Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/1: differenze tra le versioni

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====Parte seconda - Testi di applicazione ====
;1. 377 L 0096: Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da:
:- 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20),
:- 383 L 0091: Direttiva 83/91/CEE del Consiglio, del 7 febbraio 1983 (GU n. L 59 del 5.3.1983, pag. 34),
:- 384 L 0319: Direttiva 84/319/CEE della Commissione, del 7 giugno 1984 (GU n. L 167 del 27.6.1984, pag. 34),
:- 385 R 3768: Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8),
:- 389 L 0321: Direttiva 89/321/CEE della Commissione, del 22 aprile 1989 (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33).
:a) Nell'allegato III, punto 2, secondo trattino, dopo la sigla «EOK» si inserisce la seguente sigla:
::«ETY».
:b) Nell'allegato III, punto 5, secondo trattino, dopo la sigla «EUK» si inserisce la seguente sigla:
::«ETY».
;2. 379 D 0542: Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU n. L 146 del 14.6.1979, pag. 15), modificata da ultimo da:
:- 394 D 0059: Decisione 94/59/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1994 (GU n. L 27 dell'1.2.1994, pag. 53).
:Nell'allegato sono soppresse le righe seguenti:
::«AT - Austria»
::«FI - Finlandia»
::«NO - Norvegia»
::«SE - Svezia».
;3. 380 D 0790: Decisione 80/790/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Finlandia (GU n. L 233 del 4.9.1980, pag. 47), modificata da:
:- 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).
:La decisione 80/790/CEE è abrogata.
;4. 380 D 0799: Decisione 80/799/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svezia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 35), modificata da:
:- 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).
:La decisione 80/799/CEE è abrogata.
;5. 380 D 0800: Decisione 80/800/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Norvegia (GU n. L 234 del 5.9.1980, pag. 38), modificata da:
:- 381 D 0662: Decisione 81/662/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981 (GU n. L 237 del 22.8.1981, pag. 33).
:La decisione 80/800/CEE è abrogata.
;6. 382 D 0730: Decisione 82/730/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica d'Austria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 1).
:La decisione 82/730/CEE è abrogata.
;7. 382 D 0731: Decisione 82/731/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 4), come modificata.
:La decisione 82/731/CEE è abrogata.
;8. 382 D 0736: Decisione 82/736/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Svezia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU n. L 311 dell'8.11.1982, pag. 18), come modificata.
:La decisione 82/736/CEE è abrogata.
;9. 383 D 0421: Decisione 83/421/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Norvegia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (GU n. L 238 del 27.8.1983, pag. 35), come modificata.
:La decisione 83/421/CEE è abrogata.
;10. 389 X 0214: Raccomandazione 89/214/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1989, relativa alle norme da applicare in occasione delle ispezioni effettuate negli stabilimenti di carni fresche riconosciuti per gli scambi intracomunitari (GU n. L 87 del 31.3.1989, pag. 1).
:a) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), primo trattino, colonna «Testo della direttiva», dopo la sigla «P» sono inserite le seguenti sigle:
::«AT - FI - NO - SE».
:b) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), secondo trattino, colonna «Testo della direttiva», si aggiunge la seguente sigla:
::«ETY».
:c) Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera b), terzo trattino, colonna «Testo della direttiva», si aggiunge la seguente sigla:
::«ETY».
;11. 390 D 0014: Decisione 90/14/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 8 dell'11.1.1990, pag. 71), modificata da:
:- 391 D 0276: Decisione 91/276/CEE della Commissione, del 22 maggio 1991 (GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 58).
:Nell'allegato si sopprime quanto segue:
::«Austria»
::«Finlandia»
::«Norvegia»
::«Svezia».
;12. 390 D 0442: Decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 39), modificata da:
:- decisione della Commissione del 27.11.1990 (non pubblicata)
:- decisione della Commissione del 26.3.1991 (non pubblicata)
:All'articolo 1 si inserisce il seguente comma:
::«Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione completa i codici che figurano negli allegati 5 e 6 della presente decisione. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»
;13. 391 D 0270: Decisione 91/270/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, che stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 56).
:Nell'allegato sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria»
::«Finlandia»
::«Norvegia»
::«Svezia».
;14. 391 D 0426: Decisione 91/426/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) (GU n. L 234 del 23.8.1991, pag. 27), modificata da:
:- 393 D 0004: Decisione 93/4/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1992 (GU n. L 4 dell'8.1.1993, pag. 32).
:a) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini «per l'insieme della rete» sono sostituiti da:
::«per la Comunità nella composizione esistente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione».
:b) Si inserisce il seguente articolo:
::«Articolo 2 bis
::1. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità alle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.
::2. La Commissione rimborsa agli Stati membri, su presentazione di documenti giustificativi, le spese di cui al paragrafo 1.
::3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 2 sono trasmessi dalle autorità norvegesi e svedesi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione e dalle autorità austriache e finlandesi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di detto trattato.»
;15. 391 D 0449: Decisione 91/449/CEE della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (GU n. L 240 del 29.8.1991, pag. 28), modificata da ultimo da:
:- 393 D 0504: Decisione 93/504/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993 (GU n. L 236 del 21.9.1993, pag. 16).
:a) Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria»
«::Finlandia»
::«Norvegia»
::«Svezia».
:b) Nell'allegato B, parte II, sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria»
::«Finlandia»
::«Norvegia»
::«Svezia».
;16. 391 D 0539: Decisione 91/539/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 91/426/CEE (Animo) (GU n. L 294 del 25.10.1991, pag. 47).
:Si inserisce il seguente articolo:
::«Articolo 1 bis
::Per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia la Commissione fissa il numero di unità che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità. Per la Norvegia e la Svezia le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».
:All'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1o aprile 1994,».
:All'articolo 3, dopo la data del «1o dicembre 1991» si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1o dicembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1o dicembre 1995,».
;17. 392 D 0124: Decisione 92/124/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Finlandia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 10).
:La decisione 92/124/CEE è abrogata.
;18. 392 D 0126: Decisione 92/126/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dall'Austria (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 28).
:La decisione 92/126/CEE è abrogata.
;19. 392 D 0128: Decisione 92/128/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Svezia (GU n. L 48 del 22.2.1992, pag. 46).
:La decisione 92/128/CEE è abrogata.
;20. 392 D 0175: Decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unità della rete informatizzata «Animo» e ne stabilisce l'elenco (GU n. L 80 del 25.3.1992, pag. 1), modificata da:
:- 393 D 0071: Decisione 93/71/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992 (GU n. L 25 del 2.2.1993, pag. 39),
:- 393 D 0228: Decisione 93/228/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 97 del 23.4.1993, pag. 33).
:All'articolo 1 si aggiunge il seguente paragrafo:
::«4. La Commissione completa l'elenco riportato in allegato per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia.»
;21. 392 D 0260: Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU n. L 130 del 15.5.1992, pag. 67), modificata da:
:- 393 D 0344: Decisione 93/344/CEE della Commissione, del 17 maggio 1993 (GU n. L 138 del 9.6.1993, pag. 11).
:a) Nell'allegato I il gruppo A è sostituito da:
::«gruppo A:
::Groenlandia, Islanda e Svizzera».
:b) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, il titolo è sostituito da:
::«CERTIFICATO SANITARIO per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti dalla Groenlandia, dall'Islanda o dalla Svizzera».
:c) Nell'allegato II, punto A, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
:d) Nell'allegato II, punto B, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
:e) Nell'allegato II, punto C, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
:f) Nell'allegato II, punto D, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
:g) Nell'allegato II, punto E, Certificato sanitario, III, d), terzo trattino, sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria», «Finlandia», «Norvegia», «Svezia».
;22. 392 D 0265: Decisione 92/265/CEE della Commissione, del 18 maggio 1992, relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di sperma di suini, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Austria e recante abrogazione della decisione 90/90/CEE (GU n. L 137 del 20.5.1992, pag. 23), modificata da:
:- 393 D 0427: Decisione 93/427/CEE della Commissione, del 7 luglio 1993 (GU n. L 197 del 6.8.1993, pag. 52).
:La decisione 92/265/CEE è abrogata.
;23. 392 D 0290: Decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (GU n. L 152 del 4.6.1992, pag. 37).
:All'articolo 2 si aggiunge il seguente paragrafo:
::«4. L'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono mantenere la rispettiva normativa nazionale per quanto concerne gli embrioni di animali domestici della specie bovina provenienti da uno Stato membro in cui si registra una forte incidenza della malattia, nel corso di un periodo transitorio fino a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. La presente disposizione sarà sottoposta a riesame nel corso di detto periodo transitorio alla luce dell'esperienza acquisita e dei risultati degli studi scientifici in corso.»
;24. 392 D 0341: Decisione 92/341/CEE della Commissione, del 3 giugno 1992, relativa alla ricerca informatizzata delle unità locali Animo (GU n. L 188 dell'8.7.1992, pag. 37).
:All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 15 giugno 1992 sono inseriti i seguenti termini:
::«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1o settembre 1994 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 1o giugno 1995,».
;25. 392 D 0387: Decisione 92/387/CEE della Commissione, del 10 giugno 1992, riguardante le norme sanitarie e la certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino dalla Norvegia (GU n. L 204 del 21.7.1992, pag. 22).
:La decisione 92/387/CEE è abrogata.
;26. 392 D 0401: Decisione 92/401/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Norvegia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 224 dell'8.8.1992, pag. 1), modificata da:
:- 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).
:La decisione 92/401/CEE è abrogata.
;27. 392 D 0461: Decisione 92/461/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Svezia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 18), modificata da:
:- 392 D 0518: Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23),
:- 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).
:La decisione 92/461/CEE è abrogata.
;28. 392 D 0462: Decisione 92/462/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Finlandia di animali domestici delle specie bovina e suina (GU n. L 261 del 7.9.1992, pag. 34), modificata da:
:- 392 D 0518: Decisione 92/518/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992 (GU n. L 325 dell'11.11.1992, pag. 23),
:- 393 D 0469: Decisione 93/469/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993 (GU n. L 218 del 28.8.1993, pag. 58).
:La decisione 92/462/CEE è abrogata.
;29. 392 D 0471: Decisione 92/471/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi (GU n. L 270 del 15.9.1992, pag. 27).
:Nell'allegato A, parte II, sono soppressi i seguenti termini:
::«Austria»
::«Finlandia»
::«Norvegia»
::«Svezia».
;30. 392 D 0486: Decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (GU n. L 291 del 7.10.1992, pag. 20), modificata da:
:- 393 D 0188: Decisione 93/188/CEE della Commissione, del 4 marzo 1993 (GU n. L 82 del 3.4.1993, pag. 20).
:All'articolo 2, primo trattino si aggiunge quanto segue:
::«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data di entrata in vigore è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1o aprile 1996 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data di entrata in vigore è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1o aprile 1996.»
;31. 392 D 0562: Decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio (GU n. L 359 del 9.12.1992, pag. 23).
:a) Nell'allegato, parte introduttiva «Definizioni», si inserisce la seguente definizione:
::«Produzione concentrata: trattamento della fase liquida volto ad eliminare una percentuale notevole di umidità.»
:b) Nell'allegato si inserisce il seguente capitolo:
::«CAPITOLO VIII
::ANIMALI ACQUATICI
::TRATTAMENTO COMBINATO ACIDIFICAZIONE E CALORE
::I. Descrizione del sistema
**::*IMAGE*** (da inserire)
::La materia prima è ridotta mediante frantumazione e mescolata con acido formico per diminuirne il pH. Il miscuglio è immagazzinato per un periodo intermedio in attesa di un nuovo trattamento. Il prodotto è quindi introdotto in un convertitore di calore. L'avanzamento del prodotto nel convertitore di calore è controllato per mezzo di spostamenti e sollecitazioni meccaniche al fine di assicurare che il prodotto, al termine del trattamento mediante calore, abbia compiuto un ciclo sufficiente in termini di tempo e temperatura. Dopo il trattamento mediante calore, il prodotto viene separato mediante sistemi meccanici nelle fasi liquido/grasso/ciccioli. Al fine di ottenere un concentrato di proteine animali la fase liquida è pompata in due scambiatori di calore riscaldati a vapore, dotati di camere a vuoto dove l'umidità intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. I ciccioli sono reincorporati nel concentrato di proteine prima dell'immagazzinamento.
 
===II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti===