L.cost. 21 giugno 1967, n. 1 - Estradizione per i delitti di genocidio: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
{{diritto
|Titolo=L.cost. 21 giugno 1967, n. 1
Estradizione per i delitti di genocidio▼
|NomePagina=L.cost. 21 giugno 1967, n. 1, Estradizione per i delitti di genocidio
Articolo unico▼
▲|Descrizione=Estradizione per i delitti di genocidio
L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.▼
}}
{{diritto legge
|GazzettaUfficiale=
|EntrataInVigore=
|UltimaModifica=
|DocumentiAbrogati=
|DocumentiCollegati=
}}
▲;Articolo unico
▲:L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
{{Qualità testo|75%}}
[[Categoria:Diritto-E|Estradizione per i delitti di genocidio]]
[[Categoria:Documenti storici Italia|Estradizione per i delitti di genocidio]]
[[Categoria:Leggi costituzionali|Estradizione per i delitti di genocidio]]
|