Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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===PARTE PRIMA - PRINCIPI ===
Articolo 1
Ai fini del presente atto:
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Articolo 10
L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.
===PARTE SECONDA - ADATTAMENTI DEI TRATTATI===
====TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI====
=====CAPO 1 - Il Parlamento europeo=====
;Articolo 11
L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom è sostituito dal seguente:
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».
 
=====CAPO 2 - Il Consiglio=====
;Articolo 12
Il secondo comma dell'articolo 27 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 146 del trattato CE e il secondo comma dell'articolo 116 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
Riga 207:
«In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno 54 voti favorevoli.»
 
=====CAPO 3 - La Commissione=====
;Articolo 16
Il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 9 del trattato CECA, il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 157 del trattato CE e il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 126 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
Riga 213:
«1. La Commissione è composta di 21 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.».
 
=====CAPO 4 - La Corte di giustizia=====
Articolo 17
1. Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 165 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
Riga 232:
«Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente nove e otto giudici.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali.».
=====CAPO 5 - La Corte dei conti=====
;Articolo 22
Il paragrafo 1 dell'articolo 45 B del trattato CECA, il paragrafo 1 dell'articolo 188 B del trattato CE e il paragrafo 1 dell'articolo 160 B del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
Riga 238:
«1. La Corte dei conti è composta di 16 membri.»
 
=====CAPO 6 - Il Comitato economico e sociale=====
;Articolo 23
Il primo comma dell'articolo 194 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 166 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
Riga 279:
».
 
=====CAPO 7 - Il Comitato delle Regioni=====
;Articolo 24
Il secondo comma dell'articolo 198 A del trattato CE è sostituito dal seguente:
Riga 320:
».
 
=====CAPO 8 - Il Comitato consultivo CECA=====
;Articolo 25
Il primo comma dell'articolo 18 del trattato CECA è sostituito dal seguente:
Riga 326:
«Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo. Esso è composto di non meno di 87 membri e di non più di 111 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti.».
 
=====CAPO 9 - Il Comitato scientifico e tecnico=====
;Articolo 26
Il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 134 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:
Riga 332:
«2. Il Comitato è composto di 39 membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.».
 
====TITOLO II - ALTRI ADATTAMENTI====
;Articolo 27
Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE è sostituito dal seguente:
Riga 342:
«Il presente trattato non si applica alle isole Åland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimetterà copia certificata conforme di una tale dichiarazione agli Stati membri.»
 
===PARTE TERZA - ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI===
;Articolo 29
Gli atti elencati nell'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
Riga 348:
Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 169.
 
===PARTE QUARTA - MISURE TRANSITORIE===
====TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI====
Articolo 31
1. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi Stati membri procede all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto, del numero dei rappresentanti stabilito dall'articolo 11 del presente atto, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto.
Riga 355:
3. Tuttavia ciascuno dei nuovi Stati membri, che decida in tal senso, può procedere ad elezioni al Parlamento europeo nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del trattato di adesione secondo il protocollo n. 8 allegato al presente atto.
4. Il mandato dei rappresentanti eletti a norma dei paragrafi 1 o 3 scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli Stati membri attuali per il quinquennio 1994-1999.
====TITOLO II - MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA NORVEGIA ====
=====CAPO 1 - Libera circolazione delle merci=====
======Sezione I - Norme e ambiente ======
;Articolo 32
# Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato III, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Norvegia.
# Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.<br />Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'«acquis» comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
======Sezione II - Varie ======
;Articolo 33
Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo.
Riga 367:
Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.
 
=====CAPO 2 - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali=====
;Articolo 34
In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, il Regno di Norvegia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.
Riga 373:
Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia può continuare ad applicare restrizioni in materia di proprietà di pescherecci della Norvegia da parte di persone non aventi cittadinanza norvegese.
 
=====CAPO 3 - Pesca=====
Sezione I
Disposizioni generali
Riga 641:
2. Il meccanismo, gestito dalla Commissione, prevede massimali indicativi che consentono scambi senza ostacoli entro i massimali stessi. Esso si basa su documenti di spedizione rilasciati dal paese d'origine. In caso di superamento dei massimali o di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione può adottare le opportune misure conformemente alla prassi comunitaria consolidata. Dette misure non sono in alcun caso più rigorose di quelle applicate ad importazioni da paesi terzi.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 31 dicembre 1994, la procedura per l'applicazione del presente articolo.
=====CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale=====
Articolo 54
Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Norvegia, alle condizioni specificate in tale allegato.
Riga 677:
Articolo 62
Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato norvegese.
=====CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio=====
Articolo 63
Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.
Riga 695:
La quota di partecipazione del Regno di Norvegia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.
 
====TITOLO III - MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL'AUSTRIA====
=====CAPO 1 - Libera circolazione delle merci=====
Sezione unica
Norme e ambiente
Riga 703:
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie.
Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'«acquis» comunitario si applicherà ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
=====CAPO 2 - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali=====
Articolo 70
In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica d'Austria può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.
=====CAPO 3 - Politica della concorrenza=====
Articolo 71
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Repubblica d'Austria procede, a decorrere dalla data di adesione, ad un progressivo riordinamento del monopolio dei tabacchi lavorati che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CE in modo che, al più tardi entro tre anni dalla data di adesione, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.
Riga 714:
Articolo 72
Fino al 1o gennaio 1996 la Repubblica d'Austria può mantenere, verso gli altri Stati membri, i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che alla data di adesione applicava alle bevande spiritose e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, di cui alla voce 22.08 del SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.
=====CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale=====
Articolo 73
Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano all'Austria, alle condizioni specificate in tale allegato.
Riga 737:
Articolo 78
La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al 1o gennaio 1995, tra l'altro, dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.
=====CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio=====
Articolo 79
Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.
Riga 753:
La quota di partecipazione della Repubblica d'Austria al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.
 
====TITOLO IV - MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA FINLANDIA====
=====CAPO 1 - Libera circolazione delle merci=====
Sezione 1
Norme e ambiente
Riga 766:
Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, la Repubblica di Finlandia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo.
Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.
=====CAPO 2 - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali=====
Articolo 86
In deroga all'articolo 73 B del trattato CE, la Repubblica di Finlandia può applicare, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni della legge del 30 dicembre 1992, n. 1612, relativa all'acquisto di imprese finlandesi da parte di stranieri.
Articolo 87
In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica di Finlandia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.
=====CAPO 3 - Pesca=====
Sezione I
Disposizioni generali
Riga 824:
2. I diritti ed obblighi che derivano per la Repubblica di Finlandia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.
3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.
=====CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'unione doganale=====
Articolo 97
Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Finlandia, alle condizioni specificate in tale allegato.
Riga 860:
Articolo 105
Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato finlandese.
=====CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio=====
Articolo 106
Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.
Riga 878:
La quota di partecipazione della Repubblica di Finlandia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.
 
====TITOLO V - MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALLA SVEZIA====
=====CAPO 1 - Libera circolazione delle merci=====
Sezione I
Norme e ambiente
Riga 891:
Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Svezia può continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo, nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo.
Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sarà riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.
=====CAPO 2 - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali=====
;Articolo 114
In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, il Regno di Svezia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.
 
=====CAPO 3 - Pesca=====
Sezione I
Disposizioni generali
Riga 1 002:
Per un periodo che non può superare tre anni a decorrere dalla data di adesione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa annualmente l'importo del contributo finanziario dell'Unione all'immissione di giovani salmoni realizzata dalle autorità svedesi competenti.
Tale compensazione finanziaria sarà valutata alla luce degli equilibri tra le popolazioni esistenti immediatamente prima dell'adesione.
=====CAPO 4 - Relazioni esterne, ivi compresa l'Unione doganale=====
Articolo 126
Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano alla Svezia, alle condizioni specificate in tale allegato.
Riga 1 024:
Articolo 131
Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato svedese.
=====CAPO 5 - Disposizioni finanziarie e di bilancio=====
Articolo 132
Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 o ad ogni decisione che la modifica o la sostituisce.
Riga 1 040:
La quota di partecipazione del Regno di Svezia al finanziamento del meccanismo finanziario di cui all'articolo 116 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è imputata al bilancio generale delle Comunità europee.
 
====TITOLO VI - AGRICOLTURA====
Articolo 137
1. Il presente titolo riguarda i prodotti agricoli ad eccezione dei prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3759/92, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.
Riga 1 127:
Esse possono altresì prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale corrispondente al massimo alla differenza tra il prezzo accertato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del presente atto, possa essere concesso ad operatori privati - persone fisiche o giuridiche - che detengono alla data del 1o gennaio 1995 scorte di prodotti di cui all'articolo 138, paragrafo 1 o derivanti dalla loro trasformazione.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, le misure che riguardino strumenti inizialmente adottati dalla Commissione saranno adottate da tale istituzione secondo la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1.
====TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI====
Articolo 151
1. Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato.
Riga 1 140:
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori contemplati nel presente Atto non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
 
===PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO===
====TITOLO I - INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI====
Articolo 154
Il Parlamento europeo si riunisce al più tardi un mese dopo l'adesione. Esso apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Riga 1 176:
1. Per i Comitati elencati nell'allegato XVI, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. I Comitati elencati nell'allegato XVII sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.
====TITOLO II - APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI====
Articolo 166
Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purché tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 191, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive, raccomandazioni e decisioni dopo l'adesione.
Riga 1 200:
Articolo 173
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
====TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI====
Articolo 174
Gli allegati da I a XIX e i protocolli dal n. 1 al n. 10, acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante.