Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli: differenze tra le versioni

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{{diritto
|Titolo=ATTO<br />relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea<br />(94/C 241/08 - PROTOCOLLI)
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|CapitoloPrecedente=ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (94/C 241/08 - ALLEGATO XIX)
|NomePaginaCapitoloPrecedente=Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/19
|CapitoloSuccessivo=ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (94/C 241/08 - Protocollo n. 1)
|CapitoloSuccessivo=ATTO FINALE (94/C 241/09)
|NomePaginaCapitoloSuccessivo=Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto Finale/Protocolli/1
}}
 
===# [[Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/1|Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti=== ]]
# [[Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/2|Protocollo n. 2 concernente le isole Åland]]
====PARTE PRIMA - ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI====
# [[Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/3|Protocollo n. 3 concernente la popolazione Sami]]
 
# [[Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/4|Protocollo n. 4 concernente il settore petrolifero in Norvegia]]
Articolo 1
# [[Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/5|Protocollo n. 5 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio]]
 
# [[Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/6|Protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia]]
L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
# [[Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/7|Protocollo n. 7 concernente le Svalbard]]
 
# [[Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/8|Protocollo n. 8 concernente le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio]]
«Articolo 3
# [[Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/9|Protocollo n. 9 concernente il trasporto du strada, ferroviario e combinato in Austria]] WIP
 
# [[Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/10|Protocollo n. 10 concernente l'uso di specifici termini austriaci della lingua tedesca nell'ambito dell'Unione europea]]
Conformemente all'articolo 198 D del presente trattato i membri della Banca sono:
 
- il Regno del Belgio,
 
- il Regno di Danimarca,
 
- la Repubblica federale di Germania,
 
- la Repubblica ellenica,
 
- il Regno di Spagna,
 
- la Repubblica francese,
 
- l'Irlanda,
 
- la Repubblica italiana,
 
- il Granducato del Lussemburgo,
 
- il Regno dei Paesi Bassi,
 
- il Regno di Norvegia,
 
- la Repubblica d'Austria,
 
- la Repubblica portoghese,
 
- la Repubblica di Finlandia,
 
- il Regno di Svezia,
 
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»
 
Articolo 2
 
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
 
«1. Il capitale della Banca è di 62 940 milioni di ecu; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:
{| {{prettytable|align=center}}
| - Germania ||11 017 450 000
|-
| - Francia ||11 017 450 000
|-
| - Italia ||11 017 450 000
|-
| - Regno Unito ||11 017 450 000
|-
| - Spagna ||4 049 856 000
|-
| - Belgio ||3 053 960 000
|-
| - Paesi Bassi ||3 053 960 000
|-
| - Svezia ||2 026 000 000
|-
| - Danimarca ||1 546 308 000
|-
| - Austria ||1 516 000 000
|-
| - Norvegia ||927 000 000
|-
| - Finlandia ||871 000 000
|-
| - Grecia ||828 380 000
|-
| - Portogallo ||533 844 000
|-
| - Irlanda ||386 576 000
|-
| - Lussemburgo ||77 316 000.
|}»
 
Articolo 3
 
L'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
 
«Articolo 10
 
Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50 % del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato.»
 
Articolo 4
 
Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
 
«2. Il consiglio di amministrazione è composto di 26 amministratori e di 13 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di 5 anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
 
- tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania,
 
- tre amministratori designati dalla Repubblica francese,
 
- tre amministratori designati dalla Repubblica italiana,
 
- tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
 
- due amministratori designati dal Regno di Spagna,
 
- un amministratore designato dal Regno del Belgio,
 
- un amministratore designato dal Regno di Danimarca,
 
- un amministratore designato dalla Repubblica ellenica,
 
- un amministratore designato dall'Irlanda,
 
- un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo,
 
- un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi,
 
- un amministratore designato dal Regno di Norvegia,
 
- un amministratore designato dalla Repubblica d'Austria,
 
- un amministratore designato dalla Repubblica portoghese,
 
- un amministratore designato dalla Repubblica di Finlandia,
 
- un amministratore designato dal Regno di Svezia,
 
- un amministratore designato dalla Commissione.
 
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
 
- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
 
- due sostituti designati dalla Repubblica francese,
 
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
 
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
 
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
 
- un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux,
 
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda,
 
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
 
- un sostituto designato dalla Commissione.»
 
Articolo 5
 
Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
 
«La maggioranza qualificata richiede diciotto voti.»
 
====PARTE SECONDA - ALTRE DISPOSIZIONI====
Articolo 6
 
1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1o gennaio 1995:
{| {{prettytable|align=center}}
|Svezia ||137 913 558 ecu,
|-
|Austria ||103 196 917 ecu,
|-
|Norvegia ||63 102 600 ecu,
|-
|Finlandia ||59 290 577 ecu.
|}
Tali contributi debbono essere versati in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile e il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione.
2. Per quanto riguarda la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo dell'aumento di capitale deciso l'11 giugno 1990, i nuovi Stati membri partecipano con i seguenti importi:
{| {{prettytable|align=center}}
|Svezia ||14 069 444 ecu,
|-
|Austria ||10 527 778 ecu,
|-
|Norvegia ||6 437 500 ecu,
|-
|Finlandia ||6 048 611 ecu.
|}
Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.
Articolo 7
 
I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell'articolo 6, paragrafo 1, al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:
{| {{prettytable|align=center}}
|Svezia ||3,51736111 %,
|-
|Austria ||2,63194444 %,
|-
|Norvegia ||1,60937500 %,
|-
|Finlandia ||1,51215278 %.
|}
 
Articolo 8
 
I versamenti di cui agli articoli 6 e 7 del presente protocollo sono effettuati dai nuovi Stati membri in ecu o nella loro moneta nazionale.
 
Qualora il versamento venga effettuato in moneta nazionale, l'importo da versare viene calcolato prendendo in considerazione il tasso di conversione dell'ecu in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sarà del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca.
 
Articolo 9
 
1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando quattro amministratori ciascuno dei quali è designato da ciascuno dei nuovi Stati membri, nonché un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia.
 
2. Il mandato degli amministratori e del sostituto così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1997.
 
===Protocollo n. 2 concernente le isole Åland===
Tenuto conto dello status speciale di cui le isole Åland godono in base al diritto internazionale, i trattati su cui si fonda l'Unione europea si applicano alle isole Åland con le seguenti deroghe:
 
Articolo 1
 
Le disposizioni del trattato CE non ostano all'applicazione alle isole Åland delle disposizioni vigenti al 1o gennaio 1994 per quanto concerne:
 
- le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland, nonché delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti di queste ultime;
 
- le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti di dette isole.
 
Articolo 2
 
a) Il territorio delle isole Åland, considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, è escluso dall'applicazione territoriale delle disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise e altre forme di fiscalità indiretta. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie della Comunità.
 
Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, modificata, in materia di imposte sui conferimenti.
 
b) Questa deroga è intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Åland e non si ripercuoterà negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui alla lettera a) non siano più giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presenterà proposte adeguate al Consiglio, che agirà conformemente ai pertinenti articoli del trattato CE.
 
Articolo 3
 
La Repubblica di Finlandia assicura la parità di trattamento per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri nelle isole Åland.
 
===Protocollo n. 3 concernente la popolazione Sami===
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Norvegia, della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale,
 
PRENDENDO ATTO, in particolare, che la Norvegia, la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami,
 
CONSIDERANDO che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attività economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami,
 
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
 
Articolo 1
 
In deroga alle disposizioni del trattato CE, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.
 
Articolo 2
 
Il presente protocollo potrà essere integrato per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni, può adottare i necessari emendamenti del presente protocollo.
 
===Protocollo n. 4 concernente il settore petrolifero in Norvegia===
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICONOSCENDO l'importanza fondamentale del settore petrolifero per l'economia e lo sviluppo della società in Norvegia,
 
HANNO CONVENUTO quanto segue:
 
PRENDONO ATTO che il trattato CE lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri;
 
RICORDANO che gli Stati membri hanno sovranità e diritti sovrani sulle risorse petrolifere;
 
RICONOSCONO a tal fine che gli Stati membri hanno
 
:a) il diritto di intervenire nelle attività relative al settore petrolifero sotto forma di partecipazione statale e di nominare una persona giuridica incaricata della gestione di tale partecipazione,
:b) diritti esclusivi sulla gestione delle risorse, tra cui rientrano le politiche di esplorazione e di sfruttamento, l'ottimizzazione dello sviluppo e della produzione ed il tasso al quale possono essere esaurite o altrimenti sfruttate le risorse petrolifere,
:c) diritti esclusivi a stabilire e riscuotere imposte, diritti di concessione o altri contributi finanziari dovuti a titolo di tale esplorazione e sfruttamento,
 
e RIAFFERMANO che l'esercizio di tali diritti da parte degli Stati membri deve essere conforme ai trattati e alle altre disposizioni del diritto comunitario.
 
===Protocollo n. 5 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio===
I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono così fissati:
{| {{prettytable|align=center}}
| - Repubblica d'Austria ||15 300 000 ecu
|-
| - Repubblica di Finlandia ||12 100 000 ecu
|-
| - Regno di Norvegia ||1 800 000 ecu
|-
| - Regno di Svezia ||16 700 000 ecu
|}
Tali contributi sono versati in due rate annue uguali, senza interessi, la prima il 1o gennaio 1995 e la seconda il 1o gennaio 1996.
 
===Protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia===
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Viste le richieste della Finlandia, della Norvegia e della Svezia dirette ad ottenere un sostegno speciale dei Fondi strutturali per le loro regioni meno densamente popolate;
considerando che l'Unione ha proposto un nuovo obiettivo prioritario complementare n. 6;
considerando che questo dispositivo transitorio sarà riesaminato e rivisto contemporaneamente con il regolamento di base (CEE) n. 2081/93 sugli strumenti strutturali e le politiche nel 1999;
considerando che occorre definire i criteri e l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del nuovo obiettivo;
considerando che al nuovo obiettivo saranno attribuite risorse supplementari;
considerando che occorre stabilire le procedure applicabili al nuovo obiettivo,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Articolo 1
Fino al 31 dicembre 1999, i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, ad un ulteriore obiettivo prioritario in aggiunta ai cinque obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio; tale obiettivo è inteso a:
- promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popolazione (in appresso denominato «obiettivo n. 6»).
Articolo 2
Le zone interessate dall'obiettivo n. 6 corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densità di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. Inoltre, l'intervento della Comunità può essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densità di popolazione.
Tali regioni e zone denominate nel presente Protocollo come «regioni» interessate dall'obiettivo n. 6 sono elencate nell'allegato 1.
Articolo 3
Per il periodo 1995-1999, l'importo di 1 109 milioni di ecu, espresso in prezzi 1995, costituisce l'ammontare appropriato delle risorse della Comunità da impegnare a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP nelle regioni dell'obiettivo n. 6 elencate nell'allegato 1. L'allegato 2 stabilisce la ripartizione delle risorse per anno e per Stato membro. Tali risorse si aggiungono ai fondi già programmati per i pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP conformemente al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.
Articolo 4
Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 3, all'obiettivo n. 6 si applicano i regolamenti elencati in appresso, in particolare le disposizioni relative all'obiettivo n. 1:
- regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio;
- regolamenti (CEE) nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CEE) nn. 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 e 2085/93 del Consiglio.
Articolo 5
Le disposizioni del presente Protocollo, ivi compresa l'ammissibilità delle regioni elencate nell'allegato 1 all'intervento a titolo dei Fondi strutturali, verranno riesaminate nel 1999 contemporaneamente al regolamento quadro (CEE) n. 2081/93, concernente gli strumenti e le politiche strutturali, in conformità con le procedure stabilite da tale regolamento.
 
====ALLEGATO 1====
Regioni interessate dall'obiettivo n. 6
Finlandia:
Le regioni settentrionali e orientali di livello NUTS II costituite dal «Maakunta» (regione di livello NUTS III) di Lappi e dai tre «Maakunnat» di Kainuu, Pohjois-Karjala e Etelä-Savo, comprese le seguenti zone limitrofe:
- nel «Maakunta» di Pohjois-Pohjanmaa: «Seutukunnat» di Ii, Pyhäntä, Kuusamo e Nivala
- nel «Maakunta» di Pohjois-Savo: «Seutukunta» di Nilsiä
- nel «Maakunta» di Keski-Suomi: «Seutukunnat» di Saarijärvi e Viitasaari
- nel «Maakunta» di Keski-Pohjanmaa: «Seutukunta» di Kaustinen.
Norvegia:
La regione della Norvegia settentrionale di livello NUTS II costituita dai «Fylke» (regione di livello NUTS III) di Finnmark, Troms, Nordland e Nord-Trøndelag.
Svezia:
La regione della Svezia settentrionale di livello NUTS II costituita dai «län» (regione di livello NUTS III) di Norrbotten, Västerbotten e Jämtland, escluse le seguenti zone:
- nel Norrbotten: «kommun» di Luleå, «församling» di Överluleå nel «kommun» di Boden e «kommun» di Piteå (escluso il «folkbokföringsdistrikt» di Markbygden)
- nel Västerbotten: «kommuner» di Nordmaling, Robertsfors, Vännäs e Umeå e «församlingar» di Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Kågedalen, Lövånger, Sankt Olov, Sankt Örjan e Skellefteå nel «kommun» di Skellefteå
ma comprese le seguenti zone limitrofe:
- nel «län» di Västernorrland: «kommuner» di Ånge e Sollefteå, «församlingar» di Holm e Liden nel «kommun» di Sundsvall e «församlingar» di Anundsjö, Björna, Skorped, e Trehörningsjö nel «kommun» di Örnsköldsvik
- nel «län» di Gävleborg: «kommun» di Ljusdal
- nel «län» di Kopparberg: «kommuner» di Älvdalen, Vansbro, Orsa e Malung e «församlingar» di Venjan e Våmhus nel «kommun» di Mora
- nel «län» di Värmland: «kommun» di Torsby.
I riferimenti NUTS di cui al presente allegato non pregiudicano le definizioni definitive dei livelli NUTS nelle suddette regioni e zone.
====ALLEGATO 2====
Ripartizione indicativa degli stanziamenti di impegno per l'obiettivo n. 6
 
milioni di ecu a prezzi 1995
{| {{prettytable|align=center}}
!&nbsp; ||1995 ||1996 ||1997 ||1998 ||1999 ||1995-1999
|-
|Norvegia ||65 ||69 ||73 ||78 ||83 ||368
|-
|Finlandia ||90 ||95 ||101 ||110 ||115 ||511
|-
|Svezia ||41 ||43 ||46 ||49 ||51 ||230
|-
|Totale ||196 ||207 ||220 ||237 ||249 ||1 109
|}
Queste cifre comprendono, oltre agli stanziamenti concessi per gli obiettivi nn. 3, 4 e 5a, se del caso, gli stanziamenti d'impegno per i progetti pilota, le azioni innovative, gli studi e le iniziative della Comunità di cui all'articolo 3 e all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.
 
===Protocollo n. 7 concernente le Svalbard===
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
CONSIDERANDO che, sebbene le Svalbard siano escluse dal campo di applicazione dei trattati su cui si fonda l'Unione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo, è comunque auspicabile prendere disposizioni per quanto riguarda gli scambi di taluni prodotti originari delle Svalbard, affinché gli scambi in questione possano continuare ad essere effettuati alle stesse condizioni applicabili ai sensi dell'accordo di libero scambio tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia e dell'accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, prima dell'adesione della Norvegia all'Unione,
CONSIDERANDO che l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'«acquis» comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard, nonché la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale,
RICONOSCENDO l'importanza fondamentale di mantenere sulle Svalbard la presenza di comunità vitali,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Articolo 1
I trattati su cui si fonda l'Unione europea non si applicano alle Svalbard.
Tuttavia, l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'«acquis» comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard, nonché la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale.
Articolo 2
1. I prodotti elencati in appresso originari delle Svalbard possono essere importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali o tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative:
{| {{prettytable|align=center}}
!Voce TDC |Designazione delle merci
|-
|2701 ||Carboni; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
|}
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le ulteriori disposizioni necessarie per consentire l'importazione nell'Unione europea, alle stesse condizioni, di merci originarie delle Svalbard diverse da quelle contemplate al paragrafo 1.
 
3. a) Ai fini del presente protocollo, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono considerati originari delle Svalbard ove siano interamente ottenuti in queste ultime, ossia siano stati estratti dal sottosuolo delle Svalbard.
:b) All'atto dell'importazione nell'Unione i suddetti prodotti beneficiano delle disposizioni del presente protocollo su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore riportata su una fattura, una ricevuta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale.
:c) Le autorità doganali norvegesi adottano appropriate misure per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
4. Sono incompatibili con il presente protocollo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra l'Unione e le Svalbard:
:i) tutte le intese tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concertate tra imprese che abbiano la finalità o l'effetto di ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza per quanto riguarda la produzione o gli scambi di merci;
:ii) l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese nell'insieme del territorio delle Parti contraenti o in una parte significativa di esso;
:iii) ogni aiuto pubblico che distorca o minacci di distorcere la concorrenza favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci.
5. Ove sorgessero difficoltà nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure appropriate.
 
Articolo 3
L'applicazione delle disposizioni del presente protocollo lascia del tutto impregiudicate le posizioni delle Parti contraenti in merito all'applicazione del trattato di Parigi del 1920.
 
===Protocollo n. 8 concernente le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio===
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
considerando che taluni nuovi Stati membri desiderano avere la possibilità di procedere alle elezioni del Parlamento europeo nel corso del periodo tra la firma del presente Trattato e la sua entrata in vigore,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 del presente atto di adesione ciascun nuovo Stato membro può procedere alle elezioni del Parlamento europeo durante il periodo transitorio tra la firma dell'Atto di adesione e la sua entrata in vigore relativamente allo Stato membro in questione.
Articolo 2
Le disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che è allegato alla decisione 76/787/CEE, CECA, Euratom, modificato da ultimo dal presente Atto di adesione, si considerano applicabili anche alle elezioni a cui si procede a norma del presente protocollo.
Si procederà alle elezioni conformemente alle disposizioni di cui all'allegato del presente protocollo.
Articolo 3
I risultati delle elezioni a cui si sia proceduto a norma degli articoli 1 e 2, prendono effetto dalla data di entrata in vigore del presente trattato per i nuovi Stati membri che hanno proceduto a tali elezioni.
Articolo 4
Per quanto riguarda i rappresentanti eletti a norma del presente protocollo a decorrere dalla data di adesione degli Stati membri in questione:
- il Parlamento europeo avrà i poteri di cui all'articolo 11 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto;
- la Corte di giustizia avrà gli stessi poteri di cui disporrebbe se a dette elezioni si procedesse a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 dell'atto di adesione.
====Allegato: Disposizioni per le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio====
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Ai fini del presente allegato si intendono per:
- «elezioni del Parlamento europeo», le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti nel Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (GU n. L 278 dell'8.10.1976, pag. 5);
- «territorio elettorale», il territorio del nuovo Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro conformemente alle leggi elettorali di detto Stato, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato;
- «Stato aderente», il nuovo Stato membro che procede ad elezioni del Parlamento europeo conformemente al presente protocollo prima dell'entrata in vigore del presente Trattato;
- «Stato aderente di residenza», lo Stato aderente in cui il cittadino dell'Unione risiede ma del quale non ha la cittadinanza;
- «Stato membro d'origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;
- «elettore comunitario», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza, conformemente al presente allegato;
- «cittadino eleggibile comunitario», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza in virtù del presente allegato;
- «lista elettorale», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato aderente di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;
- «giorno di riferimento», il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato aderente di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadini eleggibili;
- «dichiarazione formale», l'atto rilasciato dall'interessato la cui inesattezza è passibile di sanzioni conformemente alla legge nazionale applicabile.
Articolo 2
Ogni persona che, nel giorno di riferimento,
a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del Trattato CE, e
b) pur non essendo cittadino dello Stato aderente di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,
ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato aderente di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti ai sensi degli articoli 5 e 6.
Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.
Articolo 3
1. Non può votare nello Stato aderente chi abbia votato nelle elezioni del 1994 in uno degli Stati membri.
2. Non è eleggibile nello Stato aderente chi si sia presentato come candidato nelle elezioni del 1994 in uno degli Stati membri.
Articolo 4
Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale di detto Stato per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione lascia impregiudicate le condizioni specifiche connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o ente locale.
Articolo 5
1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato aderente senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato aderente di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, è escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato aderente di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo.
2. La candidatura di un cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza è dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 6
1. Lo Stato aderente di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro d'origine, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale.
2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, lo Stato aderente di residenza può notificare la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni pertinenti e normalmente disponibili provenienti dallo Stato d'origine sono trasmesse nelle dovute forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato aderente di residenza prende le misure adeguate per impedire la partecipazione al voto dell'interessato.
3. Lo Stato membro d'origine può inoltre trasmettere allo Stato aderente di residenza, nelle dovute forme e nei termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Articolo 7
1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato aderente di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.
2. Se nello Stato aderente di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volontà.
CAPO II
Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
Articolo 8
1. Lo Stato aderente adotta le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.
2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante:
a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza.
b) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di qualsiasi altro Stato membro nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e
c) che non ha esercitato il diritto di voto in nessuno degli Stati membri nelle elezioni del 1994.
3. Inoltre, lo Stato aderente di residenza può esigere che l'elettore comunitario:
a) precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro d'origine,
b) presenti un documento di identità valido e
c) indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.
4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto sono venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.
Articolo 9
1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante:
a) cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza,
b) che non era candidato alle elezioni del Parlamento europeo del 1994 in nessun altro Stato membro e
c) eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di un altro Stato membro nelle cui liste elettorali sia stato iscritto da ultimo.
2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti del proprio Stato membro d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato membro o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto.
3. Inoltre lo Stato aderente di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.
Articolo 10
1. Lo Stato aderente di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.
2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato aderente di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili di detto Stato.
Articolo 11
Lo Stato aderente di residenza informa, nelle dovute forme e nei termini appropriati, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di voto e per l'eleggibilità vigenti in detto Stato.
Articolo 12
Gli attuali Stati membri e lo Stato aderente si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'articolo 3.
CAPO III
Disposizioni derogatorie e transitorie
Articolo 13
1. Se in uno Stato aderente alla data del 1o gennaio 1993 la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % del numero totale delle persone aventi diritto di voto, lo Stato aderente, in deroga agli articoli 2, 8 e 9:
a) può riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a cinque anni,
b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a dieci anni.
Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato aderente può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri.
Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro d'origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non si applicano i requisiti relativi alla durata della residenza precedentemente indicati.
2. Lo Stato aderente che adotta disposizioni derogatorie, in conformità con il paragrafo 1, fornisce alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.
===Protocollo n. 9 concernente il trasporto du strada, ferroviario e combinato in Austria===
====PARTE I - DEFINIZIONI====
Articolo 1
Ai sensi del presente protocollo si intende per:
a) «veicolo», il veicolo quale definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione;
b) «trasporti internazionali», i trasporti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione;
c) «traffico di transito attraverso l'Austria», il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di località estere;
d) «autocarro», un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;
e) «traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria», il traffico di transito attraverso l'Austria effettuato mediante autocarri, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto;
f) «trasporto combinato», il trasporto effettuato mediante autocarri o unità di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco può essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada;
g) «viaggi bilaterali», i trasporti internazionali effettuati da veicoli i cui punti di partenza o di arrivo siano situati in Austria e i cui punti di arrivo o di partenza siano, rispettivamente, situati in un altro Stato membro e viaggi a vuoto relativi a tali trasporti.
====PARTE II - TRASPORTO FERROVIARIO E TRASPORTO COMBINATO====
Articolo 2
La Parte II si applica alle disposizioni concernenti il trasporto ferroviario e il trasporto combinato attraverso il territorio austriaco.
Articolo 3
La Comunità e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.
Articolo 4
Nello stabilire gli orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato CE la Comunità garantisce che gli assi definiti nell'allegato 1 facciano parte delle reti transeuropee per il trasporto ferroviario e il trasporto combinato e siano inoltre individuati come progetti di interesse comune.
Articolo 5
La Comunità e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2.
Articolo 6
La Comunità e gli Stati membri interessati si adoperano al massimo per sviluppare e utilizzare le capacità supplementari su rotaia di cui all'allegato 3.
Articolo 7
La Comunità e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto combinato; se del caso, e fatte salve altre disposizioni del trattato CE, dette misure sono stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri fornitori del servizio ferroviario. Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni comunitarie in materia di trasporto ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione di dette misure, deve essere attribuita particolare attenzione alla competitività, all'efficacia e alla trasparenza dei costi del trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si adoperano, in particolare, affinché siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto combinato siano competitivi rispetto ai prezzi di altre modalità di trasporto. Gli aiuti concessi a tal fine sono conformi alle norme comunitarie.
Articolo 8
La Comunità e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione del traffico ferroviario, quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a garantire il flusso del traffico. Deve essere data priorità ai carichi sensibili, quali le derrate deperibili.
Articolo 9
La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, riesaminerà l'applicazione della presente parte.
====PARTE III - TRASPORTO SU STRADA====
Articolo 10
La Parte III si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunità.
Articolo 11
1. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria, il regime stabilito per viaggi per conto proprio e per viaggi per conto terzi e a titolo oneroso, a norma della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 e del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo.
2. Fino al 1o gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'emissione totale di NOx degli autocarri che transitano attraverso l'Austria verrà ridotta del 60 % nel periodo che intercorre tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella riportata nell'allegato 4;
b) la riduzione del valore di emissione complessiva NOx di tali autocarri viene gestita mediante un sistema di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NOx di ogni singolo autocarro (valore ammesso in base alla «conformity of production» (valore COP) o desunto dall'omologazione per tipo). I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 5;
c) se il numero dei transiti supera, di oltre l'8 % nel corso di un anno, il valore determinato per il 1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure appropriate conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5;
d) l'Austria rilascia e mette a disposizione, in tempo utile, il numero di carte ecopunti necessario all'utilizzazione del sistema di ecopunti, conformemente all'allegato 5, per gli autocarri che transitano attraverso l'Austria;
e) gli ecopunti saranno ripartiti dalla Commissione fra gli Stati membri, conformemente alle disposizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 6.
3. Prima del 1o gennaio 1998 il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, riesamina il funzionamento delle disposizioni concernenti il trasporto di merci su strada attraverso l'Austria. Detto riesame viene effettuato conformemente ai principi di base del diritto comunitario, quali il corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, la tutela dell'ambiente nell'interesse della Comunità nel suo insieme, e la sicurezza stradale. A meno che il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti, il periodo transitorio viene prorogato per un ulteriore periodo fino al 1o gennaio 2001, durante il quale si applicano le disposizioni del paragrafo 2.
4. Prima del 1o gennaio 2001 la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, effettua uno studio scientifico del livello di conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'inquinamento illustrato nel paragrafo 2, lettera a). Qualora la Commissione constati che detto obiettivo è stato conseguito in modo soddisfacente, le disposizioni di cui al paragrafo 2 cessano dall'essere applicabili alla data del 1o gennaio 2001. Qualora la Commissione constati che detto obiettivo non è stato realizzato in modo soddisfacente, il Consiglio, ai sensi dell'articolo 75 del Trattato CE, può adottare misure, in un quadro comunitario, atte ad assicurare una tutela equivalente dell'ambiente, in particolare una riduzione del 60 % dell'inquinamento. Qualora il Consiglio non adotti siffatte misure, il periodo transitorio viene automaticamente prorogato di un ulteriore periodo definitivo di tre anni, durante il quale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.
5. Al termine del periodo transitorio l'«acquis» comunitario si applica integralmente.
6. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, adotta misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto articolo che entreranno in vigore alla data di adesione dell'Austria.
Le misure di cui al primo comma assicurano che sia mantenuta la situazione di fatto per gli attuali Stati membri, quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 del Consiglio e dell'accordo amministrativo, firmato il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di entrata in vigore e le procedure per l'introduzione del sistema degli ecopunti previsto nell'accordo di transito. Saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per garantire che la quota di ecopunti attribuita alla Grecia tenga sufficientemente conto del fabbisogno della Grecia in questo contesto.
Articolo 12
1. Ai trasporti internazionali di merci nei viaggi tra Stati membri si applica il regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, fatte salve le disposizioni previste nel presente articolo. Dette disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 1996.
2. Per i viaggi bilaterali, i contingenti esistenti sono progressivamente liberalizzati e la piena liberalizzazione della prestazione dei servizi in materia di trasporti sarà effettiva a decorrere dal 1o gennaio 1997. Una prima fase di detta liberalizzazione diviene effettiva alla data di adesione dell'Austria, una seconda fase il 1o gennaio 1996.
Se necessario il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione può adottare le misure appropriate a tale fine.
3. Il Consiglio, in conformità con l'articolo 75 del trattato CE, adotta, entro il 1o gennaio 1997 al più tardi, misure appropriate ed agevoli intese ad evitare che vengano eluse le disposizioni dell'articolo 11.
4. Per tutta la durata di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, se necessario, misure compatibili col trattato CE contro un uso improprio del sistema di ecopunti.
5. Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache non è consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendono né il carico né lo scarico delle merci in Austria. Tutti i viaggi che comportano il transito attraverso l'Austria sono tuttavia soggetti alle disposizioni dell'articolo 11 nonché, ad eccezione dei viaggi tra la Germania e l'Italia, alle quote esistenti, cui si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 2.
Articolo 13
1. Fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membri.
2. Nello stesso periodo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria.
Articolo 14
1. Tra l'Austria e gli altri Stati membri non si effettuano controlli alle frontiere. Tuttavia, in deroga ai regolamenti (CEE) n. 4060/89 e (CEE) n. 3912/92 e nonostante quanto dispone l'articolo 153 dell'atto di adesione, possono essere mantenuti, fino al 31 dicembre 1996, controlli materiali a carattere non discriminatorio nell'effettuazione dei quali i veicoli potranno essere fermati unicamente per controllare gli ecopunti attribuiti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, nonché le autorizzazioni di trasporto di cui all'articolo 12. Detti controlli non devono rallentare, indebitamente, il normale flusso di traffico.
2. Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici, applicabili dopo il 31 dicembre 1996 e relativi all'attuazione dell'articolo 11, dovranno essere decisi secondo la procedura prevista all'articolo 16.
Articolo 15
1. In deroga all'articolo 7, lettera f) della direttiva 93/89/CEE, l'Austria può applicare, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 3.750 ecu all'anno comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 2 500 ecu all'anno comprese le spese amministrative.
2. L'Austria, se si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, applica, conformemente alla prima frase dell'articolo 7, lettera g) della direttiva 93/89/CEE, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 18 ecu al giorno, 99 ecu alla settimana e 375 ecu al mese comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 12 ecu al giorno, 66 ecu alla settimana e 250 ecu al mese comprese le spese amministrative.
3. L'Austria applica una riduzione del 50 % delle aliquote dei diritti d'utenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a favore degli autoveicoli immatricolati in Irlanda e Portogallo fino al 31 dicembre 1996 e in Grecia fino al 31 dicembre 1997.
4. Fino al 31 dicembre 1995 l'Italia può applicare agli autoveicoli immatricolati in Austria un diritto del livello massimo di 6,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, un diritto del livello massimo di 3,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative. Tale diritto è gestito conformemente all'articolo 7, lettera c) della direttiva 93/89/CEE.
====PARTE IV - DISPOSIZIONI GENERALI====
Articolo 16
1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Allorché viene fatto riferimento alla procedura stabilita dal presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione adotta le misure proposte se esse sono conformi al parere del Comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere espresso dal Comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
4. Se allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la proposta gli è stata presentata il Consiglio non ha adottato una decisione le misure proposte sono adottate dalla Commissione.
====ALLEGATO 1 - PRINCIPALI ASSI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO ATTRAVERSO LE ALPI di cui all'articolo 4 del Protocollo====
1. I principali assi ferroviari europei che attraversano il territorio nazionale austriaco e che hanno rilevanza per il traffico di transito sono i seguenti:
1.1. Asse del Brennero
Monaco - Verona - Bologna
1.2. Asse dei Tauri
Monaco - Salisburgo - Villach - Tarvisio - Udine/Rosenbach-Lubiana
1.3. Asse Pyhrn - Valico di Schober
Ratisbona - Graz - Spielfeld/Straß - Maribor
1.4. Asse del Danubio
Norimberga - Vienna - Nickelsdorf/Sopron/Bratislava
1.5. Asse di Pontebbana
Praga - Vienna - Tarvisio - Pontebba - Udine
2. Tali assi comprendono altresì i relativi prolungamenti e terminali.
====ALLEGATO 2 - MISURE INFRASTRUTTURALI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO di cui all'articolo 5 del Protocollo====
a) AUSTRIA
1. Asse del Brennero
1.1. Misure a breve termine
- miglioramento degli impianti di sicurezza e dell'organizzazione dell'esercizio;
- informatizzazione del controllo della circolazione dei treni;
- nuovo sistema di blocco;
- costruzione di posti di scambio tra le stazioni;
- ristrutturazione della stazione di Wörgl;
- prolungamento dei binari di precedenza nelle stazioni.
1.2. Misure a lungo termine
Tali misure dipenderanno dalla decisione che sarà adottata per la costruzione della galleria di base del Brennero.
2. Asse dei Tauri
2.1. Misure a breve termine
- proseguimento del raddoppio del binario;
- miglioramento della sicurezza.
2.2. Misure a medio termine
- miglioramenti puntuali delle linee;
- aumento della velocità massima;
- ravvicinamento degli intervalli di blocco;
- proseguimento del raddoppio del binario.
3. Asse Pyhrn - Valico di Schober
3.1. Misure a breve termine
- abolizione del divieto di circolazione notturna sulla linea di Pyhrn;
- abolizione del divieto di circolazione notturna sulla linea di Hieflau;
- costruzione della curva a piccolo raggio Traun - Marchtrenk.
3.2. Misure a medio termine
- lavori di ampliamento e ristrutturazione delle stazioni;
- miglioramento degli impianti di sicurezza;
- riduzione degli intervalli di blocco;
- soppressione di passaggi a livello;
- raddoppio selettivo del binario.
3.3. Misure a lungo termine
- proseguimento del raddoppio del binario sull'intera linea Passau-Spielfeld/Straß;
- ricostruzione della linea St. Michael-Bruck.
4. Asse del Danubio
Misure destinate ad aumentare la capacità sulla linea Vienna-Wels.
b) GERMANIA
1. Misure a breve termine
- stazioni di trasbordo Monaco-Riem, Duisburg porto;
- completamento della linea Monaco-Rosenheim-Kufstein, in particolare binari di linea propri per la rete rapida regionale (S-Bahn) tra Zorneding e Grafing;
- riduzione degli intervalli di blocco (miglioramento della linea) tra Grafing e Rosenheim, come pure tra Rosenheim e Kiefersfelden;
- costruzione di binari di precedenza (ad esempio, tra le stazioni di Großkarolinenfeld, Raubling e Fischbach);
- costruzione di passaggi a raso fra i marciapiedi, senza rotaie, nella stazione di Großkarolinenfeld, nonché
- modifiche del piano schematico dei binari nella stazione di Rosenheim ed altre misure nelle stazioni di Aßling, Ostermünchen, Brannenburg, Oberaudorf e Kiefersfelden.
2. Misure a medio termine (fino alla fine del 1998, con riserva di approvazione in base alle direttive di piano)
- potenziamento della linea Monaco-Mühldorf-corridoio di Freilassing.
c) ITALIA
Asse del Brennero:
- ampliamento dei profili delle gallerie tra il Brennero e Verona per consentire il trasporto per ferrovia di autocarri di altezza agli angoli di 4 metri, accompagnati o non accompagnati;
- completamento del centro intermodale di Verona-Quadrante Europa;
- potenziamento della linea soprassuolo e costruzione di nuove sottostazioni;
- realizzazione di ulteriori interventi tecnici (blocchi di linea automatici e banalizzazioni sui tratti sovraccarichi delle linee all'ingresso delle stazioni di Verona, Trento, Bolzano e Brennero) per migliorare ancora la capacità di scorrimento e le condizioni di sicurezza.
d) PAESI BASSI
- Costruzione di un centro di servizio ferroviario nell'area di Rotterdam.
- Collegamento ferroviario per trasporto merci (Betuwe line).
Definizioni:
«a breve termine»: disponibile a partire dalla fine del 1995
«a medio termine»: disponibile a partire dalla fine del 1997
«a lungo termine»: disponibile - per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000 - per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.
====ALLEGATO 3 - CAPACITÀ DELLA RETE FERROVIARIA di cui all'articolo 6 del protocollo ====
1. CAPACITÀ SUPPLEMENTARE OFFERTA DALLA ÖBB PER IL TRANSITO DI MERCI ATTRAVERSO L'AUSTRIA
Asse Capacità supplementari/giorno per treni merci in transito (in entrambe le direzione)
Immediatamente (1. 1. 1995) a breve termine (1996) a medio termine (1998) a lungo termine (2000 e oltre)
Asse del Brennero 70 (1)
- 50 (2)
200 (3)
 
Asse dei Tauri 4 50 (4)
- -
Asse Pyhrn-Schober 11 22 60 -
Asse del Danubio (Passau- (Salisburgo-Vienna) - - - 200
Budapest-Vienna - 40 (5)
- -
Bratislava-Vienna - - 80 (6)
-
Praga-Vienna - (7)
- - -
Pontebba via Tarvisio - - 30 -
(1) Già realizzati in parte.
(2) 2000.
(3) La disponibilità di 200 treni supplementari dipenderà dalla costruzione della galleria di base del Brennero e dal potenziamento delle linee affluenti negli Stati confinanti.
(4) Compreso il fabbisogno di capacità per il transito est-ovest.
(5) 1995.
(6) 1999.
(7) 50 treni al giorno riserva di capacità.
2. POSSIBILI AUMENTI DI CAPACITÀ IN TERMINI DI SPEDIZIONI O DI TONNELLATE
Immediatamente:
Dal 1o dicembre 1989 l'Austria ha introdotto 39 ulteriori treni per il trasporto di merci e il trasporto combinato nel transito del Brennero.
A breve termine:
Tutti i lavori di potenziamento a breve termine faranno più che raddoppiare la capacità ferroviaria per il traffico di transito attraverso l'Austria. Dal 1996 la capacità annua del trasporto combinato - a seconda della tecnica utilizzata - aumenterà fino a 1,8 milioni di spedizioni o fino a 33 milioni di tonnellate di merci.
A medio termine:
Entro il 1998, detta capacità sarà aumentata di ulteriori 10 000 000 di tonnellate all'anno con il raddoppio selettivo del binario e gli interventi sugli impianti di sicurezza e le tecniche di esercizio sugli assi di transito.
A lungo termine:
Sarà terminato il raddoppio del binario sull'asse Pyhrn-Schober. Una galleria di base del Brennero potrà migliorare ulteriormente le capacità ferroviarie sulla linea del Brennero fino a 400 treni al giorno. A partire dal 2010, la capacità supplementare delle ferrovie nel trasporto combinato potrà aumentare fino a 60-89 milioni di tonnellate di merci all'anno, a seconda della tecnologia scelta.
Definizioni:
«immediatamente»: disponibile a partire dal 1o gennaio 1995
«a breve termine»: disponibile a partire dalla fine del 1995
«a medio termine»: disponibile a partire dalla fine del 1997
«a lungo termine»: disponibile - per quanto riguarda l'asse Pyhrn-Schober, dalla fine del 2000 - per quanto riguarda l'asse del Brennero, dalla fine del 2010.
====ALLEGATO 4 di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del protocollo====
{| {{prettytable|align=center}}
!Anno ||% degli ecopunti ||Ecopunti per l'Austria e gli attuali Stati membri
|-
|(1) ||(2) ||(3)
|-
|1991 ||100,0 % ||23 306 580
|-
|1995 ||71,7 % ||16 710 818
|-
|1996 ||65,0 % ||15 149 277
|-
|1997 ||59,1 % ||13 774 189
|-
|1998 ||54,8 % ||12 772 006
|-
|1999 ||51,9 % ||12 096 115
|-
|2000 ||49,8 % ||11 606 677
|-
|2001 ||48,5 % ||11 303 691
|-
|2002 ||44,8 % ||10 441 348
|-
|2003 ||40,0 % ||9 322 632
|}
Le cifre della colonna 3 saranno adattate conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 per tener conto dei percorsi effettuati da autocarri in transito immatricolati in Finlandia, Norvegia e Svezia, sulla base di valori indicativi per i rispettivi paesi calcolati in funzione del numero di percorsi effettuati nel 1991 e di un valore standard di emissioni di NOx pari a 15,8 g NOx/kWh.
 
====ALLEGATO 5 - CALCOLO E GESTIONE DEGLI ECOPUNTI di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) del protocollo====
1. Per ogni autocarro che attraversa il territorio austriaco devono essere presentati ad ogni viaggio (per singola direzione) i seguenti documenti:
:a) un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NOx dell'autocarro utilizzato;
 
:b) una carta di eco punti in corso di validità, rilasciata dalle autorità competenti.
 
:In relazione alla lettera a)
 
::Per gli autocarri immatricolati dopo il 1° ottobre 1990, il documento attestante il valore COP dovrebbe consistere o in un certificato rilasciato dall'autorità competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NOx, oppure nel documento di omologazione (documento tipo), in cui siano indicati la data di immatricolazione e il valore misurato all'atto dell'omologazione. In quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10 %. Il valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non può più essere modificato per l'intera durata di vita del veicolo stesso.
 
::Nel caso di autocarri immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 e di quelli per i quali non esiste alcun certificato, viene fissato un valore COP di 15,8 g/kWh.
:In relazione alla lettera b)
 
::La carta ecopunti contiene un determinato numero di punti e viene obliterata in relazione al valore COP degli autoveicoli utilizzati:
 
:::1. Ogni g/kWh di emissione di NOx corrispondente al valore attestato dal documento di cui al punto 1, lettera a), vale un punto.
 
:::2. I decimali dei valori di emissione di NOx vengono arrotondati per eccesso al numero intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto.
 
2. La Commissione, conformemente alle procedure stabilite nell'articolo 16, calcola, ad intervalli trimestrali, il numero di viaggi e i valori medi di emissione NOx degli autocarri distintamente per ogni nazionalità.
 
3. In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) il numero di ecopunti per l'anno successivo è fissato come segue:
 
:Sulla base dei valori medi trimestrali di emissioni di NOx da parte di autocarri nell'anno in corso, calcolata secondo il precedente paragrafo 2, si procede ad un'estrapolazione in maniera da ottenere il valore medio di emissioni di NOx previsto per l'anno successivo. Il valore previsto, moltiplicato per 0,0658 e per il numero di ecopunti per il 1991 di cui all'allegato 4, costituirà il numero di ecopunti per l'anno in questione.
 
===Protocollo n. 10 concernente l'uso di specifici termini austriaci della lingua tedesca nell'ambito dell'Unione europea===
Nell'ambito dell'Unione europea si applica quanto segue:
1. Gli specifici termini austriaci della lingua tedesca contenuti nell'ordinamento giuridico austriaco ed elencati nell'allegato del presente protocollo hanno lo stesso status e possono essere usati con gli stessi effetti giuridici dei termini corrispondenti usati in Germania ed elencati nel suddetto allegato.
2. Nella versione linguistica tedesca dei nuovi atti aventi valore giuridico gli specifici termini austriaci menzionati nell'allegato del presente protocollo sono aggiunti nel modo opportuno ai termini corrispondenti usati in Germania.
====ALLEGATO====
{| {{prettytable|align=center}}
!Austria ||Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
|-
|Beiried ||Roastbeef
|-
|Eierschwammerl ||Pfifferlinge
|-
|Erdäpfel ||Kartoffeln
|-
|Faschiertes ||Hackfleisch
|-
|Fisolen ||Grüne Bohnen
|-
|Grammeln ||Grieben
|-
|Hüferl ||Hüfte
|-
|Karfiol ||Blumenkohl
|-
|Kohlsprossen ||Rosenkohl
|-
|Kren ||Meerrettich
|-
|Lungenbraten ||Filet
|-
|Marillen ||Aprikosen
|-
|Melanzani ||Aubergine
|-
|Nuß ||Kugel
|-
|Obers ||Sahne
|-
|Paradeiser ||Tomaten
|-
|Powidl ||Pflaumenmus
|-
|Ribisel ||Johannisbeeren
|-
|Rostbraten ||Hochrippe
|-
|Schlögel ||Keule
|-
|Topfen ||Quark
|-
|Vogerlsalat ||Feldsalat
|-
|Weichseln ||Sauerkirschen
|}
 
{{capitolo
|CapitoloPrecedente=ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (94/C 241/08 - ALLEGATO XIX)
|NomePaginaCapitoloPrecedente=Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/19
|CapitoloSuccessivo=ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (94/C 241/08 - Protocollo n. 1)
|CapitoloSuccessivo=ATTO FINALE (94/C 241/09)
|NomePaginaCapitoloSuccessivo=Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto Finale/Protocolli/1
}}