Proclama per l'adozione delle basi del nuovo Statuto: differenze tra le versioni

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Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro la prova la più solenne che per Noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.<br />
Preparate nella calma, si maturano nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da Noi fatte, e varranno a consolidarne il benefizio in modo consentaneo alle condizioni del paese.<br />
Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno {{TestoCitato|Italia, Regno - Statuto albertino|Statuto}} fondamentale per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.<br />
 
{{Centrato|;Art. 1.}}
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Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità Amministrative, e la dipendenza del Ministerio dell'Interno.<br />
Il Re potrà sospenderla o discioglierla nei luoghi dove crederà opportuno.<br />
Lo {{TestoCitato|Italia, Regno - Statuto albertino|Statuto}} fondamentale, che d'ordine Nostro vien preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore in seguito all'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.<br />
Mentre così provvediamo alle più alte emergenze dell'ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un desiderio, che da lungo tempo nutriamo, con ridurre il prezzo del sale a 30 centesimi il chilogramma fino dal 1° luglio prossimo venturo, a benefizio principalmente delle classi più povere, persuasi di trovare nelle più agiate quel compenso di pubblica entrata, che i bisogni dello Stato richiedono.<br />
Protegga Iddio l'era novella che si apre per i Nostri popoli; ed intanto ch'essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle Leggi vigenti, e la imperturbata quiete, tanto necessaria ad ultimare l'opera dell'ordinamento interno dello Stato.<br />