Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/1: differenze tra le versioni

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=====CAPO 2 - Salute animale =====
======A. SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO ======
;1. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo da:
:- 392 L 0102: Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 32).
:a) All'articolo 2, lettera o) si aggiunge quanto segue:
::«- Austria: Bundesland
::- Finlandia: Lääni / län
::- Norvegia: fylke
::- Svezia: län».
:b) All'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) si aggiunge quanto segue:
::«Tuttavia, fino al 1o gennaio 1996, gli animali delle specie bovina e suina originari della Finlandia e della Norvegia possono essere identificati con un contrassegno autorizzato ufficialmente dalle autorità competenti di ciascuno di detti Stati membri. Le autorità competenti finlandesi e norvegesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle caratteristiche del contrassegno autorizzato ufficialmente.»
:c) All'articolo 4 bis, paragrafo 3 si aggiunge quanto segue:
::«Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Finlandia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si è manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata.»
:d) All'articolo 4 ter si aggiunge quanto segue:
::«Inoltre, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale si è manifestato un focolaio di peste suina classica, deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Se del caso, potranno essere adottate modalità di applicazione del presente comma secondo la procedura di cui all'articolo 12.»
:e) Si inserisce il seguente articolo:
::«Articolo 8 bis
::Per quanto concerne la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini, durante un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, per le spedizioni destinate alla Svezia e provenienti da una regione definita all'articolo 2, lettera o) nella quale è stato constatato ufficialmente un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini deve essere effettuato un test sierologico con risultato negativo su tutti i suidi vivi, compresi quelli selvatici. Detto test sarà richiesto durante un periodo di dodici mesi dalla manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione precitata. Le modalità di applicazione del presente comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.»
:f) All'articolo 9 si aggiungono i paragrafi seguenti:
::«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile i programmi sottoposti dalla Svezia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.
::5. La Commissione esamina il programma sottoposto dall'Austria per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
::6. La Commissione esamina i programmi sottoposti dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»
:g) All'articolo 10 si aggiungono i paragrafi seguenti:
::«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi, la leptospirosi (leptospirosa hardjo), la campilobacterosi (forma genitale), la tricomoniasi (infezione fetale) dei bovini e la gastroenterite trasmissibile, la leptospirosi (leptospirosa pomona) e la diarrea epidemica dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.
::5. La Commissione esamina le giustificazioni presentate dalla Finlandia e dalla Norvegia per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) dei bovini e la malattia d'Aujeszky dei suini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste nel paragrafo 2 sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».
:h) Si inserisce il seguente articolo:
::«Articolo 10 bis
::1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche che saranno apportate alla presente direttiva, ai bovini e ai suini da allevamento, da produzione e da macello destinati alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia si applicano, nel luogo di destinazione, le norme del programma operativo attuato da detti Stati membri. Questi animali, se risultano positivi, sono oggetto delle stesse misure applicabili agli animali originari degli Stati membri in questione. Tali misure non si applicano agli animali provenienti da aziende che rientrano in un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura di cui all'articolo 12.
::2. Le garanzie di cui al paragrafo 1 sono applicabili solo previa approvazione da parte della Commissione di un programma operativo che sarà presentato dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia. Le decisioni della Commissione devono essere adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione affinché i programmi operativi e le garanzie di cui al paragrafo 1 siano applicabili da tale data.».
:i) Nell'allegato B, punto 12 si aggiunge quanto segue:
::«
{| {{prettytable|align=center}}
|m) Austria: ||Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
|-
n) Finlandia: Central Laboratory, Tubercolin Section, Weybridge, England
|n) Finlandia: ||Central Laboratory, Tubercolin Section, Weybridge, England
o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
|-
p) Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
|o) Norvegia: ||Veterinærinstituttet, Oslo
|-
|p) Svezia: ||Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
|}
::».
:j) Nell'allegato C, punto 9 si aggiunge quanto segue:
::«
{| {{prettytable|align=center}}
|m) Austria: ||Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
|-
|n) Finlandia: ||Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
|-
|o) Norvegia: ||Veterinærinstituttet, Oslo
|-
|p) Svezia: ||Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
|}
».
j:k) Nell'allegato CF, puntonella 9nota 4 relativa al modello I, nella nota 5 relativa al modello II, nella nota 4 relativa al modello III e nella nota 5 relativa al modello IV, si aggiunge quanto segue:
::«
{| {{prettytable|align=center}}
|m) Austria: ||Amtstierarzt
m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
|-
n) Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
|n) Finlandia: ||kunnaneläinlääkäri ou kaupungineläinlääkäri ou läänineläinlääkäri / kommunalveterinär ou stadsveterinär ou länsveterinär
o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
|-
p) Svezia: Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
|o) Norvegia: ||Distriktsveterinær
».
|-
k) Nell'allegato F, nella nota 4 relativa al modello I, nella nota 5 relativa al modello II, nella nota 4 relativa al modello III e nella nota 5 relativa al modello IV, si aggiunge quanto segue:
|p) Svezia: ||länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär
«
|}
::».
m) Austria: Amtstierarzt
:l) Nell'allegato G, capitolo II, punto A, 2 si aggiunge quanto segue:
n) Finlandia: kunnaneläinlääkäri ou kaupungineläinlääkäri ou läänineläinlääkäri / kommunalveterinär ou stadsveterinär ou länsveterinär
::«
o) Norvegia: Distriktsveterinær
{| {{prettytable|align=center}}
p) Svezia: länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär
|m) Austria: ||Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
».
|-
l) Nell'allegato G, capitolo II, punto A, 2 si aggiunge quanto segue:
|n) Finlandia: ||Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
«
|-
|o) Norvegia: ||Veterinærinstituttet, Oslo
m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling
|-
n) Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
|p) Svezia: ||Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo
|}
p) Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
::».
;2. 391 L 0068: Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19).
:a) All'articolo 8 si aggiunge il paragrafo seguente:
::«4. La Commissione esamina il più rapidamente possibile le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto concerne la paratubercolosi degli ovini e l'agalassia contagiosa degli ovini. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le decisioni appropriate previste al paragrafo 2 sono adottate il più rapidamente possibile. In attesa di tali decisioni, la Svezia può, durante un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare la normativa nazionale vigente prima di tale data per quanto riguarda le malattie precitate. Il suddetto periodo di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15.».
:b) Si inserisce il seguente articolo:
::«Articolo 8 bis
::Per quanto concerne la Finlandia e la Norvegia, ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8 e su loro richiesta, la Commissione organizza gli esami necessari per le malattie elencate nell'allegato B, rubriche II e III, affinché le decisioni appropriate possano essere adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15 prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».
:c) Nell'allegato A, capitolo 1, II, 2, i) si aggiunge quanto segue:
::«Questa disposizione viene riesaminata prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione per un'eventuale modifica, che sarà effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 15.».
;3. 390 L 0426: Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da:
:- 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29),
:- 391 L 0496: Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56),
:- 392 D 0130: Decisione 92/130/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1992 (GU n. L 47 del 22.2.1992, pag. 26),
:- 392 L 0036: Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992 (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 28).
:Nell'allegato C, alla nota in calce (c) si aggiunge quanto segue:
::«
{| {{prettytable|align=center}}
|Austria: ||“Amtstierarzt”
|-
Finlandia: “Kunnaneläinlääkäri o Kaupungineläinlääkäri o Läänineläinlääkäri / Kommunalveterinär o Stadsveterinär o Länsveterinär”
|Finlandia: ||“Kunnaneläinlääkäri o Kaupungineläinlääkäri o Läänineläinlääkäri / Kommunalveterinär o Stadsveterinär o Länsveterinär”
Norvegia: “Distriktsveterinær”
|-
Svezia: “länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär”.
|Norvegia: ||“Distriktsveterinær”
»
|-
4. 390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da:
|Svezia: ||“länsveterinär, distriktsveterinär o gränsveterinär”.
- 391 L 0494: Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35),
|}
- 392 D 0369: Decisione 92/369/CEE della Commissione, del 24 giugno 1992 (GU n. L 195 del 14.7.1992, pag. 25),
::»
- 393 L 0120: Direttiva 93/120/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 35).
;4. 390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da:
a) All'articolo 5 si aggiunge quanto segue:
:- 391 L 0494: Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35),
«d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia deve soddisfare le condizioni fissate in applicazione degli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter.».
:- 392 D 0369: Decisione 92/369/CEE della Commissione, del 24 giugno 1992 (GU n. L 195 del 14.7.1992, pag. 25),
b) Sono inseriti i seguenti articoli:
:- 393 L 0120: Direttiva 93/120/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993 (GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 35).
«Articolo 9 bis
:a) All'articolo 5 si aggiunge quanto segue:
1. Per quanto riguarda la salmonellosi, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di pollame riproduttore e ai branchi di pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o in branchi di pollame da reddito.
::«d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia deve soddisfare le condizioni fissate in applicazione degli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter.».
2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
:b) Sono inseriti i seguenti articoli:
Articolo 9 ter
::«Articolo 9 bis
1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo).
::1. Per quanto riguarda la salmonellosi, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di pollame riproduttore e ai branchi di pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o in branchi di pollame da reddito.
2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Inoltre, tali garanzie tengono conto del parere del Comitato scientifico veterinario per quanto concerne i sierotipi di salmonelle che devono essere inclusi nell'elenco dei sierotipi invasivi per il pollame. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»
::2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
c) Si inserisce il seguente articolo:
«::Articolo 109 ter
::1. Per quanto riguarda la salmonellosi, perin iattesa sierotipi che non sono menzionati nelldell'allegatoadozione II,di capitolouna IIInormativa A.comunitaria, le spedizioni di pollame da macello destinate allala Finlandia, allala Norvegia e allala Svezia sonopossono sottopostesottoporre aalla Commissione un testprogramma microbiologicooperativo perrelativo campionaturaai nello stabilimentobranchi di origine,galline secondoovaiole norme(pollame cheda sarannoreddito fissateallevato dalper Consigliola che delibera su proposta della Commissione prima della dataproduzione di entratauova in vigore del trattato dida adesioneconsumo).
::2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Inoltre, tali garanzie tengono conto del parere del Comitato scientifico veterinario per quanto concerne i sierotipi di salmonelle che devono essere inclusi nell'elenco dei sierotipi invasivi per il pollame. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.»
2. La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire devono essere fissati sulla scorta del parere del Comitato scientifico veterinario e in base al programma operativo che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione.
:c) Si inserisce il seguente articolo:
3. Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un'azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 32.».
::«Articolo 10 ter
d) All'articolo 12, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma:
«::1. Per quanto riguarda la Finlandiasalmonellosi, laper Norvegiai esierotipi lache Svezia,non lesono opportunemenzionati decisioninell'allegato relativeII, allocapitolo III A., le statutospedizioni di “regionepollame cheda nonmacello prevededestinate laalla vaccinazioneFinlandia, controalla laNorvegia malattiae dialla Newcastle”Svezia sono adottatesottoposte secondoa laun proceduratest previstamicrobiologico all'articoloper 32campionatura nello stabilimento di origine, secondo norme che saranno fissate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
::2. La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire devono essere fissati sulla scorta del parere del Comitato scientifico veterinario e in base al programma operativo che la Finlandia, la Norvegia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione.
e) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo:
::3. Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un'azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 32.».
«4. La Commissione esamina al più presto il programma presentato dalla Svezia per quanto riguarda la bronchite infettiva (IB). In seguito a questo esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti la suddetta malattia, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.».
f:d) All'articolo 1412, paragrafo 2 si aggiunge il seguente paragrafocomma:
::«Per quanto riguarda la Finlandia, la Norvegia e la Svezia, le opportune decisioni relative allo statuto di “regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle” sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.».
«4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la rinotracheite del tacchino (TRT), la malattia della testa gonfia (SHS), la laringotracheite contagiosa (ILT), la sindrome della diminuzione dell'ovodeposizione 76 (EDS 76) e il vaiolo aviario (Fowl pox). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.».
g:e) All'allegatoarticolo I, punto 1,13 si aggiunge il seguente testoparagrafo:
::«4. La Commissione esamina al più presto il programma presentato dalla Svezia per quanto riguarda la bronchite infettiva (IB). In seguito a questo esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti la suddetta malattia, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.».
«
:f) All'articolo 14 si aggiunge il seguente paragrafo:
::«4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la rinotracheite del tacchino (TRT), la malattia della testa gonfia (SHS), la laringotracheite contagiosa (ILT), la sindrome della diminuzione dell'ovodeposizione 76 (EDS 76) e il vaiolo aviario (Fowl pox). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.».
Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämfung bei Haustieren, WienHetzendorf
:g) All'allegato I, punto 1, si aggiunge il seguente testo:
Finlandia: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
::«
Norvegia: Veterinærintituttet, Oslo
{| {{prettytable|align=center}}
Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
|Austria: ||Bundesanstalt für Virusseuchenbekämfung bei Haustieren, WienHetzendorf
».
|-
5. 391 L 0067: Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da:
|Finlandia: ||Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors
- 391 L 0054: Direttiva 93/54/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 34).
|-
a) All'articolo 12 si aggiunge il seguente paragrafo:
|Norvegia: ||Veterinærintituttet, Oslo
«4. La Commissione esamina al più presto i programmi presentati dalla Svezia per quanto riguarda la necrosi pancreatica infettiva (NPI), la corinebatteriosi o la nefrobatteriosi (BKD), la foruncolosi e la yersiniosi o malattia della bocca rossa o ERM. In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.»
|-
b) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo:
|Svezia: ||Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
«4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (VPC). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.».
|}
c) Si aggiungono i seguenti articoli:
::».
«Articolo 28 bis
;5. 391 L 0067: Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da:
Per quanto riguarda i pesci, le loro uova e i gameti destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Finlandia non sono autorizzate per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.
:- 391 L 0054: Direttiva 93/54/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993 (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 34).
Articolo 28 ter
:a) All'articolo 12 si aggiunge il seguente paragrafo:
Per quanto riguarda i pesci e i crostacei destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Norvegia non sono autorizzate per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. A richiesta della Norvegia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, questo periodo è prorogato annualmente. Il periodo transitorio massimo è di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.
::«4. La Commissione esamina al più presto i programmi presentati dalla Svezia per quanto riguarda la necrosi pancreatica infettiva (NPI), la corinebatteriosi o la nefrobatteriosi (BKD), la foruncolosi e la yersiniosi o malattia della bocca rossa o ERM. In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.»
Articolo 28 quater
:b) All'articolo 13 si aggiunge il seguente paragrafo:
Secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate le opportune decisioni per approvare i programmi presentati dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II. Tali decisioni entrano in vigore, a seconda dei casi, all'atto dell'adesione o durante i periodi transitori previsti agli articoli 28 bis e 28 ter. A questo proposito, il periodo di quattro anni previsto nell'allegato B, punto I.B è ridotto a tre anni per la Finlandia, con due test durante questo periodo per ciascuna azienda. Per quanto riguarda la Norvegia, saranno presi in considerazione i dati storici relativi alla IHN (necrosi infettiva ematopoietica) e alla VHS (setticemia emorragica virale).».
::«4. La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (VPC). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 26.».
6. 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
:c) Si aggiungono i seguenti articoli:
a) All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma:
::«Articolo 28 bis
«In attesa di disposizioni comunitarie in materia, la Svezia può mantenere le norme nazionali per quanto riguarda i serpenti e altri rettili ad essa destinati.».
::Per quanto riguarda i pesci, le loro uova e i gameti destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Finlandia non sono autorizzate per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.
b) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2, lettera b) si aggiunge il seguente testo:
::Articolo 28 ter
«Queste decisioni prendono in considerazione il caso dei ruminanti allevati nelle regioni artiche della Comunità.».
::Per quanto riguarda i pesci e i crostacei destinati all'allevamento o al ripopolamento, le spedizioni dalla o verso la Norvegia non sono autorizzate per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione. A richiesta della Norvegia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, questo periodo è prorogato annualmente. Il periodo transitorio massimo è di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.
c) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera:
::Articolo 28 quater
«c) secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate disposizioni relative alla leucosi.».
::Secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate le opportune decisioni per approvare i programmi presentati dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II. Tali decisioni entrano in vigore, a seconda dei casi, all'atto dell'adesione o durante i periodi transitori previsti agli articoli 28 bis e 28 ter. A questo proposito, il periodo di quattro anni previsto nell'allegato B, punto I.B è ridotto a tre anni per la Finlandia, con due test durante questo periodo per ciascuna azienda. Per quanto riguarda la Norvegia, saranno presi in considerazione i dati storici relativi alla IHN (necrosi infettiva ematopoietica) e alla VHS (setticemia emorragica virale).».
d) All'articolo 6, punto A, paragrafo 3 si aggiungono le seguenti lettere:
;6. 392 L 0065: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
«e) Per quanto riguarda l'esantema vescicolare dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta.
:a) All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma:
f) Per quanto riguarda la peste suina classica e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di peste suina classica. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Se necessario, le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.
::«In attesa di disposizioni comunitarie in materia, la Svezia può mantenere le norme nazionali per quanto riguarda i serpenti e altri rettili ad essa destinati.».
g) Per quanto riguarda la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Le modalità di applicazione della presente lettera sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.».
e:b) SiAll'articolo inserisce6, punto A, paragrafo 2, lettera b) si aggiunge il seguente articolotesto:
::«Queste decisioni prendono in considerazione il caso dei ruminanti allevati nelle regioni artiche della Comunità.».
«Articolo 10 bis
:c) All'articolo 6, punto A, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera:
Per quanto riguarda la rabbia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, previa presentazione delle opportune giustificazioni, gli articoli 9 e 10 sono modificati per tenere conto della situazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, allo scopo di applicare a questi paesi le stesse disposizioni applicabili agli Stati membri aventi una situazione equivalente.».
::«c) secondo la procedura prevista all'articolo 26, possono essere adottate disposizioni relative alla leucosi.».
f) All'articolo 13, paragrafo 2 si aggiunge la seguente lettera:
:d) All'articolo 6, punto A, paragrafo 3 si aggiungono le seguenti lettere:
«e) La Svezia dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per applicare le misure previste per quanto riguarda gli organismi, istituti o centri.».
::«e) Per quanto riguarda l'esantema vescicolare dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di esantema vescicolare dei suini. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta.
g) All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:
::f) Per quanto riguarda la peste suina classica e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di peste suina classica. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Se necessario, le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.
«L'allegato B è riesaminato prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione per modificare in particolare l'elenco delle malattie includendovi le malattie cui sono soggetti i ruminanti e i suidi nonché quelle che possono essere trasmesse da sperma, ovuli e embrioni degli ovini.».
::g) Per quanto riguarda la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, deve essere effettuato sui suidi un test sierologico con esito negativo per le spedizioni a destinazione della Svezia provenienti da una regione quale definita all'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE in cui si è manifestato un focolaio di sindrome respiratoria riproduttiva dei suini. Questo test sarà richiesto per un periodo di dodici mesi dopo la manifestazione dell'ultimo focolaio nella regione suddetta. Le modalità di applicazione della presente lettera sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.».
h) All'allegato C, punto 2, lettera a) è aggiunto il seguente testo:
:e) Si inserisce il seguente articolo:
«Tuttavia, uno Stato membro può essere autorizzato dalla Commissione a consentire l'introduzione di animali di altra provenienza, in un organismo, istituto o centro riconosciuto, qualora l'autorità competente non sia in grado di trovare una soluzione soddisfacente per tali animali. Lo Stato membro presenta alla Commissione un programma comprendente le garanzie veterinarie supplementari applicabili in questo caso.».
::«Articolo 10 bis
7. 372 L 0461: Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da:
::Per quanto riguarda la rabbia e secondo la procedura prevista all'articolo 26, previa presentazione delle opportune giustificazioni, gli articoli 9 e 10 sono modificati per tenere conto della situazione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, allo scopo di applicare a questi paesi le stesse disposizioni applicabili agli Stati membri aventi una situazione equivalente.».
- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
:f) All'allegatoarticolo 13, puntoparagrafo 2, terzo trattino si aggiunge la seguente siglalettera:
::«e) La Svezia dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione per applicare le misure previste per quanto riguarda gli organismi, istituti o centri.».
«- ETY».
:g) All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:
::«L'allegato B è riesaminato prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione per modificare in particolare l'elenco delle malattie includendovi le malattie cui sono soggetti i ruminanti e i suidi nonché quelle che possono essere trasmesse da sperma, ovuli e embrioni degli ovini.».
:h) All'allegato C, punto 2, lettera a) è aggiunto il seguente testo:
::«Tuttavia, uno Stato membro può essere autorizzato dalla Commissione a consentire l'introduzione di animali di altra provenienza, in un organismo, istituto o centro riconosciuto, qualora l'autorità competente non sia in grado di trovare una soluzione soddisfacente per tali animali. Lo Stato membro presenta alla Commissione un programma comprendente le garanzie veterinarie supplementari applicabili in questo caso.».
;7. 372 L 0461: Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo da:
:- 392 L 0118: Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
:All'allegato, punto 2, terzo trattino si aggiunge la seguente sigla:
::«- ETY».
 
======B. MISURE DI LOTTA======
;1. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da: