Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni - Trattato, Schengen, 19 giugno 1990: differenze tra le versioni
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====CAPITOLO QUINTO - Trasmissione dell` esecuzione delle sentenze penali ====
;Articolo 67
:Le disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, tra le Parti contraenti che sono Parti di tale Convenzione.
;Articolo 68▼
:1. La Parte contraente nel cui territorio è stata inflitta, con sentenza passata in giudicato, una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza restrittiva della libertà nei confronti di un cittadino di un'altra Parte contraente che si sia sottratto, fuggendo verso il proprio paese, all'esecuzione di detta pena o misura di sicurezza, può chiedere a quest'ultima Parte contraente, qualora l`evaso si trovi nel suo territorio, di continuare l`esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
▲Articolo 68
:2. In attesa di documenti giustificativi della domanda di continuazione dell'esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della parte di pena ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su detta domanda, la Parte contraente richiesta, a domanda della Parte contraente richiedente, può porre il condannato a controllo a vista ("gardeà vue") oppure prendere altre misure atte a garantire la sua presenza nel territorio della Parte contraente richiesta.
;Articolo 69▼
:La trasmissione dell'esecuzione a norma dell'articolo 68 non è subordinata al consenso della persona contro la quale è stata pronunciata la pena o la misura di sicurezza. Le altre disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate si applicano per analogia.
▲Articolo 69
====CAPITOLO SESTO - Stupefacenti ====
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