Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/15: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
AuBot (discussione | contributi)
m Bot: Sostituzione automatica (-{{diritto +{{Qualità|avz=75%|data=5 maggio 2009|arg=Diritto}}\n{{diritto)
Alebot (discussione | contributi)
m Edit by Alebot
Riga 1:
{{Qualità|avz=75%|data=5 maggio 2009|arg=Diritto}}
{{IncludiIntestazione}}
{{diritto
|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />PROTOCOLLO 15 <br />sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein)
|NomePagina=Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/15
|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
}}
{{capitolo
|CapitoloPrecedente=ELENCO DEI PROTOCOLLI
Line 48 ⟶ 44:
;Articolo 11
:Ai fini del presente protocollo i termini «lavoratore stagionale» e «lavoratore frontaliero» in esso contenuti hanno il significato fissato dalla legislazione nazionale della Svizzera e del Liechtenstein, rispettivamente, al momento della firma dell'accordo.
{{Conteggio pagine|[[Speciale:Statistiche]]}}