Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio Unico ed una Commissione Unica delle Comunità Europee - Trattato, Bruxelles, 22 luglio 1975: differenze tra le versioni
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===CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI ===
:2.
;Articolo
:Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.▼
;Articolo 30▼
▲1. I membri della Corte dei conti sono nominati non appena il presente trattato entra in vigore.
:Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.▼
:Se il presente trattato entra in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea e della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l’applicazione del presente trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.▼
;Articolo 31▼
▲2. 1 mandati dei membri della commissione di controllo e quello del revisore dei conti scadono il giorno del deposito, da parte di questi ultimi, della relazione sull'esercizio che precede quello nel corso del quale sono nominati i membri della Corte dei conti; i loro poteri di verifica sono limitati al controllo delle operazioni relative all'esercizio in questione.
:Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.▼
▲Articolo 29
▲Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
▲Articolo 30
▲Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
▲Se il presente trattato entra in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea e della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l’applicazione del presente trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.
▲Articolo 31
▲Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.
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