Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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:Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
;Articolo 44
1.<ol><li> La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Norvegia, è fissata come segue per specie e per zona:
{| {{prettytable|align=center}}
Specie Divisione CIEM (1) o NAFO (2) Zone di riferimento per la fissazione dei TAC Parti della Norvegia (%)
!Specie ||Divisione CIEM (1) o NAFO (2) Zone di riferimento per la fissazione dei TAC ||Parti della Norvegia (%)
Aringa III a 13,375
|-
Aringa (3)
|Aringa ||III a ||13,375
II a (4), IV, VII d
|-
29,520
|Aringa V b (53), VI||II a nord di(4), 56° nordIV, VIVII bd ||29,520
|-
10,082
|Aringa ||V b (5), VI a nord di 56° nord, VI b ||10,082
Spratto III a 7,303
|-
Mormora NAFO 3NO 92,308
|Spratto ||III a ||7,303
Merluzzo bianco I (6), II (6)(12)
|-
(7)
|Mormora ||NAFO 3NO ||92,308
 
|-
Merluzzo bianco I (8), II a (8)
|Merluzzo bianco ||I (6), II (6)(12) ||(7)
100,000
|-
Merluzzo bianco III a Skagerrak (9)
|Merluzzo bianco ||I (8), II a (8) ||100,000
3,202
|-
Merluzzo bianco III a (10)
|Merluzzo bianco ||III a Skagerrak (9) ||3,202
100,000
|-
Merluzzo bianco II a (4), IV
|Merluzzo bianco ||III a (10) ||100,000
6,425
|-
Merluzzo bianco NAFO 3M 15,663 (11)
|Merluzzo bianco ||II a (4), IV ||6,425
 
|-
Eglefino I, II (6)(12)
|Merluzzo bianco ||NAFO 3M ||15,663 (11)
94,838
|-
Eglefino II a (8)
|Eglefino ||I, II (6)(12) ||94,838
100,000
|-
Eglefino III a, III b, c, d (5)
|Eglefino ||II a (8) ||100,000
4,172
|-
Eglefino II a (4), IV
|Eglefino ||III a, III b, c, d (5) ||4,172
13,878
|-
Merluzzo carbonaro I, II (12)
|Eglefino ||II a (4), IV ||13,878
95,768
|-
Merluzzo carbonaro II a (4), III (5), IV
|Merluzzo carbonaro ||I, II (12) ||95,768
45,895
|-
Merlano III a 1,824
Merlano|Merluzzo carbonaro ||II a (4), III (5), IV ||45,895
|-
9,906
Nasello|Merlano ||III (5)a ||1,824
|-
5,642
Nasello|Merlano ||II a (4), IV ||9,906
|-
14,896
Sgombro|Nasello II a||III (45), III (||5), IV 642
|-
65,395 (13)
|Nasello ||II a (4), IV ||14,896
 
|-
Sgombro II a (14)
|Sgombro ||II a (4), III (5), IV ||65,395 (13)
88,543 (19)
|-
 
|Sgombro V||II ba (514), VI||88,543 VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (19)
|-
3,911
|Sgombro ||V b (5), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ||3,911
Passera di mare III a Skagerrak 2,000
|-
Passera di mare II a (4), IV
|Passera di mare ||III a Skagerrak ||2,000
2,348
|-
Sogliola III (5)
|Passera di mare ||II a (4), IV ||2,348
2,001
|-
Gamberetti III a 46,609
|Sogliola ||III (5) ||2,001
Gamberetti IV (14)
|-
80,000
|Gamberetti ||III a ||46,609
Scampo III a (15), III b, c, d (5)
|-
1,668
|Gamberetti ||IV (14) ||80,000
Scampo III a (16)
|-
100,000
|Scampo II||III a (415), IVIII b, c, d (65) ||1,668
|-
0,765
|Scampo IV||III a (816) ||100,000
|-
100,000
Mormora|Scampo I (14), ||II a (144), II bIV (14)(176) ||0,765
|-
100,000
|Scampo ||IV (8) ||100,000
Mormora Jan Mayen (18)
|-
100,000
|Mormora ||I (14), II a (14), II b (14)(17) ||100,000
Aringa I, II, XIV 100,000 (20)
|-
 
|Mormora ||Jan Mayen (18) ||100,000
Aringa Fiordo di Trondheim (10)
|-
100,000
|Aringa ||I, II, XIV ||100,000 (20)
(1) Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.
|-
(2) Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico del nord-ovest, denominata convenzione NAFO.
|Aringa ||Fiordo di Trondheim (10) ||100,000
(3) Escluse le aringhe norvegesi che depongono in primavera.
|-
(4) Acque della Comunità nella sua composizione attuale.
|colspan=3|(1) Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. <br />
(5) Acque della Comunità.
(2) Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico del nord-ovest, denominata convenzione NAFO. <br />
(6) Salvo nelle acque entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi.
(3) Escluse le aringhe norvegesi che depongono in primavera. <br />
(7) Fino al 31 dicembre 1997 il contingente norvegese sarà pari al quantitativo di cui dispone l'Unione ridotto del 2,9 % del TAC e di 11 000 t. Dal 1o gennaio 1998 il contingente norvegese sarà pari al quantitativo di cui dispone l'unione ridotto del 4,470 % del TAC. Allorché la fissazione del TAC sarà di competenza dell'Unione, la parte della Norvegia sarà fissata in percentuale del contingente complessivo disponibile per l'Unione, sulla base dell'anno 1994.
(4) Acque della Comunità nella sua composizione attuale. <br />
(8) Nelle acque entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi.
(5) Acque della Comunità. <br />
(9) Escluse le acque all'interno delle linee di base norvegesi.
(106) AcqueSalvo all'internonelle delleacque entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi. <br />
(7) Fino al 31 dicembre 1997 il contingente norvegese sarà pari al quantitativo di cui dispone l'Unione ridotto del 2,9 % del TAC e di 11 000 t. Dal 1° gennaio 1998 il contingente norvegese sarà pari al quantitativo di cui dispone l'unione ridotto del 4,470 % del TAC. Allorché la fissazione del TAC sarà di competenza dell'Unione, la parte della Norvegia sarà fissata in percentuale del contingente complessivo disponibile per l'Unione, sulla base dell'anno 1994. <br />
(11) Tale attribuzione non tiene conto del trasferimento concordato di 1 000 tonnellate dalla Norvegia a determinati Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale.
(8) Nelle acque entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi. <br />
(12) Escluse le acque della Comunità nella sua composizione attuale.
(9) Escluse le acque all'interno delle linee di base norvegesi. <br />
(13) Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, il contingente attribuito per tale popolazione in questa zona di gestione può essere catturato a concorrenza di un terzo su una o su entrambe le altre due zone di gestione dello sgombro previste nella presente tabella. Analogamente, i contingenti di sgombro occidentale assegnati all'Unione nella sua composizione attuale possono essere pescati a concorrenza di un terzo in una o in entrambe le altre due zone di gestione. Quanto precede lascia impregiudicata la flessibilità prevista nell'ambito degli accordi vigenti tra l'Unione nella sua composizione attuale e la Norvegia.
(10) Acque all'interno delle linee di base norvegesi. <br />
(14) Nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia.
(11) Tale attribuzione non tiene conto del trasferimento concordato di 1 000 tonnellate dalla Norvegia a determinati Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale. <br />
(15) Escluse le acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi.
(12) Escluse le acque della Comunità nella sua composizione attuale. <br />
(16) Nelle acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi.
(13) Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, il contingente attribuito per tale popolazione in questa zona di gestione può essere catturato a concorrenza di un terzo su una o su entrambe le altre due zone di gestione dello sgombro previste nella presente tabella. Analogamente, i contingenti di sgombro occidentale assegnati all'Unione nella sua composizione attuale possono essere pescati a concorrenza di un terzo in una o in entrambe le altre due zone di gestione. Quanto precede lascia impregiudicata la flessibilità prevista nell'ambito degli accordi vigenti tra l'Unione nella sua composizione attuale e la Norvegia. <br />
(17) Esclusa la zona di Jan Mayen.
(1814) AcqueNelle attorno all'isola di Jan Mayen,acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia. <br />
(15) Escluse le acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi. <br />
(19) Comprese le catture nelle acque internazionali della divisione CIEM II. Analogamente, le catture effettuate dagli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale nelle acque internazionali della divisione CIEM II sono imputate ai contingenti distribuiti per le divisioni V b (acque comunitarie), VI, VII, VIII abde, XII e XIV.
(16) Nelle acque entro le 4 miglia marine dalle linee di base norvegesi. <br />
(17) Esclusa la zona di Jan Mayen. <br />
(18) Acque attorno all'isola di Jan Mayen, soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia. <br />
(19) Comprese le catture nelle acque internazionali della divisione CIEM II. Analogamente, le catture effettuate dagli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale nelle acque internazionali della divisione CIEM II sono imputate ai contingenti distribuiti per le divisioni V b (acque comunitarie), VI, VII, VIII abde, XII e XIV. <br />
(20) Questa percentuale si applica unicamente alla parte del TAC da utilizzare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia all'interno della zona di riferimento. Essa comprende anche le catture delle aringhe norvegesi che depongono in primavera effettuate nelle acque della divisione CIEM IVa entro le 12 miglia marine dalle linee di base norvegesi.
|}
2. Le possibilità di pesca attribuite alla Norvegia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994.
</li>
3. I quantitativi attribuiti alla Norvegia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione attuale, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona:
<li> Le possibilità di pesca attribuite alla Norvegia sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. </li>
Specie Divisione CIEM Zone di riferimento Parti della Norvegia (tonnellate)
<li> I quantitativi attribuiti alla Norvegia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione attuale, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona:
Cicerello IV (1)
{| {{prettytable|align=center}}
34 000
!Specie ||Divisione CIEM Zone di riferimento per la fissazione dei TAC ||Parti della Norvegia (tonnellate)
Molva azzurra II a (1), IV (1), V b (2), VI (1), VII (1)
|-
1 000
|Cicerello ||IV (1) ||34 000
Molva II a (1), IV (1), V b (2), VI (1), VII (1)
|-
13 400
Brosmio|Molva azzurra ||II a (1), IV (1), V b (2), VI (1), VII (1) ||1 000
|-
6 600
Spinarolo|Molva ||II a (1), IV (1), V b (2), VI (1), VII (1) ||13 400
|-
2 660
Squalo elefante|Brosmio ||II a (1), IV (1), V b (2), VI (1), VII (1) ||6 600
|-
160
Smeriglio|Spinarolo ||IV (1), VI (1), VII (1) ||2 660
|-
200
|Squalo elefante ||IV (1), VI (1), VII (1) ||160
Gamberetto boreale IV (1)
|-
100
|Smeriglio ||IV (1), VI (1), VII (1) ||200
Contingente combinato (3)
|-
V b (2), VI (1), VII (1)
|Gamberetto boreale ||IV (1) ||100
2 000
|-
Altre specie II a (1), IV (1)
|Contingente combinato (3) ||V b (2), VI (1), VII (1) ||2 000
7 460
|-
Ippoglosso nero II a (1), VI (1)
|Altre specie ||II a (1), IV (1) ||7 460
1 700
|-
Spratto II a (1), IV (1)
|Ippoglosso nero ||II a (1), VI (1) ||1 700
6 800
|-
Merluzzo norvegese II a (1), IV (1)
|Spratto ||II a (1), IV (1) ||6 800
20 000
|-
Sugarello II a (1), IV (1)
|Merluzzo norvegese ||II a (1), IV (1) ||20 000
5 000
|-
Melù II (1), IV (1), V b (1), VI (1), VII (1)
|Sugarello ||II a (1), IV (1) ||5 000
186 700
|-
(1) Acque della Comunità nella sua composizione attuale.
|Melù ||II (1), IV (1), V b (1), VI (1), VII (1) ||186 700
(2) Acque della Comunità.
|-
|colspan=3|(1) Acque della Comunità nella sua composizione attuale. <br />
(2) Acque della Comunità. <br />
(3) Pesca con palangari di granatieri, pesce sorcio, «mora mora», e musdea bianca.
|}
4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale lo sforzo di pesca dei pescherecci della Norvegia sulle specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
</li>
<li> Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale lo sforzo di pesca dei pescherecci della Norvegia sulle specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.</li></ol>
 
======Sottosezione II - Pescherecci dell'Unione nella sua composizione attuale ======