Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario di licenze di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia lo sforzo di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale per le specie non regolamentate e non attribuite non può superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
======Sottosezione III - Altre disposizioni======
;Articolo 48
1.# Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni, comprensive del contesto geografico e dei tipi di pesca tradizionali, alle quali i quantitativi attribuiti in base agli articoli 44 e 47 possono essere utilizzati dalla Norvegia nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale e dall'Unione attuale nelle acque della Norvegia, rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
2.# Tali condizioni sono fissate per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1995, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
;Articolo 49
:Fino al 30 giugno 1998 la Norvegia è autorizzata a fissare i livelli dei tassi di sfruttamento sotto forma di limiti di cattura per le risorse situate nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione a nord di 62° di latitudine nord, ad eccezione dello sgombro.
:La completa integrazione della gestione di tali risorse nella politica comune della pesca dopo la suddetta data si baserà sull'attuale regime di gestione quale illustrato nella dichiarazione comune sulla gestione delle risorse della pesca nelle acque a nord di 62° di latitudine nord.
;Articolo 50
1.# Durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia le misure tecniche applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione sono mantenute nei confronti di tutti i pescherecci dell'Unione.
2.# Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia situate a nord di 62° di latitudine nord le autorità competenti norvegesi sono autorizzate ad adottare misure volte a vietare temporaneamente taluni tipi di pesca in zone biologicamente sensibili a fini di conservazione delle risorse ittiche, applicabili a tutti i pescherecci interessati.
3.# Durante un periodo di tre anni, tutte le catture effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi.
4.# Durante un periodo di tre anni, le catture di specie soggette a limitazioni e per le quali la pesca è chiusa, effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia, sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi.
5.# Prima della scadenza dei periodi transitori di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 il Consiglio stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, le misure tecniche applicabili nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione, ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.
;Articolo 51
:Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, la Norvegia può mantenere le misure nazionali di controllo esistenti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e applicare a tutti i pescherecci dell'Unione:
-:* durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione situate a nord di 62° di latitudine nord;
-:* durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione situate a sud di 62° di latitudine nord.
:Prima dello scadere di tali periodi transitori il Consiglio decide, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato CE, le misure di controllo applicabili nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione, ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.
 
=====Sezione III - Risorse esterne =====