Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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====TITOLO II - ALTRI ADATTAMENTI====
;Articolo 27
Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE è sostituito dal seguente:
 
«1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno di Norvegia, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.».
;Articolo 28
E' inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, come lettera d) dell'articolo 79 del trattato CECA e come lettera e) dell'articolo 198 del trattato CEEA il testo seguente:
 
«Il presente trattato non si applica alle isole Åland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimetterà copia certificata conforme di una tale dichiarazione agli Stati membri.»