Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

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=====CAPO 2 - Il Consiglio=====
;Articolo 12
Il secondo comma dell'articolo 27 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 146 del trattato CE e il secondo comma dell'articolo 116 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
«La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.»
;Articolo 13
L'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
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Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti».
;Articolo 14
Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA è sostituito dal seguente:
«Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dalla Commissione e dal Consiglio deliberante a maggioranza di tredici sedicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del comma precedente, esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo.»
;Articolo 15
1. Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'articolo 118 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
«2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione: