Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/1: differenze tra le versioni

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===IX. PRODOTTI ALIMENTARI ===
;1. 376 L 0118: Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 49), modificata da:
:- 378 L 0630: Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 12),
:- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
:- 383 L 0635: Direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 37),
:- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
:Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
::«c) “flødepulver” in Danimarca, “Rahmpulver” e “Sahnepulver” in Germania e in Austria, “Gräddpulver” in Svezia, “kermajauhe/gräddpulver” in Finlandia e “fløtepulver” in Norvegia per designare il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera d).».
;2. 379 L 0112: Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1), modificata da:
:- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
:- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
:- 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22),
:- 386 L 0197: Direttiva 86/197/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 38),
:- 389 L 0395: Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 17),
:- 391 L 0072: Direttiva 91/72/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 27).
:a) Nell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:
::«- in finlandese
::“säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä”,
::- in norvegese
::“bestrålt, behandlet med ioniserende stråling”,
::- in svedese
::“bestrålad, behandlad med joniserande strålning”.»
:b) Nell'articolo 9, paragrafo 6, ai codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 corrisponde la voce 22.06 del sistema armonizzato.
:c) Nell'articolo 9 bis, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
::«- in finlandese
::“viimeinen käyttöajankohta”,
::- in norvegese
::“siste forbruksdag”,
::- in svedese
::“sista förbrukningsdagen”.»
:d) All'articolo 10 bis, alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa corrisponde la voce 22.04 del sistema armonizzato.
;3. 380 L 0590: Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 151 del 19.6.1980, pag. 21), modificata da:
:- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).
:a) Nel titolo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
::«LIITE»
::«VEDLEGG»
::«BILAGA».
:b) Nel testo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:
::«Tunnus»
;4. 389 L 0108: Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 34).
:Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:
::«
{| {{prettytable|align=center}}
| - in finlandese ||“pakastettu”,
|-
| - in norvegese ||“dypfryst”,
- in svedese “djupfryst”.
|-
»
| - in svedese ||“djupfryst”.
5. 391 L 0321: Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU n. L 175 del 4.7.1991, pag. 35).
|}
a) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Fórmula para lactentes» e «Fórmula de transição» si aggiunge quanto segue:
::»
«- in finlandese
;5. 391 L 0321: Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU n. L 175 del 4.7.1991, pag. 35).
“Äidinmaidonkorvike” e “Vierotusvalmiste”
;a) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Fórmula para lactentes» e «Fórmula de transição» si aggiunge quanto segue:
- in norvegese
::«- in finlandese
“Morsmelkerstatning” e “Tilskuddsblanding”
::“Äidinmaidonkorvike” e “Vierotusvalmiste”
- in svedese
::- in norvegese
“Modersmjölksersättning” e “Tillskottsnäring”»
::“Morsmelkerstatning” e “Tilskuddsblanding”
b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Leite para lactentes» e «Leite de transiçâo» si aggiunge quanto segue:
«::- in finlandesesvedese
::“Modersmjölksersättning” e “Tillskottsnäring”»
“Maitopohjainen äidinmaidonkorvike” e “Maitopohjainen vierotusvalmiste”
:b) All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini «Leite para lactentes» e «Leite de transiçâo» si aggiunge quanto segue:
- in norvegese
::«- in finlandese
“Morsmelkerstatning utelukkende basert på melk” e “Tilskuddsblanding utelukkeyde basert på melk”
::“Maitopohjainen äidinmaidonkorvike” e “Maitopohjainen vierotusvalmiste”
- in svedese
::- in norvegese
“Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk” e “Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk”».
::“Morsmelkerstatning utelukkende basert på melk” e “Tilskuddsblanding utelukkeyde basert på melk”
6. 393 L 0077: Direttiva 93/77/CEE del Consiglio del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 244 del 30.9.1993, pag. 23).
::- in svedese
Nell'articolo 3, paragrafo 2 si aggiunge quanto segue:
::“Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk” e “Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk”».
«f) “must”, con l'indicazione, in lingua svedese, della frutta utilizzata per i succhi; in norvegese “eplemost” per il succo di mela senza aggiunta di zucchero;
;6. 393 L 0077: Direttiva 93/77/CEE del Consiglio del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 244 del 30.9.1993, pag. 23).
g) “täysmehu”, con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri, fatta eccezione per quelli necessari a correggere il grado di dolcezza (quantità massima 15 g/kg), e senza altri ingredienti;
:Nell'articolo 3, paragrafo 2 si aggiunge quanto segue:
h) “tuoremehu”, con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri o di altri ingredienti e senza trattamenti termici;
i::«f) “mehu”“must”, con l'indicazione, in lingua finlandesesvedese, della frutta usatautilizzata per i succhi; conin aggiuntanorvegese di“eplemost” acquaper oil zuccherisucco edi conmela unsenza contenutoaggiunta di succo pari ad almeno il 35% del peso.».zucchero;
::g) “täysmehu”, con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di acqua, di zuccheri, fatta eccezione per quelli necessari a correggere il grado di dolcezza (quantità massima 15 g/kg), e senza altri ingredienti;
«f::h) “must”“tuoremehu”, con l'indicazione, in lingua svedese,finlandese della frutta utilizzata per i succhi; insenza norvegeseaggiunta “eplemost”di peracqua, ildi succozuccheri o di melaaltri senzaingredienti aggiuntae disenza trattamenti zuccherotermici;
h::i) “tuoremehu”“mehu”, con l'indicazione in lingua finlandese della frutta utilizzatausata per i succhi senzacon aggiunta di acqua, dio zuccheri oe con un contenuto di altrisucco ingredientipari ead almeno senzail trattamenti35% termici;del peso.».
 
===X. CONCIMI ===
;376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da: