Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni - Trattato, Schengen, 19 giugno 1990: differenze tra le versioni
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====CAPITOLO TERZO - Applicazione del principio Ne bis in idem ====
;Articolo 54
:Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa piu` essere eseguita.
;Articolo 55▼
:1. Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell` accettazione o dell`approvazione della presente Convenzione dichiarare di non essere vincolata dall' articolo 54 in uno o piu` dei seguenti casi:
::a. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i, fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata;
::b. quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;▼
::c. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stata commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.▼
▲Articolo 55
:2. Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b. preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.▼
:3. Una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o piu` delle eccezioni di cui al paragrafo 1.▼
:Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta, ha, per gli stessi fatti, richiesto l`instaurazione del procedimento penale all'altra Parte contraente o concesso estradizione della persona in questione.
;Articolo 56▼
:Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest` ultima Parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite.
;Articolo 57▼
▲b. quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la
:1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l`imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un'altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.
:2. Le informazioni richieste saranno fornite al piu` presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.▼
:3. Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della firma, della ratifica, dell`accettazione o dell`approvazione della presente Convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.
▲pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo
;Articolo 58▼
:Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all`applicazione di disposizioni nazionali piu` ampie, concernenti l'effetto "ne bis in idem" attribuito a decisioni giudiziarie straniere.▼
▲menzionata al paragrafo 1, lettera b. preciserà le categorie di reati per le quali
▲3. Una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la dichiarazione
▲Articolo 56
▲Articolo 57
▲2. Le informazioni richieste saranno fornite al piu` presto possibile e saranno
▲Articolo 58
▲nazionali piu` ampie, concernenti l'effetto "ne bis in idem" attribuito a decisioni
====CAPITOLO QUARTO - Estradizione ====
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