Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/1: differenze tra le versioni

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{{WIP|[[Utente:Fabrizio Fiorita|Fabrizio Fiorita]] 22:48, 6 set 2006 (UTC)}}
 
{{diritto
|Titolo=ATTO<br />relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea<br />(94/C 241/08 - Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti)
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====PARTE PRIMA - ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI====
 
;Articolo 1
 
L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
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- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»
 
;Articolo 2
 
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
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|}»
 
;Articolo 3
 
L'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
Line 115 ⟶ 113:
Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50 % del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato.»
 
;Articolo 4
 
Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
Line 176 ⟶ 174:
- un sostituto designato dalla Commissione.»
 
;Articolo 5
 
Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
Line 183 ⟶ 181:
 
====PARTE SECONDA - ALTRE DISPOSIZIONI====
;Articolo 6
 
1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1o gennaio 1995:
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Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.
;Articolo 7
 
I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell'articolo 6, paragrafo 1, al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:
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|}
 
;Articolo 8
 
I versamenti di cui agli articoli 6 e 7 del presente protocollo sono effettuati dai nuovi Stati membri in ecu o nella loro moneta nazionale.
Line 228 ⟶ 226:
Qualora il versamento venga effettuato in moneta nazionale, l'importo da versare viene calcolato prendendo in considerazione il tasso di conversione dell'ecu in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sarà del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca.
 
;Articolo 9
 
1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando quattro amministratori ciascuno dei quali è designato da ciascuno dei nuovi Stati membri, nonché un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia.