Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 119:
Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 45 B, 78 e 78 ter del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata:
{| {{prettytable|align=center}}
|Belgio ||5
|-
Riga 164:
«2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
{| {{prettytable|align=center}}
|Belgio ||5
|-
Riga 206:
«Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 64 voti favorevoli, espressi da almeno 11 membri.».
4. La prima frase del secondo comma del punto n. 2 del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato CE è sostituita dalla seguente:
«In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno 54 voti favorevoli.»
 
=====CAPO 3 - La Commissione=====
Articolo 16