D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - Orario di lavoro (testo originario): differenze tra le versioni
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{{Qualità|avz=25%|data=23 giugno 2010|arg=Da definire}}Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
E m a n a
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Art. 1
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra
c) "lavoro straordinario":
d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) "lavoro offshore":
l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata
m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuota di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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CAPO II
Principi in materia di organizzazione
Art. 3
Orario normale di lavoro
1.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire
Art. 4
Durata massima
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale
2. La durata media
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le
Art. 5
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1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
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Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media di cui
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore
CAPO III
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Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale
Art. 8
Pause
1. Qualora
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai
Art. 9
Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le
b) le
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive
a) operazioni industriali per le quali si abbia
b)
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non
d) i servizi ed
e)
f)
g)
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica,
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente
Art. 10
Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi
CAPO IV
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Limitazioni al lavoro notturno
1.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi
a) la lavoratrice madre di un figlio di
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 12
1.
2. Il datore di lavoro, anche per il tramite
Art. 13
Durata del lavoro notturno
1.
2.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
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Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere
Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
2. La contrattazione collettiva definisce le
CAPO V
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Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse
a) le fattispecie previste
b) le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;
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f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa,
i) il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle
l) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
m) i lavori di cui
n) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la
1 personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali,
2 personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;
3 personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
4 personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto
o) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
p) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
2. Le
Art. 17
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lavoro notturno, durata massima settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente
a) alle
b) alle
c) alle
1) di servizi relativi
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas,
5) di industrie in cui il lavoro non
6) di
7) dell’agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi
d) in caso di sovraccarico prevedibile di
1) nell’agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si
a) per
b) per le
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle
d) di prestazioni rese
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
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1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata
a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
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2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in
Art. 19
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al Ministro per la funzione pubblica, per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad
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