Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/15: differenze tra le versioni

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=====II. Controllo integrato=====
;392 R 3508: Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 1), modificato da:
:- 394 R 0165: Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994 (GU n. L 24 del 29.1.1994, pag. 6).
 
In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3508/92 il sistema integrato si applica nei nuovi Stati membri:
:- dal 1o marzo 1995 per quanto riguarda le domande di aiuto e il sistema integrato di controllo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3508/92,
:- al più tardi dal 1o gennaio 1997 per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92.
 
I nuovi Stati membri adottano tutte le misure amministrative, tecniche e di bilancio necessarie affinché i rispettivi elementi del sistema integrato siano operativi a decorrere da tali date. Tuttavia, qualora uno o più elementi del sistema integrato siano operativi prima di tali date, essi possono avvalersene per le loro attività di gestione e di controllo.
 
Tuttavia, qualora uno o più elementi del sistema integrato siano operativi prima di tali date, essi possono avvalersene per le loro attività di gestione e di controllo.
 
La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, le modalità di applicazione della presente disposizione e segnatamente misure transitorie per il periodo di avvio del sistema nei nuovi Stati membri.