Trattato sull'Unione Europea - Trattato, Maastricht, 7 febbraio 1992: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 92:
 
 
=DICHIARAZIONI=
==DICHIARAZIONE sulla protezione civile, l'energia e il turismo==
 
La Conferenza dichiara che la questione dell'inserimento nel trattato che istituisce la Comunità europea di Titoli relativi ai settori menzionati nell'articolo 3, lettera t) di detto trattato sarà esaminata, in conformità della procedura di cui all'articolo N, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, sulla base di una relazione che la Commissione presenterà al Consiglio al più tardi nel 1996.
 
 
La Commissione dichiara che l'azione della Comunità in questi settori sarà portata avanti sulla base delle disposizioni vigenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee.
 
==DICHIARAZIONE sulla cittadinanza di uno Stato membro==
 
La Conferenza dichiara che, ogniqualvolta nel trattato che istituisce la Comunità europea si fa riferimento a cittadini degli Stati membri, la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o quello Stato membro sarà definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono precisare, a titolo di informazione, quali sono le persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità mediante una dichiarazione presentata alla Presidenza; se necessario, essi possono modificare tale dichiarazione.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulla Parte terza, Titoli III e VI, del trattato che istituisce la Comunità europea==
 
La Conferenza afferma che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo 4, «Capitali e pagamenti», nonché al Titolo VI, «Politica economica e monetaria», del presente trattato, la prassi consueta che prevede la riunione del Consiglio nella sua composizione dei Ministri dell'Economia e delle Finanze continua, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 109 J, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 109 K, paragrafo 2.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulla Parte terza, Titolo VI, del trattato che istituisce la Comunità europea==
 
La Conferenza afferma che il Presidente del Consiglio europeo inviterà i Ministri dell'Economia e delle Finanze a partecipare alle sessioni del Consiglio europeo quando questo discute questioni relative all'Unione economica e monetaria.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulla cooperazione monetaria con i paesi terzi==
 
La Conferenza afferma che la Comunità si propone di contribuire alla stabilità delle relazioni monetarie internazionali. A tal fine, la Comunità è disposta a cooperare con altri paesi europei e con quei paesi non europei con i quali essa intrattiene stretti legami economici.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e il Principato di Monaco==
 
La Conferenza conviene che il trattato che istituisce la Comunità europea lascia impregiudicate le attuali relazioni monetarie tra Italia e Repubblica di San Marino, tra Italia e Stato della Città del Vaticano e tra Francia e Principato di Monaco fino all'introduzione dell'ECU come moneta unica della Comunità.
 
 
La Comunità si impegna a facilitare la rinegoziazione degli attuali accordi che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione dell'ECU come moneta unica.
 
 
==DICHIARAZIONE sull'articolo 73 D del trattato che istituisce la Comunità europea==
 
La Conferenza afferma che il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie di cui all'articolo 73 D, paragrafo 1, lettera a) del presente trattato si applica soltanto per quanto riguarda le pertinenti disposizioni vigenti alla fine del 1993. Tuttavia, la presente dichiarazione si applica soltanto ai movimenti di capitali ed ai pagamenti tra Stati membri.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sull'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea==
 
La Conferenza sottolinea che l'espressione «accordi formali» utilizzata nell'articolo 109, paragrafo 1 non è intesa a creare una nuova categoria di accordi internazionali ai sensi del diritto comunitario.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulla Parte terza, Titolo XVI, del trattato che istituisce la Comunità europea==
 
La Conferenza ritiene che, dato il crescente interesse che riveste la protezione della natura a livello nazionale, comunitario ed internazionale, la Comunità, nell'esercizio delle sue competenze in virtù delle disposizioni che figurano nella Parte III, Titolo XVI del presente trattato, debba tener conto delle esigenze specifiche del settore.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sugli articoli 109, 130 R e 130 Y del trattato che istituisce la Comunità europea==
 
La Conferenza ritiene che le disposizioni dell'articolo 109, paragrafo 5, dell'articolo 130 R paragrafo 4, secondo comma e dell'articolo 130 Y, non ledano i principi risultanti dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa AETS.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulla direttiva del 24 novembre 1988 (emissioni)==
 
La Conferenza dichiara che le modifiche della legislazione comunitaria lasciano impregiudicate le deroghe concesse alla Spagna e al Portogallo fino al 31 dicembre 1999 in forza della direttiva del Consiglio del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sul Fondo europeo di sviluppo==
 
La Conferenza conviene che il Fondo europeo di sviluppo continuerà ad essere finanziato attraverso contributi nazionali conformemente alle attuali disposizioni.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea==
 
La Conferenza ritiene importante incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea.
 
 
A tal fine occorre intensificare lo scambio di informazioni tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. In questo contesto i Governi degli Stati membri vigilano, tra l'altro, affinché i parlamenti nazionali possano disporre delle proposte legislative della Commissione in tempo utile per la loro informazione o per un eventuale esame.
 
La Conferenza reputa altresì importante che siano intensificati i contatti tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, in particolare mediante la concessione di appropriate agevolazioni reciproche ed incontri regolari tra parlamentari interessati agli stessi problemi.
 
 
==DICHIARAZIONE sulla Conferenza dei parlamenti==
 
La Conferenza invita il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali a riunirsi, se necessario, in formazione di Conferenza dei parlamenti (o Assise).
 
 
La Conferenza dei parlamenti è consultata sui grandi orientamenti dell'Unione europea, fatte salve le competenze del Parlamento europeo ed i diritti dei parlamenti nazionali. Il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione riferiscono ad ogni sessione della Conferenza dei parlamenti sullo stato dell'Unione.
 
 
==DICHIARAZIONE sul numero dei membri della Commissione e del Parlamento europeo==
 
La Conferenza conviene che gli Stati membri esaminino i problemi relativi al numero dei membri della Commissione e al numero dei membri del Parlamento europeo alla fine del 1992 al più tardi, allo scopo di pervenire ad un accordo che consenta di stabilire la base giuridica necessaria per la fissazione del numero dei membri del Parlamento europeo in tempo utile per le elezioni del 1994. Le decisioni saranno prese, tenendo conto, in particolare della necessità di fissare il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo in una Comunità allargata.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulla gerarchia degli atti comunitari==
 
La Conferenza conviene che la Conferenza intergovernativa che sarà convocata nel 1996 esaminerà in che misura sia possibile riconsiderare la classificazione degli atti comunitari per stabilire un'appropriata gerarchia tra le diverse categorie di norme.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sul diritto di accesso all'informazione==
 
La Conferenza ritiene che la trasparenza del processo decisionale rafforzi il carattere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell'amministrazione. La Conferenza raccomanda pertanto che la Commissione presenti al Consiglio, entro il 1993, una relazione su misure intese ad accrescere l'accesso del pubblico alle informazioni di cui dispongono le istituzioni.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulla stima dei costi risultanti dalle proposte della Commissione==
 
La Conferenza prende atto che la Commissione s'impegna, basandosi eventualmente sulle consultazioni che ritenga necessarie e rafforzando il suo sistema di valutazione della legislazione comunitaria, a tener conto, per quanto attiene alle sue proposte legislative, dei costi e dei benefici per le pubbliche autorità degli Stati membri e per l'insieme degli interessati.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sull'applicazione del diritto comunitario==
 
1. La Conferenza sottolinea che, per la coerenza e l'unità del processo di costruzione europea, è essenziale che ciascuno Stato membro recepisca integralmente e fedelmente nel proprio diritto nazionale le direttive comunitarie di cui è destinatario entro i termini prescritti dalle medesime.
 
 
Inoltre la Conferenza - pur riconoscendo che spetta a ciascuno Stato membro stabilire quale sia il modo migliore di applicare le disposizioni del diritto comunitario tenuto conto delle istituzioni, del sistema giuridico e delle altre condizioni che gli sono proprie, ma comunque nel rispetto dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea - reputa essenziale, per il buon funzionamento della Comunità, che le misure adottate nei vari Stati membri assicurino che il diritto comunitario sia in essi applicato con altrettanta efficacia e rigore del diritto nazionale.
 
2. La Conferenza invita la Commissione a vigilare, nell'esercizio delle competenze che le sono conferite dall'articolo 155 del trattato che istituisce la Comunità europea, affinché gli Stati membri rispettino i loro obblighi. Essa invita la Commissione a pubblicare periodicamente una relazione esauriente per gli Stati membri e per il Parlamento europeo.
 
 
==DICHIARAZIONE sulla valutazione dell'impatto ambientale delle misure comunitarie==
 
La Conferenza prende atto dell'impegno della Commissione nel formulare le sue proposte nonché di quello degli Stati membri nell'attuarle, di tenere pienamente conto degli effetti di tali proposte sull'ambiente nonché del principio della crescita sostenibile.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulla Corte dei conti==
 
La Conferenza sottolinea la particolare importanza che essa annette ai compiti che gli articoli 188 A, 188 B, 188 C e 206 del trattato che istituisce la Comunità europea conferiscono alla Corte dei conti.
 
 
Essa chiede alle altre istituzioni comunitarie di esaminare con la Corte dei conti tutti i mezzi atti ad aumentare l'efficacia del suo lavoro.
 
 
==DICHIARAZIONE sul Comitato economico e sociale==
 
La Conferenza conviene che il Comitato economico e sociale goda della stessa indipendenza di cui ha finora goduto la Corte dei conti per quanto riguarda il bilancio e la gestione del personale.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulla cooperazione con le associazioni di solidarietà sociale==
 
La Conferenza sottolinea l'importanza che riveste, per il perseguimento degli obiettivi dell'articolo 117 del trattato che istituisce la Comunità europea, una cooperazione tra quest'ultima e le associazioni e le fondazioni di solidarietà sociale, in quanto organismi responsabili di istituti e servizi sociali.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulla protezione degli animali==
 
La Conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, nonché gli Stati membri a tener pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria nei settori della politica agricola comune, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, delle esigenze in materia di benessere degli animali.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulla rappresentanza degli interessi dei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 227, paragrafi 3 e 5, lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunità europea==
 
La Conferenza, rilevando che in circostanze eccezionali possono sorgere divergenze tra gli interessi dell'Unione e gli interessi dei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 227, paragrafi 3 e 5, lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunità europea, conviene che il Consiglio si sforzerà di trovare una soluzione conforme alla posizione dell'Unione. Tuttavia, qualora ciò risulti impossibile, la Conferenza conviene che lo Stato membro interessato possa agire separatamente nell'interesse di detti paesi e territori d'oltremare senza che tale azione leda l'interesse della Comunità. Detto Stato membro informerà il Consiglio e la Commissione quando siffatta divergenza di interessi rischi di prodursi e, qualora un'azione separata sia inevitabile, affermerà chiaramente di agire nell'interesse di un territorio d'oltremare di cui sopra.
 
 
La presente dichiarazione si applica anche a Macao e a Timor orientale.
 
 
==DICHIARAZIONE sulle regioni ultraperiferiche della Comunità==
 
La Conferenza riconosce che le regioni ultraperiferiche della Comunità (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre e Madera e Isole Canarie) subiscono un notevole ritardo strutturale aggravato da vari fenomeni (grandi distanze, insularità, superficie ridotta, rilievo e clima difficile, dipendenza economica per quanto riguarda alcuni prodotti), la cui persistenza e il cui cumulo recano grave pregiudizio al loro sviluppo economico e sociale.
 
 
Essa ritiene che, sebbene le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del diritto derivato si applichino di pieno diritto alle regioni ultraperiferiche, sia nondimeno possibile adottare misure specifiche in loro favore se e finché esiste un bisogno oggettivo di prendere siffatte misure per uno sviluppo economico e sociale di tali regioni. Queste misure devono perseguire sia l'obiettivo della realizzazione del mercato interno sia quello di un riconoscimento della realtà regionale, affinché le regioni in questione possano raggiungere il livello economico e sociale medio della Comunità.
 
 
==DICHIARAZIONE sul voto nel settore della politica estera e di sicurezza comune==
 
La Conferenza conviene che gli Stati membri, in relazione alle decisioni del Consiglio che richiedono l'unanimità, evitino per quanto possibile di impedire una decisione all'unanimità laddove esista una maggioranza qualificata a favore di detta decisione.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sulle modalità pratiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune==
 
La Conferenza conviene che la ripartizione dei lavori tra il Comitato politico e il Comitato dei Rappresentanti Permanenti sarà esaminata in un secondo tempo al pari delle modalità pratiche della fusione del Segretariato della Cooperazione politica con il Segretariato generale del Consiglio e della cooperazione fra quest'ultimo e la Commissione.
 
 
 
==DICHIARAZIONE sul regime linguistico nel settore della politica estera e di sicurezza comune==
 
La Conferenza conviene che il regime linguistico applicabile è quello delle Comunità europee.
 
 
Per le comunicazioni COREU servirà da modello, per il momento, l'attuale prassi della Cooperazione politica europea.
 
Tutti i testi inerenti alla politica estera e di sicurezza comune sottoposti al Consiglio europeo e al Consiglio o da questi adottati, nonché tutti i testi da pubblicare sono tradotti immediatamente e simultaneamente in tutte le lingue ufficiali della Comunità.
 
 
==DICHIARAZIONE sull'Unione dell'Europa occidentale==
 
La Conferenza prende atto delle dichiarazioni seguenti:
 
 
I. Dichiarazione di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, che sono membri dell'Unione dell'Europa occidentale nonché dell' Unione europea, sul ruolo dell'Unione dell'Europa occidentale e le sue relazioni con l'Unione europea e con l'Alleanza Atlantica
 
Introduzione
 
1. Gli Stati membri dell'UEO convengono della necessità di creare una vera e propria identità europea in materia di sicurezza e di difesa e di assumere accresciute responsabilità europee in materia di difesa. Tale identità sarà elaborata progressivamente attraverso un processo che comporterà tappe successive. L'UEO farà parte integrante del processo di sviluppo dell'Unione europea e intensificherà il suo contributo alla solidarietà nell'ambito dell'Alleanza atlantica. Gli Stati membri dell'UEO convengono di rafforzare il ruolo dell'UEO, nella prospettiva a termine di una politica di difesa comune nell'ambito dell'Unione europea, che potrebbe successivamente condurre ad una difesa comune, compatibile con quella dell'Alleanza Atlantica.
 
2. L'UEO si svilupperà come componente di difesa dell'Unione europea e come strumento per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica. A tal fine essa formulerà una politica di difesa comune europea e vigilerà alla sua concreta realizzazione attraverso l'ulteriore sviluppo del suo ruolo operativo.
 
Gli Stati membri dell'UEO prendono atto dell'articolo J 4 riguardante la politica estera e di sicurezza comune del trattato sull'Unione europea del seguente tenore:
 
«1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione europea, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre ad una difesa comune.
 
2. L'Unione chiede all'Unione dell'Europa occidentale, che fa parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea, di elaborare e di porre in essere le decisioni e le azioni dell' Unione aventi implicazioni nel settore della difesa. Il Consiglio adotta, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, le necessarie modalità pratiche.
 
3. Le questioni aventi implicazioni nel settore della difesa che sono disciplinate dal presente articolo non sono soggette alle procedure di cui all'articolo J 3.
 
4. La politica dell'Unione ai sensi del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, e rispetta gli obblighi derivanti per alcuni Stati membri dal trattato dell'Atlantico del Nord ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in questo ambito.
 
5. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una più stretta cooperazione fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo né la ostacoli.
 
6. Per promuovere il conseguimento dell'obiettivo del presente trattato e tenuto conto della scadenza del 1998 nell'ambito dell'articolo XII del trattato di Bruxelles modificato, le disposizioni del presente articolo potranno essere rivedute, come previsto all'articolo N, paragrafo 2, in base a una relazione che il Consiglio presenterà al Consiglio europeo nel 1996, contenente una valutazione dei progressi compiuti e dell'esperienza acquisita sino a quel momento.»
 
A. Relazioni dell'UEO con l'Unione europea
 
3. L'obiettivo consiste nello sviluppare l'UEO per tappe quale componente di difesa dell'Unione europea. A tal fine l'UEO è disposta ad elaborare e a realizzare, su richiesta dell'Unione europea, le decisioni e le azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
 
A tal fine l'UEO instaurerà strette relazioni di lavoro con l'Unione europea adottando le seguenti misure:
 
- in forma appropriata, sincronizzazione delle date e dei luoghi delle riunioni e armonizzazione dei metodi di lavoro;
 
- fissazione di una stretta cooperazione tra il Consiglio e il Segretariato generale dell'UEO, da un lato, e il Consiglio dell'Unione e il Segretariato generale del Consiglio, dall'altro;
 
- esame dell'armonizzazione della successione e della durata delle rispettive Presidenze;
 
- definizione delle opportune modalità in modo da assicurare che la Commissione delle Comunità europee sia periodicamente informata e, se del caso, consultata sulle attività dell'UEO conformemente al ruolo della Commissione nel quadro della politica estera e di sicurezza comune così come definita nel trattato sull'Unione europea;
 
- incentivazione di una più stretta cooperazione tra l'Assemblea parlamentare dell'UEO e il Parlamento europeo.
 
Il Consiglio dell'UEO, d'intesa con le istituzioni competenti dell'Unione europea, adotterà le necessarie disposizioni di ordine pratico.
 
B. Relazioni tra l'UEO e l'Alleanza atlantica
 
4. L'obiettivo consiste nello sviluppare l'UEO quale mezzo per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica. L'UEO è conseguentemente disposta a sviluppare ulteriormente gli stretti legami di lavoro tra l'UEO e l'Alleanza, nonché a rafforzare il ruolo, le responsabilità ed i contributi degli Stati membri dell'UEO in seno all'Alleanza. Ciò avverrà sulla base della necessaria trasparenza e complementarità tra l'identità europea in materia di sicurezza e di difesa, quale si delinea, e l'Alleanza. L'UEO agirà in conformità delle posizioni adottate in sede di Alleanza atlantica.
 
- Gli Stati membri dell'UEO intensificheranno il loro coordinamento sulle questioni riguardanti l'Alleanza che costituiscono un importante interesse comune, allo scopo di presentare posizioni congiunte, concertate in seno all'UEO, nel processo di consultazione dell'Alleanza, la quale resterà la sede essenziale di consultazione tra gli alleati e il foro, in cui questi ultimi si accordano sulle politiche riguardanti i loro impegni in materia di sicurezza e di difesa in virtù del trattato dell'Atlantico del Nord.
 
- Ove necessario, le date e i luoghi delle riunioni saranno sincronizzati ed i metodi di lavoro saranno armonizzati.
 
- Sarà istituita una stretta cooperazione tra i Segretariati generali dell'UEO e della NATO.
 
C. Ruolo operativo dell'UEO
 
5. Il ruolo operativo dell'UEO sarà rafforzato mediante l'esame e la definizione di opportuni compiti, strutture e mezzi, riguardanti in particolare:
 
- il nucleo di pianificazione dell'UEO;
 
- una più stretta cooperazione militare complementare all'Alleanza, specialmente nei settori della logistica, dei trasporti, della formazione e della sorveglianza strategica;
 
- riunioni dei Capi di Stato maggiore dell'UEO;
 
- unità militari sotto la responsabilità dell'UEO.
 
Saranno successivamente valutate altre proposte, concernenti:
 
- il rafforzamento della cooperazione nel settore degli armamenti, allo scopo di istitutire un'Agenzia europea per gli armamenti;
 
- la trasformazione dell'Istituto dell'UEO in Accademia europea per la sicurezza e la difesa.
 
Le misure volte a rafforzare il ruolo operativo dell'UEO saranno pienamente compatibili con le disposizioni militari necessarie a garantire la difesa collettiva di tutti gli Alleati.
 
D. Altre misure
 
6. Come conseguenza delle misure di cui sopra e per agevolare il rafforzamento del ruolo dell'UEO, la sede del Consiglio e del Segretariato generale dell'UEO sarà trasferita a Bruxelles.
 
7. La rappresentanza in seno al Consiglio dell'UEO deve essere tale da consentirgli di esercitare in permanenza le sue funzioni in conformità dell'articolo VIII del trattato di Bruxelles modificato. Gli Stati membri potranno ricorrere alla formula detta «del doppio cappello» - da definire successivamente - consistente nel designare i loro rappresentanti presso l'Alleanza e presso l'Unione europea.
 
8. L'UEO prende atto che, conformemente alle disposizioni dell'articolo J.4, paragrafo 6, concernenti la politica estera e di sicurezza comune del trattato sull'Unione europea, l'Unione deciderà di rivedere le disposizioni di detto articolo, allo scopo di conseguire l'obiettivo da esso fissato, secondo la procedura stabilita. L'UEO riesaminerà le presenti disposizioni nel 1996. Tale revisione terrà conto dei progressi compiuti e dell'esperienza acquisita e includerà le relazioni tra l'UEO e l'Alleanza atlantica.
 
II. Dichiarazione di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, che sono membri dell'Unione dell'Europa occidentale
 
«Gli Stati membri dell'UEO si compiacciono dello sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e difesa. Essi sono risoluti, tenendo conto del ruolo dell'UEO quale componente di difesa dell'Unione europea e quale strumento per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica, a porre le relazioni tra l'UEO e gli altri Stati europei su nuove basi al fine di salvaguardare la stabilità e la sicurezza in Europa. In questo spirito, essi propongono quanto segue:
 
Gli Stati membri dell'Unione europea sono invitati ad aderire all'UEO alle condizioni da concordare in conformità dell'articolo XI del trattato di Bruxelles modificato, ovvero a divenire osservatori se lo desiderino. Contestualmente, gli altri Stati membri europei della NATO sono invitati ad acquisire lo status di membri associati dell'UEO in modo tale da poter partecipare pienamente alle attività dell'UEO stessa.
 
Gli Stati membri partono dal presupposto che i trattati e gli accordi di cui sopra saranno conclusi prima del 31 dicembre 1992.»
 
 
==DICHIARAZIONE sull'asilo==
 
1. La Conferenza conviene che, nel contesto dei lavori previsti dagli articoli K.1 e K.3 delle disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, il Consiglio esaminerà in via prioritaria le questioni concernenti la politica di asilo degli Stati membri, al fine di pervenire all'inizio del 1993 all'adozione di un'azione comune volta ad armonizzarne alcuni aspetti, tenendo presenti il programma di lavoro e il calendario contenuti nella relazione sull'asilo elaborata su richiesta del Consiglio europeo di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991.
 
 
2. In tale contesto, entro la fine del 1993 il Consiglio esaminerà anche, sulla base di una relazione, la possibilità di applicare l'articolo K.9 a dette materie.
 
 
==DICHIARAZIONE sulla cooperazione di polizia==
 
La Conferenza conferma l'accordo degli Stati membri sugli obiettivi che stanno alla base delle proposte presentate dalla delegazione tedesca nella riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991.
 
 
Per il momento, gli Stati membri convengono di esaminare in via prioritaria i progetti che saranno loro presentati, sulla base del programma di lavoro e del calendario contenuti nella relazione elaborata su richiesta del Consiglio europeo di Lussemburgo, e sono disposti a prendere in considerazione l'adozione di misure concrete in settori come quelli proposti dalla delegazione tedesca per quanto riguarda le seguenti attività di scambio di informazioni e di esperienze:
 
- assistenza alle autorità nazionali incaricate delle azioni in materia penale e della sicurezza, segnatamente ai fini del coordinamento di indagini e ricerche;
 
- costituzione di banche di dati;
 
- valutazione e utilizzazione centralizzate delle informazioni, per fare un bilancio della situazione e individuare i metodi di indagine;
 
- raccolta e utilizzazione di informazioni sui sistemi nazionali di prevenzione, ai fini di una loro trasmissione agli Stati membri e della definizione di strategie preventive su scala europea;
 
- misure concernenti la formazione complementare, la ricerca, la criminologia e il servizio di antropometria giudiziaria.
 
Gli Stati membri convengono di esaminare al più tardi durante il 1994, sulla base di una relazione, l'opportunità di estendere la portata di questa cooperazione.
 
 
==DICHIARAZIONE sulle controversie tra la BCE e l'IME, da una parte, e i loro agenti, dall'altra==
 
La Conferenza ritiene opportuno che, conformemente all'articolo 168 A del trattato che istituisce la Comunità europea, il Tribunale di primo grado sia competente a pronunciarsi su questa categoria di ricorsi. La Conferenza invita pertanto le istituzioni ad adeguare, di conseguenza, le pertinenti norme.
 
==DICHIARAZIONE DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA==
 
 
Le Alte Parti Contraenti del trattato sull'Unione europea hanno adottato, il 1o maggio 1992 a Guimaraes (Portogallo), la dichiarazione seguente.
 
DICHIARAZIONE DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
 
Le Alte Parti Contraenti del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,
 
 
visto il Protocollo n. 17 del suddetto Trattato sull'Unione europea, allegato al Trattato medesimo ed ai Trattati che istituiscono le Comunità europee,
 
espongono la seguente interpretazione giuridica:
 
 
 
era ed è loro intento che il Protocollo non limiti la libertà di circolazione tra gli Stati membri né, conformemente a condizioni eventualmente stabilite, secondo il diritto comunitario, dalla legislazione irlandese, la libertà di ottenere o rendere disponibili in Irlanda informazioni relative a servizi legalmente disponibili negli Stati membri.
 
 
Allo stesso tempo le Alte Parti Contraenti solennemente dichiarano che, in caso di futuro emendamento costituzionale in Irlanda concernente la materia oggetto dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese, che non sia in contrasto con l'intento delle Alte Parti Contraenti testè espresso, esse considereranno con favore, dopo l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, una modifica del Protocollo in questione volta ad estenderne l'applicazione a siffatto emendamento costituzionale, se richiesto dall'Irlanda.
 
Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.
 
Seguono le firme
 
[[Categoria:Diritto-T]]