Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni - Trattato, Schengen, 19 giugno 1990: differenze tra le versioni
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====CAPITOLO SECONDO - Passaggio delle frontiere esterne====
;Articolo 3
:1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il Comitato esecutivo adotta disposizioni piu` dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonchè le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.
:2. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.
;Articolo 4
:1. Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all` entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.
:2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
:3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.
:4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.
;Articolo
:1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l`ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:
::a. essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;
::b. essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
::c. esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
::d. non essere segnalato ai fini della non ammissione;
::e. non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.
:2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.
:Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo nè a quelle dell'articolo 18.
:3. E' ammesso in transito lo straniero titolare di un`autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.
;Articolo 6
:1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori delle Parti contraenti.
::a. Il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione.
::b. Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l`identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio.
::c. All'ingresso, gli stranieri devono essere sotto posti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).
::d. All'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse di tutte le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti.
::Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.
::e. Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita.
:3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.
:4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.
:5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.
;Articolo 7
:Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze.
:In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniforme del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.
;Articolo 8
:Il Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle frontiere.
====CAPITOLO TERZO - Visti ====
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