Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 291:
:Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
;Articolo 44
{| {{prettytable|align=center}}
!Specie ||Divisione CIEM (1) o NAFO (2) Zone di riferimento per la fissazione dei TAC ||Parti della Norvegia (%)
|-
|Aringa ||III a ||13,375
|-
|Aringa
|-
|Aringa ||V b (5), VI a nord di 56° nord, VI b ||10,082
|-
|Spratto ||III a ||7,303
|-
|Mormora ||NAFO 3NO ||92,308
|-
|Merluzzo bianco ||I (6), II (6)(12) ||(7)
|-
|Merluzzo bianco ||I (8), II a (8) ||100,000
|-
|Merluzzo bianco ||III a Skagerrak (9) ||3,202
|-
|Merluzzo bianco ||III a (10) ||100,000
|-
|Merluzzo bianco ||II a (4), IV ||6,425
|-
|Merluzzo bianco ||NAFO 3M ||15,663 (11)
|-
|Eglefino ||I, II (6)(12) ||94,838
|-
|Eglefino ||II a (8) ||100,000
|-
|Eglefino ||III a, III b, c, d (5) ||4,172
|-
|Eglefino ||II a (4), IV ||13,878
|-
|Merluzzo carbonaro ||I, II (12) ||95,768
|-
|-
|-
|-
|-
|Nasello ||II a (4), IV ||14,896
|-
|Sgombro ||II a (4), III (5), IV ||65,395 (13)
|-
|Sgombro
|-
|Sgombro ||V b (5), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ||3,911
|-
|Passera di mare ||III a Skagerrak ||2,000
|-
|Passera di mare ||II a (4), IV ||2,348
|-
|Sogliola ||III (5) ||2,001
|-
|Gamberetti ||III a ||46,609
|-
|Gamberetti ||IV (14) ||80,000
|-
|Scampo
|-
|Scampo
|-
|-
|Scampo ||IV (8) ||100,000
|-
|Mormora ||I (14), II a (14), II b (14)(17) ||100,000
|-
|Mormora ||Jan Mayen (18) ||100,000
|-
|Aringa ||I, II, XIV ||100,000 (20)
|-
|Aringa ||Fiordo di Trondheim (10) ||100,000
|-
|colspan=3|(1) Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. <br />
(2) Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico del nord-ovest, denominata convenzione NAFO. <br />
(3) Escluse le aringhe norvegesi che depongono in primavera. <br />
(4) Acque della Comunità nella sua composizione attuale. <br />
(5) Acque della Comunità. <br />
(
(7) Fino al 31 dicembre 1997 il contingente norvegese sarà pari al quantitativo di cui dispone l'Unione ridotto del 2,9 % del TAC e di 11 000 t. Dal 1° gennaio 1998 il contingente norvegese sarà pari al quantitativo di cui dispone l'unione ridotto del 4,470 % del TAC. Allorché la fissazione del TAC sarà di competenza dell'Unione, la parte della Norvegia sarà fissata in percentuale del contingente complessivo disponibile per l'Unione, sulla base dell'anno 1994. <br />
(8) Nelle acque entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi. <br />
(9) Escluse le acque all'interno delle linee di base norvegesi. <br />
(10) Acque all'interno delle linee di base norvegesi. <br />
(11) Tale attribuzione non tiene conto del trasferimento concordato di 1 000 tonnellate dalla Norvegia a determinati Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale. <br />
(12) Escluse le acque della Comunità nella sua composizione attuale. <br />
(13) Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, il contingente attribuito per tale popolazione in questa zona di gestione può essere catturato a concorrenza di un terzo su una o su entrambe le altre due zone di gestione dello sgombro previste nella presente tabella. Analogamente, i contingenti di sgombro occidentale assegnati all'Unione nella sua composizione attuale possono essere pescati a concorrenza di un terzo in una o in entrambe le altre due zone di gestione. Quanto precede lascia impregiudicata la flessibilità prevista nell'ambito degli accordi vigenti tra l'Unione nella sua composizione attuale e la Norvegia. <br />
(
(15) Escluse le acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi. <br />
(16) Nelle acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi. <br />
(17) Esclusa la zona di Jan Mayen. <br />
(18) Acque attorno all'isola di Jan Mayen, soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia. <br />
(19) Comprese le catture nelle acque internazionali della divisione CIEM II. Analogamente, le catture effettuate dagli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale nelle acque internazionali della divisione CIEM II sono imputate ai contingenti distribuiti per le divisioni V b (acque comunitarie), VI, VII, VIII abde, XII e XIV. <br />
(20) Questa percentuale si applica unicamente alla parte del TAC da utilizzare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia all'interno della zona di riferimento. Essa comprende anche le catture delle aringhe norvegesi che depongono in primavera effettuate nelle acque della divisione CIEM IVa entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi.
|}
</li>
<li> Le possibilità di pesca attribuite alla Norvegia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. </li>
<li> I quantitativi attribuiti alla Norvegia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione attuale, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona:
{| {{prettytable|align=center}}
!Specie ||Divisione CIEM Zone di riferimento per la fissazione dei TAC ||Parti della Norvegia (tonnellate)
|-
|Cicerello ||IV (1) ||34 000
|-
|-
|-
|-
|-
|Squalo elefante ||IV (1), VI (1), VII (1) ||160
|-
|Smeriglio ||IV (1), VI (1), VII (1) ||200
|-
|Gamberetto boreale ||IV (1) ||100
|-
|Contingente combinato (3) ||V b (2), VI (1), VII (1) ||2 000
|-
|Altre specie ||II a (1), IV (1) ||7 460
|-
|Ippoglosso nero ||II a (1), VI (1) ||1 700
|-
|Spratto ||II a (1), IV (1) ||6 800
|-
|Merluzzo norvegese ||II a (1), IV (1) ||20 000
|-
|Sugarello ||II a (1), IV (1) ||5 000
|-
|Melù ||II (1), IV (1), V b (1), VI (1), VII (1) ||186 700
|-
|colspan=3|(1) Acque della Comunità nella sua composizione attuale. <br />
(2) Acque della Comunità. <br />
(3) Pesca con palangari di granatieri, pesce sorcio, «mora mora», e musdea bianca.
|}
</li>
<li> Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale lo sforzo di pesca dei pescherecci della Norvegia sulle specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.</li></ol>
======Sottosezione II - Pescherecci dell'Unione nella sua composizione attuale ======
|