Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/15: differenze tra le versioni

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=====III. Ortofrutticoli=====
;372 R 1035: Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1), modificato da ultimo da:
:- 393 R 3669: Regolamento (CE) n. 3669/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993 (GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26).
 
In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 l'applicazione delle norme comuni di qualità è introdotta, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 33 del suddetto regolamento, nel corso di un periodo di:
:- tre anni relativamente ai prodotti austriaci e due anni relativamente ai prodotti finlandesi. Durante detti periodi questi prodotti, fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, possono essere commercializzati soltanto sul mercato nazionale;
:- due anni relativamente alle carote prodotte in Svezia. Durante detto periodo questi prodotti possono essere esportati verso paesi terzi.
 
=====IV. Vino e bevande spiritose =====
1. 389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alle designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo da: