Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio Unico ed una Commissione Unica delle Comunità Europee - Trattato, Lussemburgo, 22 aprile 1970: differenze tra le versioni

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===CAPO I - Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ===
;Articolo 1
:L'articolo 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
::« Articolo 78
::1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
::Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l’attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.
::2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 10 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
::Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
::3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 10 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
::Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
::Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.
::4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
::L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta del suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
::Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
::Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
::5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, pub, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. il progetto di bilancio amministrativo è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.
::Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.
::Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio amministrativo è trasmesso nuovamente all'Assemblea. il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
::6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
::7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.
::8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
::L'Alta Autorità, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta:
::* dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
::* dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e
::* dall'evoluzione del costo della vita durante l’ultimo esercizio.
::Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 10 maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
::Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
::Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorità ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti del suffragi espressi.
::9. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
::10. L’adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49. »
 
;Articolo 12
:Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:
::« Articolo 78 A
::Per i bilanci amministrativi degli esercizi anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 78:
::1. L'esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e si chiude al 31 dicembre.
::Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l’attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.
::2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 10 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
::Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
::3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
::Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
::Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.
::4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
::L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio amministrativo.
::Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
::Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
::5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, adotta il bilancio amministrativo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.
::Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.
::Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.
::Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo.
::6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.
::7. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
::8. L’adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49. »
 
:Articolo 3
L'articolo 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
:L'ultimo comma dell'articolo 78 quinto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
 
::« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto all'Alta Autorità dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo, la relazione della commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. E’ dato atto all'Alta Autorità solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato. »
« Articolo 78
 
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
 
Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l’attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.
 
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 10 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
 
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
 
3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 10 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
 
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
 
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.
 
4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
 
L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta del suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
 
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
 
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi emendato o corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
 
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, pub, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea e delibera alla stessa maggioranza sulle proposte di modificazione da essa presentate. il progetto di bilancio amministrativo è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.
 
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea ed abbia accettato le proposte di modificazione da essa presentate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che ha accettato le proposte di modificazione.
 
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o non abbia accettato proposte di modificazione da essa presentate, il progetto di bilancio amministrativo è trasmesso nuovamente all'Assemblea. il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
 
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione di tale progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, delibera, a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, sulle modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
 
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.
 
8. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
 
L'Alta Autorità, dopo aver consultato il Comitato di politica congiunturale e il Comitato di politica di bilancio, costata tale tasso massimo che risulta:
 
- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
 
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e
 
- dall'evoluzione del costo della vita durante l’ultimo esercizio.
 
il tasso massimo è comunicato anteriormente al 10 maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
 
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
 
Quando, in casi eccezionali, l'Assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorità ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti del suffragi espressi.
 
9. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
 
10. L’adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49. »
 
Arttcolo 2
 
Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:
 
« Articolo 78 A
 
Per i bilanci amministrativi degli esercizi anteriori all'esercizio 1975, si applicano le disposizioni seguenti in deroga a quelle dell'articolo 78:
 
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e si chiude al 31 dicembre.
 
Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l’attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.
 
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 10 luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
 
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
 
3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 10 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
 
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
 
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.
 
4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
 
L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio amministrativo.
 
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia proposto modificazioni al progetto, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
 
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi corredato da proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
 
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito a tale progetto di bilancio amministrativo, adotta il bilancio amministrativo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di tale progetto, alle condizioni che seguono.
 
Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata.
 
Qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata per accettare tale proposta di modificazione.
 
Qualora, in applicazione del secondo o del terzo comma del presente paragrafo, il Consiglio abbia rigettato o non abbia accettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo.
 
6. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il Presidente del Consiglio costata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.
 
7. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
 
8. L’adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49. »
 
Articolo 3
 
L'ultimo comma dell'articolo 78 quinto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
 
« Il Consiglio e l'Assemblea danno atto all'Alta Autorità dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo, la relazione della commissione di controllo è esaminata, successivamente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e dall'Assemblea. E’ dato atto all'Alta Autorità solo dopo che il Consiglio e l'Assemblea hanno deliberato. »
 
===CAPO II - Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea ===