Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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====CAPO 3 - Politica della concorrenza====
;Articolo 71
1.# Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Repubblica d'Austria procede, a decorrere dalla data di adesione, ad un progressivo riordinamento del monopolio dei tabacchi lavorati che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CE in modo che, al più tardi entro tre anni dalla data di adesione, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.
2.# Per quanto attiene ai prodotti riportati nell'elenco di cui all'allegato IX, il diritto esclusivo d'importazione è soppresso, al più tardi entro tre anni dalla data di adesione. La soppressione di detto diritto esclusivo viene effettuata mediante l'apertura progressiva, a decorrere dalla data di adesione, di contingenti all'importazione di prodotti provenienti dagli Stati membri. All'inizio di ciascuno dei tre anni suddetti, la Repubblica d'Austria apre un contingente calcolato sulla base delle seguenti percentuali del consumo nazionale: 15 % il primo anno, 40 % il secondo anno, 70 % il terzo anno. I quantitativi corrispondenti a dette percentuali, per i tre anni, sono stabiliti nell'elenco di cui all'allegato IX. <br />I contingenti di cui al precedente comma sono aperti a tutti gli operatori, senza restrizioni, e i prodotti importati nell'ambito di tali contingenti non possono essere soggetti, nella Repubblica d'Austria, ad un diritto esclusivo di commercializzazione a livello del commercio all'ingrosso; i prodotti importati in regime di contingente e venduti al dettaglio devono essere messi a disposizione del consumatore in modo non discriminatorio.
3.# Entro un anno dall'adesione, la Repubblica d'Austria istituisce un'autorità indipendente incaricata di concedere autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio, conformemente al trattato CE.
I contingenti di cui al precedente comma sono aperti a tutti gli operatori, senza restrizioni, e i prodotti importati nell'ambito di tali contingenti non possono essere soggetti, nella Repubblica d'Austria, ad un diritto esclusivo di commercializzazione a livello del commercio all'ingrosso; i prodotti importati in regime di contingente e venduti al dettaglio devono essere messi a disposizione del consumatore in modo non discriminatorio.
;Articolo 72
3. Entro un anno dall'adesione, la Repubblica d'Austria istituisce un'autorità indipendente incaricata di concedere autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio, conformemente al trattato CE.
:Fino al 1o gennaio 1996 la Repubblica d'Austria può mantenere, verso gli altri Stati membri, i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che alla data di adesione applicava alle bevande spiritose e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, di cui alla voce 22.08 del SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.
Articolo 72
 
Fino al 1o gennaio 1996 la Repubblica d'Austria può mantenere, verso gli altri Stati membri, i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che alla data di adesione applicava alle bevande spiritose e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, di cui alla voce 22.08 del SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.
====CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale====
Articolo 73