Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni - Trattato, Schengen, 19 giugno 1990: differenze tra le versioni

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====CAPITOLO QUARTO - Ripartizione dei costi del Sistema d'Informazione Schengen. ====
;Articolo 119
:1. Le Parti contraenti sostengono in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all'articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema d'Informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico. La quota di ciascuna Parte è determinata in base all'aliquota relativa a ciascuna Parte contraente della base uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell`articolo 2, primo paragrafo, lettera c) della decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie delle Comunità.
1. Le Parti contraenti sostengono in comune i costi d'installazione e di
:2. I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del Sistema di Informazione Schengen sono sostenuti individualmente da ciascuna Parte contraente.
utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all' articolo 92, paragrafo 3,
compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del
Sistema d' Informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico. La quota di
ciascuna Parte è determinata in base all'aliquota relativa a ciascuna Parte
contraente della base uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell`articolo 2, primo paragrafo, lettera c) della decisione del Consiglio delle
Comunità Europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse
proprie delle Comunità.
2. I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del Sistema di
Informazione Schengen sono sostenuti individualmente da ciascuna Parte
contraente.
 
===TITOLO V - Trasporto e circolazione delle merci ===