Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni - Trattato, Schengen, 19 giugno 1990: differenze tra le versioni

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===TITOLO IV - Sistema d'Informazione Schengen ===
====CAPITOLO PRIMO - Istituzione del Sistema d'Informazione Schengen ====
;Articolo 92
:1. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune d'informazione in appresso denominato Sistema d'Informazione Schengen, costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da un'unità di supporto tecnico. Il Sistema d'Informazione Schengen consente alle autorità designate dalle Parti contraenti, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché, per la sola categoria di segnalazioni di cui all'articolo 96, ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri in applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone.
1. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune
:2. Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce per proprio conto e a suo rischio, la propria sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, con un archivio di dati reso materialmente identico a quelli delle sezioni nazionali delle altre Parti contraenti per il tramite dell'unità di supporto tecnico per consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, conformemente al paragrafo 3, ciascuna Parte contraente, all'atto dell' istituzione della propria sezione nazionale, si conforma ai protocolli ed alle procedure stabiliti in comune dalle Parti contraenti per l`unità di supporto tecnico. L' archivio di dati di ogni sezione nazionale servirà all`interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuna Parte contraente. Non sarà possibile interrogare gli archivi delle sezioni nazionali di altre Parti contraenti.
d`informazione in appresso denominato Sistema d' Informazione Schengen,
:3. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed assumendosene congiuntamente i rischi, l'unità di supporto tecnico del Sistema d' Informazione Schengen, di cui è responsabile la Repubblica francese. Detta unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende un archivio di dati che garantisce l'identità degli archivi delle sezioni nazionali mediante la trasmissione in linea delle informazioni. L'archivio dell'unità di supporto tecnico conterrà le segnalazioni di persone e di oggetti che interessano tutte le Parti contraenti. Non conterrà altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e nell'articolo 113, paragrafo 2.
costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da
un'unità di supporto tecnico. Il Sistema d'Informazione Schengen consente alle
autorità designate dalle Parti contraenti, per mezzo di una procedura
d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di
oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di
polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente alla diritto
nazionale nonchè, per la sola categoria di segnalazioni di cui all'articolo 96, ai
fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e
dell'amministrazione degli stranieri in applicazione delle disposizioni contenute
nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone.
2. Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce per proprio conto e a suo
rischio, la propria sezione nazionale del Sistema d' Informazione Schengen, con
un archivio di dati reso materialmente identico a quelli delle sezioni nazionali
delle altre Parti contraenti per il tramite dell'unità di supporto tecnico per
consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, conformemente al
paragrafo 3, ciascuna Parte contraente, all'atto dell' istituzione della propria
sezione nazionale, si conforma ai protocolli ed alle procedure stabiliti in comune
dalle Parti contraenti per l`unità di supporto tecnico. L' archivio di dati di ogni
sezione nazionale servirà all`interrogazione automatizzata nel territorio di
ciascuna Parte contraente. Non sarà possibile interrogare gli archivi delle sezioni
nazionali di altre Parti contraenti.
3. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed
assumendosene congiuntamente i rischi, l'unità di supporto tecnico del Sistema
d' Informazione Schengen, di cui è responsabile la Repubblica francese. Detta
unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende un archivio di dati che garantisce
l'identità degli archivi delle sezioni nazionali mediante la trasmissione in linea
delle informazioni. L'archivio dell'unità di supporto tecnico conterrà le
segnalazioni di persone e di oggetti che interessano tutte le Parti contraenti. Non
conterrà altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e
nell'articolo 113, paragrafo 2.
 
====CAPITOLO SECONDO - Gestione ed utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen ====