R.D.L. 24 settembre 1936, n. 2121.: differenze tra le versioni
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{{diritto legge
|GazzettaUfficiale= GU n. 294 del [[21 dicembre]] [[1936]]
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|DocumentiCollegati=
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== Art. 1 ==
L'obbligo di cui al precedente comma ricorre anche per i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
== Art. 2 ==
::a)
::b) In caso sovrastino strutture di muratura listata e solai di travi di ferro e voltine, si deve considerare sul cielo del ricovero un carico uniformemente ripartito uguale al peso di tutti i solai sovrastanti e di metà delle murature interessanti tre piani senza aumento dinamico.
:In ambedue i casi si possono ammettere carichi di sicurezza maggiori dei normali, fino ad un massimo di 100 e 1800 kg. per cmq. rispettivamente per il conglomerato e per il ferro. In ogni caso, si deve assegnare al solettone uno spessore non minore di cm. 25. All'armatura doppia simmetrica risultante dal calcolo, se ne deve aggiungere un'altra in senso normale, con tondini dello stesso diametro e posti alla distanza (fra gli interassi) di cm. 20 in modo da costituire, nel complesso, due reti di tondini a maglie sfalsate, convenientemente staffate e distanti ciascuna cm. 2 rispettivamente dalla faccia superiore e da quella inferiore del solettone. E' lasciato poi all'iniziativa del costruttore di introdurre altri apprestamenti complementari.
== Art. 3 ==
dei comuni nei quali dovranno applicarsi le suddette norme. ▼
== Art. 4 ==
Nei comuni di cui all'articolo precedente l'autorità comunale dovrà accertare che nei progetti di costruzione che le vengono presentati a termini e agli effetti del regolamento edilizio, sia stato adempiuto alle prescrizioni tecniche suddette. Per i fabbricati in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, i costruttori dovranno presentare
nel termine di due mesi dalla data stessa all'autorità comunale il progetto riguardante il ricovero antiaereo nelle modalità▼
▲- con regio decreto, su proposta del ministro per i lavori pubblici, d'intesa coi ministri interessati, sarà
▲dei comuni nei quali dovranno applicarsi le suddette norme.
▲nel termine di due mesi dalla data stessa all'autorità comunale il progetto riguardante il ricovero
▲in caso di inosservanza delle dette norme dovrà negarsi dall'autorità comunale il nulla osta per l'abilità
degli edifici stessi.
o con l'ammenda non superiore a l. 2000, e si applicano le disposizioni dell'art. 106, ultimo comma, e degli articoli 107▼
e seguenti della legge comunale e provinciale, approvata con r. decreto 3 marzo 1934, n. 383. <br>▼
▲o con l'ammenda non superiore a l. 2000, e si applicano le disposizioni dell'art. 106, ultimo comma, e degli
Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. <br>
▲e seguenti della legge comunale e provinciale, approvata con r. decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Ordiniamo che il presente decreto,
▲il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
dato a san rossore, addì 24 settembre 1936
Vittorio Emanuele
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