Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, portati a conoscenza della Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.
====CAPO 2 - Altre disposizioni ====
;Articolo 145
1.# Le scorte pubbliche detenute al 1o gennaio 1995 dai nuovi Stati membri in virtù della loro politica di sostegno del mercato vengono prese in carico dalla Comunità al valore che risulta dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1833/88 del Consiglio, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
2.# Qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio dei nuovi Stati membri al 1o gennaio 1995 e che superi in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata da detti Stati membri a loro carico in base a procedure comunitarie da definirsi ed entro termini da fissare conformemente alla procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune dei mercati.
3.# Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantità che supera la scorta normale di riporto.
;Articolo 146
:Dal 1o gennaio 1995 il Regno di Norvegia deve garantire l'abolizione di tutte le disposizioni legislative e contrattuali che attribuiscono una posizione di monopolio all' Ente norvegese grano (Statens kornforretning) o a qualunque altra organizzazione ad essa subentrante per quanto concerne l'importazione, l'esportazione o l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli.
:Tuttavia, l'articolo 85 del trattato CE si applica unicamente a partire dal 1o gennaio 1997 agli accordi, decisioni e pratiche concordate, messi in atto dall'Ente norvegese grano qualora:
-:* abbiano oggetti diversi da quelli di cui al primo comma;
-:* non riguardino la determinazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati o il controllo della produzione.
;Articolo 147
:Nel settore agricolo, qualora gli scambi tra uno o più nuovi Stati membri e la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, o gli scambi tra i nuovi Stati membri creino gravi perturbazioni sul mercato dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia anteriormente al 1o gennaio 2000, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, decide entro 24 ore dal ricevimento di siffatta richiesta sulle misure di salvaguardia che essa reputa necessarie. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
;Articolo 148
1.# Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente titolo.
2.# Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può procedere agli adattamenti delle disposizioni contenute nel presente titolo che possano risultare necessarie a seguito di una modifica della normativa comunitaria.
;Articolo 149
1.# Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data.
2.# Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.
;Articolo 150
1.# Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al più presto alla data dell'adesione.
2.# Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare l'adattamento degli atti che prevedono, a favore degli Stati membri esistenti, il cofinanziamento di talune azioni nel settore della statistica e del controllo delle spese. <br />Esse possono altresì prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale corrispondente al massimo alla differenza tra il prezzo accertato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del presente atto, possa essere concesso ad operatori privati - persone fisiche o giuridiche - che detengono alla data del 1o gennaio 1995 scorte di prodotti di cui all'articolo 138, paragrafo 1 o derivanti dalla loro trasformazione.
3.# Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le misure che riguardino strumenti inizialmente adottati dalla Commissione saranno adottate da tale istituzione secondo la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1.
Esse possono altresì prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale corrispondente al massimo alla differenza tra il prezzo accertato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del presente atto, possa essere concesso ad operatori privati - persone fisiche o giuridiche - che detengono alla data del 1o gennaio 1995 scorte di prodotti di cui all'articolo 138, paragrafo 1 o derivanti dalla loro trasformazione.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le misure che riguardino strumenti inizialmente adottati dalla Commissione saranno adottate da tale istituzione secondo la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1.
 
===TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI===