Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/1: differenze tra le versioni

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:vi) Dopo l'articolo 19 bis è inserito il testo seguente:
::«Articolo 19 ter
::A decorrere dalla data in cui l'Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima del 1o gennaio 1994, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari di diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 3, lettera m).
::Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.».
;b) 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni leglislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 10).