Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/20: differenze tra le versioni

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|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />PROTOCOLLO 20 <br />sull'accesso alle idrovie interne
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/20
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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{{capitolo
|CapitoloPrecedente=ELENCO DEI PROTOCOLLI
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:3. Il complesso dell'acquis comunitario relativo alle idrovie interne si applica, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, agli Stati AELS (EFTA) che, a quella data, hanno accesso alle idrovie comunitarie e agli altri Stati AELS (EFTA) non appena otterranno il diritto di pari accesso.
:Tuttavia l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), adattato ai fini dell'accordo, diviene applicabile ai battelli di questi ultimi Stati AELS (EFTA) che navigano sulle idrovie interne, messi in servizio dopo il 1° gennaio 1993, non appena detti Stati avranno accesso alle idrovie interne comunitarie.
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