Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni - Trattato, Schengen, 19 giugno 1990: differenze tra le versioni
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====CAPITOLO QUARTO - Ripartizione dei costi del Sistema d'Informazione Schengen. ====
;Articolo 119
:1. Le Parti contraenti sostengono in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all'articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema d'Informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico. La quota di ciascuna Parte è determinata in base all'aliquota relativa a ciascuna Parte contraente della base uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell`articolo 2, primo paragrafo, lettera c) della decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie delle Comunità.
:2. I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del Sistema di Informazione Schengen sono sostenuti individualmente da ciascuna Parte contraente.▼
▲2. I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del Sistema di
===TITOLO V - Trasporto e circolazione delle merci ===
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