ed a cani addestrati a scoprire la droga.
:4. Al fine di assicurare l`osservanza delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti opereranno una sorveglianza specifica dei luoghi notoriamente usati per il traffico di droga.
:5. Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente è responsabile delle misure adottate a tal fine.
;Articolo 72
:1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti garantiscono che saranno adottate norme giuridiche per permettere il sequestro e la confisca dei prodotti del traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.
;Articolo 73
:1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure per permettere le forniture sorvegliate, nell'ambito del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
:2. La decisione di far ricorso a forniture sorvegliate sarà presa in ciascun caso specifico sulla base di un' autorizzazione preventiva di ciascuna Parte contraente interessata.
:3. Ciascuna Parte contraente mantiene la direzione ed il controllo dell'operazione nel suo territorio ed è legittimata ad intervenire.
;Articolo 74
:Per quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, le Parti contraenti convengono che i controlli derivanti dalle Convenzioni delle Nazioni Unite enunciati all' articolo 71 ed effettuati alle frontiere interne sono trasferiti, per quanto possibile, all'interno del paese.
;Articolo 75
:1. Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione dei territori delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone possono trasportare stupefacenti e sostanze psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica, semprechè esibiscano, ad ogni controllo, un certificato rilasciato o autenticato da un`autorità competente dello Stato di residenza.
:2. Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in particolare, gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.
:3. Le Parti contraenti si scambiano informazioni in merito alle autorità competenti per il rilascio o l'autentica del certificato di cui al paragrafo 2.
;Articolo 76
:1. Le Parti contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri usi medici, norme d`etica ed alle prassi, le misure appropriate per il controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel territorio di una o più Parti contraenti, a controlli piu` severi di quelli effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere l'efficacia di tali controlli.
:2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
:3 Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente delle misure adottate ai fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2.
:4. I problemi riscontrati a tal riguardo saranno regolarmente evocati in seno al Comitato esecutivo.
====CAPITOLO SETTIMO - Armi da fuoco e munizioni ====
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