R.D. 31 agosto 1907, n. 690 - Testo Unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza: differenze tra le versioni

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(Art.1 Legge 21 marzo 1907, N. 116).
 
Fino al 1º luglio 1908 continuerà ad essere a carico dei comuni la metà della spesa per la retribuzione alle guardie di città.
L'obbligo del comune di Roma a concorrere per la spesa della retribuzione dovuta alle guardie di città rimane stabilito nella somma fissa di lire 391,950.
Sono a carico del rispettivo comune, per il tempo sopra indicato, le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di città.
Nei casi contemplati dal 2° e 3° comma dell'art.19, e sempre fino al 1º luglio 1908, il comune contribuirà al mantenimento delle guardie di città, pagando allo stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.
Sono parimente a carico del comune, nei casi suddetti e per il tempo sopraindicato, le spese per le caserme e l'accasermamento.
Dal 1º luglio 1908 saranno assunte per metà dallo stato tutte le spese indicate nel presente articolo e dal 1º luglio 1909 le spese stesse passeranno per intero a carico dello Stato.
 
Art.53. (Art.45 Legge 21 agosto 1901, N. 409).
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Art.58. (Art.7 Legge 30 dicembre 1906, N. 648).
 
Le disposizioni contenute negli articoli 22, 29, 3/a capoverso, 32, ultimo capoverso, 33, 54, 55, 56 e 57 del presente testo unico, avranno effetto dal 1º gennaio 1907
 
Visto, d'ordine di S.M. Il Ministro Segretario di Stato per l'interno Presidente del Consiglio dei Ministri GIOLITTI.