Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.
====CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio====
;Articolo 79
:Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.
;Articolo 80
:Le entrate denominate «dazi della tariffa doganale comune e altri dazi», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi dell'Austria con paesi terzi.
;Articolo 81
:Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica d'Austria, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un dodicesimo degli importi seguenti:
-:* 583 milioni di ecu nel 1995,
-:* 106 milioni di ecu nel 1996,
-:* 71 milioni di ecu nel 1997,
-:* 35 milioni di ecu nel 1998.
;Articolo 82
:La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica d'Austria ai pagamenti residui dopo la sua adesione in base agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.
;Articolo 83
:La quota di partecipazione della Repubblica d'Austria al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.
 
===TITOLO IV - MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA FINLANDIA===