Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio Unico ed una Commissione Unica delle Comunità Europee - Trattato, Lussemburgo, 22 aprile 1970: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 363:
 
===CAPO V - Disposizioni finali ===
;Articolo 1211
il:Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
 
;Articolo 1112
il:Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
:Tuttavia, qualora la notifica prevista all'articolo 7 della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità non sia effettuata entro tale data da tutti gli Stati firmatari, il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica.
:Qualora il presente trattato entri in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l’applicazione del presente trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.
 
;Articolo 13
il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
:Il presente trattato, redatto in unico esemplare, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno del governi degli altri Stati firmatari.
 
Articolo 12
 
il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
 
Tuttavia, qualora la notifica prevista all'articolo 7 della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità non sia effettuata entro tale data da tutti gli Stati firmatari, il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica.
 
Qualora il presente trattato entri in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l’applicazione del presente trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.
 
Articolo 13
 
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno del governi degli altri Stati firmatari.
 
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.