Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni - Trattato, Schengen, 19 giugno 1990: differenze tra le versioni

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====CAPITOLO SECONDO - Assistenza giudiziaria in materia penale ====
;Articolo 48
:1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux, il capitolo Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell` 11 maggio 1 974 e a facilitare l`applicazione di detti accordi.
1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione
:2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.
europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e,
;Articolo 49
nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux, il capitolo
Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua :L'assistenza giudiziaria inè accordata materiaanche:
::a. in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;
penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell` 11 maggio 1
::b. in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;
974 e a facilitare l`applicazione di detti accordi.
::c. nelle procedure di grazia;
2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni
::d. nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione penale.
piu` favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.
::e. per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un'ammenda o del pagamento delle spese del procedimento;
Articolo 49
::f. per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza.
L'assistenza giudiziaria è accordata anche:
;Articolo 50
a. in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe
:1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al Trattato di cui all'articolo 48, l'assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l' Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonchè quelle di cui all'articolo 2 del regolamento del Consiglio 1468/81/CEE del 19 maggio 1981.
le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite
:2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.
da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una
:3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere nè utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.
giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;
:4. L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o, se il, valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100.000 ECU, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente richiedente.
b. in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti
:5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.
presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;
;Articolo 51
c. nelle procedure di grazia;
:Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
d. nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della
::a. il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due Parti contraente con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.
giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione
:1. L'esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente richiesta.
penale.
;Articolo 52
e. per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di una
:1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.
pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un'ammenda o del
:2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest`altra lingua.
pagamento delle spese del procedimento;
:3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non può, quand'anche la citazione contenesse ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L'autorità che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell' 11 maggio 1974.
f. per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione
:4. Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria è punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione a regolamenti perseguiti da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia penale, l'invio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione
:5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti attenti alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona.
condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle
;Articolo 53
misure di sicurezza.
:1. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.
Articolo 50
:2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia all`altro o per il tramite degli uffici centrali nazionali dell`Organizzazione internazionale di polizia criminale.
1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla
:3. Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi al casellario giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri della giustizia.
Convenzione ed al Trattato di cui all'articolo 48, l`assistenza giudiziaria per le
:4. Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della giustizia s'intende, per la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati.
infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise,
:5. Le denuncie ai fini dell` instaurazione di procedimenti per infrazioni alla legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente all'articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o all'articolo 42 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974 possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente alle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta.
d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale
si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre
1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l' Italia, il
Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni
doganali, nonchè quelle di cui all'articolo 2 del regolamento del Consiglio
1468/81/CEE del 19 maggio 1981.
2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere
respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle
merci oggetto della domanda.
3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere nè utilizzare le
informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per
indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati
nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.
4. L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se
l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente
rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o, se il, valore presunto delle
merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non
superiore a 100.000 ECU, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o
inerenti alla persona dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla
Parte contraente richiedente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l'assistenza
giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per
infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la
richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.
Articolo 51
Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di
perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a. il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto
delle due Parti contraente con pena privativa della libertà o misura di sicurezza
restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero
punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione
equivalente e in base al diritto dell'altra Parte contraente a titolo di infrazione a
regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo
a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia
penale.
1. L`esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente
richiesta.
Articolo 52
1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a
mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte
contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo un elenco dei
documenti che possono essere trasmessi in tal modo.
2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella
quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo -
deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio
si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce
soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve
essere tradotto in quest`altra lingua.
3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per
posta, non può, quand'anche la citazione contenesse ingiunzioni, essere
sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si
rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui regolarmente
citato di nuovo. L'autorità che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non
contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del
Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale
del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell' 11 maggio 1974.
4. Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria è punibile
conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione a
regolamenti perseguiti da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo
a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia
penale, l'invio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di massima,
conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti attenti alla
procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della
Parte contraente richiesta, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o se la
Parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona.
Articolo 53
1. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le
autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e
rinviare domande da un Ministero della giustizia all`altro o per il tramite degli
uffici centrali nazionali dell`Organizzazione internazionale di polizia criminale.
3. Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di
arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative
della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi al casellario
giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri della giustizia.
4. Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959, per Ministero della giustizia s'intende, per la
Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della giustizia ed i
Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati.
5. Le denuncie ai fini dell` instaurazione di procedimenti per infrazioni alla
legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente
all'articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959 o all'articolo 42 del Trattato Benelux di
estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno
1962, quale modificato dal Protocollo dell`11 maggio 1974 possono essere
inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente
alle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta.
 
====CAPITOLO TERZO - Applicazione del principio Ne bis in idem ====