Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/1: differenze tra le versioni

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=====CAPO 3 - Sanità pubblica =====
;1. 364 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64), modificata da:
:- 391 L 0497: Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 69),
:- 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1).
:a) All'articolo 3, punto 1.A.f) ii), si inserisce il trattino seguente:
::«- comportare, per le carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, una delle indicazioni previste all'allegato IV, parte IV, terzo trattino».
:b) All'articolo 4, punto A, nella frase introduttiva dopo la data «1o gennaio 1993» si inserisce quanto segue:
::«- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1o gennaio 1995».
:c) All'articolo 4 punto A nella frase introduttiva dopo la data «31 dicembre 1991» si inserisce quanto segue:
::«- ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1993».
:d) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
::«3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano le norme seguenti:
::a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovrà stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione;
::b) i) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni destinate ad uno stabilimento per essere pastorizzate, sterilizzate o sottoposte a un trattamento di effetto equivalente;
::ii) tuttavia, durante un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione, alle carni indicate al punto i) si applicheranno le norme previste dal programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. A tale riguardo, si applicheranno alle carni in questione le stesse misure previste per le carni originarie della Finlandia, della Norvegia e della Svezia. Prima dello scadere del periodo di tre anni, questa disposizione sarà riesaminata ed eventualmente modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 16;
::c) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.
::4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie previste al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.».
:e) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), primo trattino sono aggiunte le seguenti sigle:
::«AT - FI - NO - SE».
:f) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), secondo trattino e punto 50, lettera b), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:
::«o ETY».
:g) All'allegato IV, parte IV, si aggiunge il seguente trattino:
::«- sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia (4):
::i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è stato effettuato (4),
::ii) le carni sono destinate alla trasformazione (4),
::iii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) (4)».
;2. 391 L 0498: Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 105).
:a) All'articolo 2, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:
«ad eccezione della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1996, e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1997».
:b) All'articolo 2, paragrafo 2, quarto comma, dopo la data del 1o luglio 1992 si inserisce quanto segue:
::«oppure per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione,».
;3. 371 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata e aggiornata da:
:- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).
:a) All'articolo 3, punto I, A, i), si inserisce il seguente trattino:
::«- comportare, per le carni destinate alla Finlandia alla Norvegia e alla Svezia una delle indicazioni di cui all'allegato VI, parte IV, lettera e)».
:b) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
::«3. Per quanto riguarda la salmonellosi e in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, alle carni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, si applicano le norme seguenti:
::a) le spedizioni di carni sono sottoposte a un test microbiologico effettuato per campionatura nello stabilimento di origine, secondo le norme che il Consiglio dovrà stabilire, su proposta della Commissione, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione;
::b) il test di cui alla lettera a) non è effettuato per le carni originarie di uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello stabilito nel paragrafo 4, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.
::4. Le garanzie previste al paragrafo 3 si applicano soltanto previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Affinché i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 3 possano applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Commissione deve adottare le decisioni prima di tale data.».
:c) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a), primo trattino sono aggiunte le sigle seguenti:
::«AT - FI - NO - SE».
:d) All'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a) terzo trattino si aggiunge la sigla seguente:
::«o ETY».
:e) All'allegato VI, parte IV, si aggiunge la seguente lettera:
::«e) se le carni sono destinate alla Finlandia, alla Norvegia o alla Svezia (2):
::i) il test di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è stato effettuato (4),
::ii) le carni provengono da uno stabilimento cui si applica un programma quale quello previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (4)».
:f) All'allegato VI viene aggiunta la seguente nota in calce:
::«(4) Cancellare la dicitura inutile.».
;4. 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).
:All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
::«1bis. La Finlandia e la Norvegia dispongono di un periodo che scade il 1o gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul loro territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel rispettivo territorio nazionale. La Finlandia e la Norvegia informano la Commissione in merito alle disposizioni adottate riguardo a detti stabilimenti. Esse comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti.
::1ter. L'Austria dispone di un periodo che scade il 1o gennaio 1996 per quanto riguarda taluni stabilimenti situati sul suo territorio. Le carni provenienti da detti stabilimenti possono essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale. L'Austria informa la Commissione in merito alle disposizioni adottate per detti stabilimenti. Essa comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco di detti stabilimenti. L'Austria può accordare a taluni stabilimenti un termine supplementare con scadenza al 1o gennaio 1998, purché questi ultimi abbiano presentato alla competente autorità una richiesta a tal fine anteriormente al 1o aprile 1995. Questa richiesta deve essere corredata di un piano e di un programma dei lavori e precisare i termini entro cui lo stabilimento può conformarsi ai requisiti della presente direttiva. L'Austria sottopone alla Commissione, entro il 1o luglio 1995, l'elenco degli stabilimenti per i quali si prevede di accordare un termine supplementare. Detto elenco deve precisare, stabilimento per stabilimento, il tipo e la durata delle deroghe previste. La Commissione esamina l'elenco e, dopo averlo modificato se necessario, lo adotta. La Commissione trasmette l'elenco agli Stati membri.».
;5. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85) modificata e aggiornata da:
:- 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1),
:modificata da:
:- 392 L 0045: Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992 (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35),
:- 392 L 0116: Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1),
:- 392 L 0118: Direttiva 92/1118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
:a) All'articolo 10, secondo comma, dopo la data del 1o gennaio 1996 si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione:
-::* della Svezia, per la quale la data è quella del 1o gennaio 1997,
-::* dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data è quella del 1o gennaio 1998,».
:b) All'articolo 10, terzo comma, dopo la data del 1o gennaio 1996 si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione:
-::* della Svezia, per la quale la data è quella del 1o gennaio 1997,
-::* dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, per le quali la data è quella del 1o gennaio 1998,».
:c) All'allegato B, capitolo VI, punto 4, lettera a), i) primo trattino, dopo «UK» sono aggiunte le sigle seguenti:
::«AT - FI - NO - SE».
:d) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), i) secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente:
::«ETY».
:e) All'allegato B, capitolo VI, punto 4), lettera a), ii) terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:
::«ETY».
;6. 392 L 0005: Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1).
:All'articolo 3, dopo i primi due trattini si inserisce il trattino seguente:
::«- per taluni stabilimenti situati in Svezia, riguardo ai quali la Svezia deve conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1996».
;7. 392 L 0120: Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 86).
:All'articolo 1, paragrafo 1, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione dell'Austria e della Norvegia, per le quali la data è quella del 31 dicembre 1996, e della la Finlandia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997,».
;8. 388 L 0657: Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3), modificata da:
:- 392 L 0110: Direttiva 92/110/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992 (GU n. L 394 del 31.12.1992, pag. 26).
:All'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, dopo la data del 1o gennaio 1996 si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, per le quali la data è quella del 1o gennaio 1997».
;9. 389 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da:
:- 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13),
:- 391 L 0684: Direttiva 91/684/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 (GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 38).
:a) All'allegato, capitolo XI, punto 1, i) primo trattino, dopo «UK» sono inserite le sigle seguenti:
::«AT - FI - NO - SE».
:b) All'allegato, capitolo XI, punto 1), i), secondo trattino, si aggiunge la sigla seguente:
::«ETY».
:c) All'allegato, capitolo XI, punto 1), ii), terzo trattino, si aggiunge la sigla seguente:
::«ETY».
;10. 391 L 0493: Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15).
:All'articolo 7, paragrafo 2, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione della Finlandia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997.».
;11. 391 L 0492: Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1).
:All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, dopo la data del 31 dicembre 1995 si inserisce quanto segue:
::«ad eccezione della Svezia, per la quale la data è quella del 31 dicembre 1997.»
;12. 393 D 0383: Decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 31).
:All'allegato, si aggiunge il testo seguente:
::«per la Finlandia:
-::* Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors; <br />e <br />Tullilaboratorio / Tullaboratoriet, Espoo
::per la SveziaNorvegia:
e
-::* Norges Veterinærhøgskole, Oslo
Tullilaboratorio / Tullaboratoriet, Espoo
::per la NorvegiaSvezia:
-::* Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg
- Norges Veterinærhøgskole, Oslo
::Per l'Austria:
per la Svezia:
::se necessario, la Commissione, previa consultazione delle autorità austriache, modifica il presente allegato al fine di designare un laboratorio nazionale di riferimento per il controllo delle biotossine marine.».
- Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg
 
Per l'Austria:
se necessario, la Commissione, previa consultazione delle autorità austriache, modifica il presente allegato al fine di designare un laboratorio nazionale di riferimento per il controllo delle biotossine marine.».
=====CAPO 4 - Testi vari =====
;1. 392 L 0046: Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da: