Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 888:
 
====CAPO 3 - Pesca====
=====Sezione I - Disposizioni generali =====
Disposizioni generali
Articolo 115
1. Fatte salve disposizioni diverse dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto si applicano al settore della pesca.
2. Gli articoli 148 e 149 si applicano ai prodotti della pesca.
=====Sezione II - Accesso alle acque e alle risorse =====
Sezione II
Accesso alle acque e alle risorse
Articolo 116
Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sarà in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.
Line 985 ⟶ 983:
Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Svezia, nelle divisioni CIEM IIIa, b e d, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1o gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
=====Sezione III - Risorse esterne =====
Risorse esterne
Articolo 124
1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.
Line 993 ⟶ 990:
Articolo 125
Per un periodo che non può superare tre anni a decorrere dalla data di adesione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa annualmente l'importo del contributo finanziario dell'Unione all'immissione di giovani salmoni realizzata dalle autorità svedesi competenti.
Tale compensazione finanziaria sarà valutata alla luce degli equilibri tra le popolazioni esistenti immediatamente prima dell'adesione.
 
====CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'Unione doganale====
Articolo 126