Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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====CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale====
;Articolo 54
:Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Norvegia, alle condizioni specificate in tale allegato.
;Articolo 55
:Per ogni prodotto il dazio di base per l'allineamento alla tariffa doganale comune di cui all'articolo 56 è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Norvegia al 1o gennaio 1994.
;Articolo 56
:Il Regno di Norvegia può mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti di cui all'allegato VII.
:Durante questo periodo il Regno di Norvegia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente calendario:
-:* al 1o gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75 %;
-:* al 1o gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40 %.
:Dal 1o gennaio 1998 il Regno di Norvegia applica integralmente la tariffa doganale comune.
;Articolo 57
# Dal 1° gennaio 1995, il Regno di Norvegia applica: <br />a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione; <br />b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
1. Dal 1o gennaio 1995, il Regno di Norvegia applica:
2.# I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità.
a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione;
3.# Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non fossero conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.
b) gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi.
;Articolo 58
2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunità.
1.# Il Regno di Norvegia è autorizzato ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione:
3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non fossero conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.
-#* siano immesse in libera pratica nel territorio del Regno di Norvegia e siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e
Articolo 58
-#* restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, articoli 21 e 82).
1. Il Regno di Norvegia è autorizzato ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente tariffario annuale a dazio zero per lo stirene (codice NC 2902 50 00) di volume pari a 21 000 tonnellate, a condizione che le merci in questione:
2.# Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità norvegesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione del paragrafo 1.
- siano immesse in libera pratica nel territorio del Regno di Norvegia e siano ivi consumate o vi subiscano una trasformazione atta a conferire l'origine comunitaria, e
3.# La Commissione e le autorità norvegesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale del prodotto in questione o la trasformazione atta a conferirgli l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio del Regno di Norvegia.
- restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, articoli 21 e 82).
;Articolo 59
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità norvegesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione del paragrafo 1.
1.# Dal 1o gennaio 1995, il Regno di Norvegia applica: le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 60.
3. La Commissione e le autorità norvegesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che il consumo finale del prodotto in questione o la trasformazione atta a conferirgli l'origine comunitaria abbiano luogo nel territorio del Regno di Norvegia.
2.# Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.
Articolo 59
3.# Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
1. Dal 1o gennaio 1995 il Regno di Norvegia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 60.
;Articolo 60
2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi.
:L'articolo 59 si applica:
3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1o gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
-:* agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;
Articolo 60
-:* alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;
L'articolo 59 si applica:
-:* ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
- agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;
;Articolo 6261
- alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989;
:Il Regno di Norvegia si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960 e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.
- ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.
;Articolo 6162
:Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato norvegese.
Il Regno di Norvegia si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960 e dagli Accordi di libero scambio firmati con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel 1992.
 
Articolo 62
Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato norvegese.
====CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio====
;Articolo 63