Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio Unico ed una Commissione Unica delle Comunità Europee - Trattato, Bruxelles, 22 luglio 1975: differenze tra le versioni

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===CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI ===
;Articolo 2928
:1. I membri della Corte dei conti sono nominati non appena il presente trattato entra in vigore.
:2. 1I mandati dei membri della commissione di controllo e quello del revisore dei conti scadono il giorno del deposito, da parte di questi ultimi, della relazione sull'esercizio che precede quello nel corso del quale sono nominati i membri della Corte dei conti; i loro poteri di verifica sono limitati al controllo delle operazioni relative all'esercizio in questione.
 
;Articolo 2829
:Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
 
;Articolo 30
1. I membri della Corte dei conti sono nominati non appena il presente trattato entra in vigore.
:Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
:Se il presente trattato entra in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea e della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l’applicazione del presente trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.
 
;Articolo 31
2. 1 mandati dei membri della commissione di controllo e quello del revisore dei conti scadono il giorno del deposito, da parte di questi ultimi, della relazione sull'esercizio che precede quello nel corso del quale sono nominati i membri della Corte dei conti; i loro poteri di verifica sono limitati al controllo delle operazioni relative all'esercizio in questione.
:Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
 
Articolo 29
 
Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
 
 
Articolo 30
 
Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
 
Se il presente trattato entra in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea e della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l’applicazione del presente trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.
 
Articolo 31
 
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
 
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.