Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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===TITOLO VI - AGRICOLTURA===
;Articolo 137
1.# Il presente titolo riguarda i prodotti agricoli ad eccezione dei prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3759/92, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.
2.# Salvo disposizioni contrarie del presente atto:
-#* gli scambi dei nuovi Stati membri tra loro, con i paesi terzi o con gli Stati membri attuali sono soggetti al regime applicabile a questi ultimi Stati membri. Il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale in materia di dazi all'importazione e tasse di effetto equivalente, restrizioni quantitative e misure ad effetto equivalente si applica ai nuovi Stati membri;
-#* i diritti e gli obblighi derivanti dalla politica agricola comune si applicano integralmente nei nuovi Stati membri.
3.# Fatte salve disposizioni speciali del presente titolo che prevedano date o termini diversi, l'applicazione di misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 si conclude alla fine del quinto anno successivo all'adesione per l'Austria, la Finlandia e la Norvegia. Tali misure devono comunque tenere integralmente conto, per ogni prodotto, della produzione complessiva durante l'anno 1999.
====CAPO I - Disposizioni relative agli aiuti nazionali ====
CAPO I
Disposizioni relative agli aiuti nazionali
Articolo 138
1. Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l'Austria, la Finlandia e la Norvegia possono concedere, nelle forme opportune, aiuti nazionali transitori e degressivi ai produttori di prodotti agricoli di base soggetti alla politica agricola comune.
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a) tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE;
b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, portati a conoscenza della Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.
====CAPO 2 - Altre disposizioni ====
CAPO 2
Altre disposizioni
Articolo 145
1. Le scorte pubbliche detenute al 1o gennaio 1995 dai nuovi Stati membri in virtù della loro politica di sostegno del mercato vengono prese in carico dalla Comunità al valore che risulta dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1833/88 del Consiglio, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
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2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare l'adattamento degli atti che prevedono, a favore degli Stati membri esistenti, il cofinanziamento di talune azioni nel settore della statistica e del controllo delle spese.
Esse possono altresì prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale corrispondente al massimo alla differenza tra il prezzo accertato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del presente atto, possa essere concesso ad operatori privati - persone fisiche o giuridiche - che detengono alla data del 1o gennaio 1995 scorte di prodotti di cui all'articolo 138, paragrafo 1 o derivanti dalla loro trasformazione.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le misure che riguardino strumenti inizialmente adottati dalla Commissione saranno adottate da tale istituzione secondo la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1.
 
===TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI===
;Articolo 151